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PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI UTILIZZATI DALLE FORZE DELL’ORDINE

Modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia (decreto del Presidente della Repubblica – esame definitivo)

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, un regolamento, da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, che individua le modalità di attuazione dei principi del Codice di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato per finalità di polizia dal Centro elaborazioni dati (CED) e da organi, uffici o comandi di polizia.

In particolare, si stabilisce il divieto alla raccolta e al trattamento dei dati sulle persone per il solo fatto della loro origine razziale o etnica (inclusi quelli genetici e biometrici), la fede religiosa, l’opinione politica, l’orientamento sessuale, lo stato di salute, le convinzioni filosofiche o di altro genere, l’adesione a movimenti sindacali. È consentito il trattamento di tale particolare categoria di dati qualora vi siano esigenze correlate ad attività informative, di sicurezza, o di indagine di polizia giudiziaria o di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ad integrazione di altri dati personali.

Sono poi disciplinati i casi in cui è consentita la comunicazione dei dati tra Forze di polizia, a pubbliche amministrazioni o enti pubblici e a privati, consistenti, sostanzialmente, nell’esigenza di evitare pericoli gravi e imminenti alla sicurezza pubblica e di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali per le finalità di polizia.

E’ disciplinato l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza, di ripresa fotografica, video e audio, che è consentito per finalità di polizia, quando ciò sia necessario per documentare specifiche attività preventive e repressive di reati. Si dispone che la diffusione di dati ed immagini è consentita solo nei casi in cui sia necessaria per le finalità di polizia, fermo restando il rispetto degli obblighi di segretezza e, in ogni caso, con modalità tali da preservare la dignità della persona interessata.

Si individuano gli specifici termini massimi di conservazione dei dati, quantificandoli in relazione a distinte categorie e si dispone che tali termini siano aumentati di due terzi quando i dati personali sono trattati nell’ambito di attività preventiva o repressiva relativa ai reati di criminalità organizzata, con finalità di terrorismo e informatici. Decorsi i termini di conservazione fissati, i dati personali, se soggetti a trattamento automatizzato, sono cancellati o resi anonimi, mentre continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni sullo scarto dei documenti d’archivio delle pubbliche amministrazioni i dati non soggetti a trattamento automatizzato.

Si prevede poi che la persona interessata possa chiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che la riguardano, la loro comunicazione in forma intelligibile e, se i dati sono trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, il loro aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima.

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