2 minuti

Massima Giurisprudenziale:

La valutazione delle prove indiziarie da parte del giudice di merito non si può rimettere in discussione nel giudizio avanti alla Cassazione.

Decisione: Ordinanza n. 20473/2017 – Cassazione Civile – Sezione VI

Classificazione: Tributario

Massima:
La valutazione della prova presuntiva esige che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui disponga non già considerandoli isolatamente, ma valutandoli complessivamente ed alla luce l’uno dell’altro, senza negare valore ad uno o più di essi solo perché equivoci, così da stabilire se sia comunque possibile ritenere accettabilmente probabile l’esistenza del fatto da provare.

Nel fare ciò, il giudice “è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi”, facendo dapprima una valutazione analitica degli elementi indiziari, e poi una valutazione complessiva di tutti gli elementi rilevanti.

 

Osservazioni.

Nel caso deciso, una SRL veniva accertata un maggior imponibile sulla base di dichiarazioni testimoniali – di natura indiziaria – circa la corresponsione di una parte del prezzo di vendita di un immobile “in nero” confermata dalla documentazione bancaria.

La testimonianza in sé stessa non aveva valore di prova, ma la Cassazione ricorda che la valutazione delle presunzioni deve essere effettuata considerando tutte le presunzioni complessivamente alla luce della loro concordanza o meno.

Lascia un commento