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PROFILI GIURIDICI EVOLUTIVI DELLE VALUTAZIONI AMBIENTALI: V.INC.A.

(Prof. De Gennaro e Dott.ssa Turi)

Avv.ti Giovanna Carlotta Fadda – Antonia Maria Fadda – Carmen Calculli

SOMMARIO: Nozione della valutazione d’incidenza; Titolo paragrafi: I riferimenti normativi comunitari e nazionali riferibili all’applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza; La Valutazione di Incidenza (VIncA) nella normativa italiana; La procedura della Valutazione di Incidenza (VincA); La procedura della Valutazione di Incidenza (VincA).

Nozione della valutazione d’incidenza.

La valutazione d’incidenza è disciplinata dall’art. 6 del DPR 12 marzo 2003, n. 120, che ha modificato il DPR 357/97. Sono sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti.

Sono altresì da sottoporre a valutazione di incidenza tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un Sito Natura 2000 (SIC, ZPS), ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.

Trattasi di un procedimento preventivo, per il quale è prevista la definizione di due livelli, una fase preliminare di screening (livello I) attraverso la quale verificare la possibilità che il progetto–piano possa avere un effetto significativo sul sito Natura 2000 interessato ed una cosiddetta Valutazione appropriata (livello II) consistente nella vera e propria valutazione di incidenza (D.G.R. Puglia 1515/2021).

I riferimenti normativi comunitari e nazionali riferibili all’applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza.

I riferimenti normativi comunitari e nazionali riferibili all’applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza sono: – Direttiva 92/43/CEE “Habitat” – Articolo 6, – Struttura dell’Art. 6, e finalità dei suoi quattro paragrafi, – Relazione tra l’articolo 6, paragrafo 2 e l’articolo 6, paragrafo 3, – D.P.R. 357/97, come modificato ed integrato dal D.P.R. 120/2003 – Articolo 5 “Valutazione di Incidenza”, – Habitat e specie di interesse comunitario nel Codice Penale: artt. 727-bis e 731-bis.

Le “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza” sono state predisposte nell’ambito della attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 (SNB) e per ottemperare agli impegni assunti dall’Italia nell’ambito del contenzioso comunitario avviato in data 10 luglio 2014 con l’EU Pilot 6730/14, in merito alla necessità di produrre un atto di indirizzo per la corretta attuazione dell’art. 6, commi 2, 3, e 4, della Direttiva 92/43/CEE Habitat.

Il documento è stato elaborato dall’apposito Gruppo di Lavoro MATTM/Regioni e Province Autonome, costituito a seguito della decisione assunta dal Comitato Paritetico, organo di governance della SNB, il 17 febbraio 2016, al quale hanno partecipato i rappresentanti individuati dalle Autorità regionali e dalle P.A competenti in materia di Valutazione di Incidenza.

Si sono tenuti in totale 13 incontri nel periodo compreso tra il 23.03.2016 ed il 05.06.2019 e periodicamente la Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare del MATTM ha informato e mantenuto aperto il confronto con la DG ENVI della Commissione europea al fine di superare delle criticità evidenziate nell’EU Pilot.

L’approfondimento di alcune tematiche risponde infatti alla necessità di affrontare le criticità evidenziate dal Ministero e alle indicazioni fornite dalla Commissione europea sotto forma di suggerimenti (nota Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Europee prot. DPE0003253 del 27.03.2015), a seguito del Fitness Check condotto a livello comunitario.

Tenuto conto quanto disposto dall’art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. in relazione agli aspetti regolamentari della Valutazione di Incidenza, le presenti Linee Guida costituiscono un documento di indirizzo per le Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano di carattere interpretativo e dispositivo, specifico per gli aspetti tecnici di dettaglio e procedurali riferiti all’ambito più generale della vigente normativa di riferimento comunitaria e nazionale.

Dalla data della sua emanazione, l’interpretazione della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” è stata oggetto di specifiche pubblicazioni, necessarie ad indirizzare gli stati dell’Unione ad una corretta applicazione dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4, anche alla luce dei sopravvenuti pronunciamenti della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Da tali documenti emergono tra le caratteristiche della Valutazione di Incidenza quella di essere una procedura, preventiva, vincolante, di verifica caso per caso, che non può prevedere soglie di assoggettabilità, elenchi di semplici esclusioni, né tantomeno è possibile introdurre zone buffer, in assenza di opportune verifiche preliminari.

Anche per tali peculiarità la Direttiva “Habitat” non ammette deroghe al proprio articolo 6.3.

Con la Comunicazione della Commissione C(2018)7621 final del 21.11.2018 (GU 25.01.2019) è stato aggiornato il manuale “Gestione dei siti Natura 2000 – Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat)”, mentre è attualmente (2019) in fase di revisione la “Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC”, che modifica la precedente versione del 2002.

Le presenti Linee Guida, nel recepire le indicazioni dei documenti di livello unionale, costituiscono lo strumento di indirizzo finalizzato a rendere omogenea, a livello nazionale, l’attuazione dell’art. 6, paragrafi 3 e 4, caratterizzando gli aspetti peculiari della Valutazione di Incidenza (VIncA).

Per meglio comprendere ed applicare tale procedura è necessario fare riferimento all’intero contesto di attuazione della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, all’interno del quale assumono particolare rilevanza e agiscono sinergicamente i seguenti aspetti: gestione dei siti Natura 2000 di cui all’art. 6, comma 1; le misure per evitare il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie, di cui all’art. 6, comma 2; i regimi di tutela delle specie animali e vegetali nelle loro aree di ripartizione naturale, di cui agli articoli 12 e 13; e le attività monitoraggio e reporting, di cui all’art. 17. Per quanto riguarda l’avifauna, tali aspetti sono altresì integrati da quanto disposto dalla Direttiva 147/2009/CE “Uccelli”.

Nella parte introduttiva del primo capitolo delle Linee Guida (Capitolo 1) sono trattati gli aspetti normativi e di interpretazione dell’art. 6 della Direttiva “Habitat”, nel suo complesso, con particolare riferimento alle relazioni che intercorrono tra i suoi diversi paragrafi e la Valutazione di Incidenza e sono, altresì, fornite le definizioni e le disposizioni di carattere generale per la procedura di VIncA, il quadro di riferimento nazionale per l’integrazione della valutazione di incidenza nei procedimenti di VIA e VAS, nonché le modalità di partecipazione del pubblico.

Nel seguire l’approccio del processo decisionale per l’espletamento della VIncA individuato a livello Ue articolato in tre livelli di valutazione, progressiva, denominati rispettivamente: Screening (I) Valutazione appropriata (II) e deroga ai sensi dell’art 6.4 (III), i successivi capitoli delle Linee Guida forniscono, per ciascun livello di valutazione, 2 approfondimenti interpretativi basati su sentenze della Corte di Giustizia dell’Ue e contengono considerazioni ritenute essenziali per garantire l’omogeneità di attuazione delle procedure a livello nazionale.

In tale contesto, alla luce delle esperienze ed esigenze emerse a livello regionale e locale, il Capitolo 2, dedicato al Livello I di Screening, contiene indicazioni per contribuire agli obiettivi di semplificazione e standardizzazione delle procedure sul territorio nazionale. La possibilità di inserire “Pre-valutazioni” a livello regionale o di individuare delle “Condizioni d’obbligo”, rappresentano elementi innovativi, che è stato possibile introdurre, in quanto la procedura e gli strumenti di supporto elaborati, sono risultati coerenti con quanto disposto a livello dell’Ue. L’elaborazione di “Format Valutatore” da utilizzare sia per gli screening specifici, sia nel caso delle pre-valutazioni, rappresentano strumenti essenziali per garantire l’uniformità delle valutazioni a livello nazionale, garantendo il rispetto delle previsioni dell’art. 6 della Direttiva Habitat nell’intero percorso di valutazione del livello di Screening.

Il Capitolo 3 relativo al Livello II di Valutazione Appropriata, contiene disposizioni specifiche per questa fase di valutazione, nonché elementi di approfondimento ed interpretazione dei contenuti dell’Allegato G del D.P.R. 357/97 e s.m.i. per la predisposizione dello Studio di Incidenza e per l’analisi qualitativa e quantitativa della significatività delle incidenze sui siti Natura 2000. Il Capitolo 4 ed il Capitolo 5, sono dedicati alla trattazione del Livello III della VIncA concernente la deroga ai sensi dell’art 6.4.

In particolare, il Capitolo 4, tratta specificamente la Valutazione delle Soluzioni Alternative. Infatti, nelle presenti Linee Guida, in attuazione del principio di precauzione riconosciuto come implicito nella Direttiva Habitat, e considerata la rilevanza di tale analisi, la Valutazione delle Soluzioni Alternative viene approfondita in un capitolo a se stante, in quanto si ritiene che, nell’ambito di una opportuna valutazione di incidenza, debba rientrare anche la possibilità di indirizzare la proposta verso soluzioni a minor incidenza ambientale. Quanto sopra, fermo restando che la Valutazione delle Soluzioni Alternative rimane formalmente, ed in ogni caso, un pre-requisito, per accedere alla procedura di deroga prevista dall’art. 6.4 (Livello III).

Il Capitolo 5 è invece specifico sulle Misure di Compensazione e contiene una illustrazione dei casi previsti dall’art. 6.4, gli elementi relativi ai criteri di verifica dei motivi imperativi di rilevate interesse pubblico (IROPI), le modalità di individuazione ed attuazione delle idonee misure di compensazione, nonché i chiarimenti relativi alla verifica delle stesse ed al processo di notifica alla Commissione europea attraverso la compilazione dell’apposito Formulario per la Trasmissione di Informazioni alla Commissione europea ai sensi dell’art. 6, paragrafo 4 della Direttiva Habitat.

Il Documento costituisce atto di indirizzo, di carattere interpretativo e dispositivo, specifico per la corretta attuazione nazionale dell’art. 6, paragrafi 3, e 4, della Direttiva 92/43/CEE Habitat. Scopo della Direttiva Habitat è “salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato” (art 2). Per il raggiungimento di questo obiettivo la Direttiva stabilisce misure volte ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse comunitario elencati nei suoi allegati.

La Direttiva stabilisce norme per la gestione dei siti Natura 2000 e la valutazione d’incidenza (art 6), il finanziamento (art 8), il monitoraggio e l’elaborazione di rapporti nazionali sull’attuazione delle disposizioni della Direttiva (articoli 11 e 17), e il rilascio di eventuali deroghe (art. 16). Riconosce inoltre l’importanza degli elementi del paesaggio che svolgono un ruolo di connessione ecologica per la flora e la fauna selvatiche (art. 10).

Il recepimento della Direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 modificato ed integrato dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003.

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o proposti tali (pSIC), dalla Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciali (ZPS). L’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” stabilisce, in quattro paragrafi, il quadro generale per la conservazione e la gestione dei Siti che costituiscono la rete Natura 2000, fornendo tre tipi di disposizioni: propositive, preventive e procedurali. In particolare, i paragrafi 3 e 4 dispongono misure preventive e procedure progressive, volte alla valutazione dei possibili effetti negativi, “incidenze negative significative”, determinati da piani e progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione di un Sito Natura 2000, definendo altresì gli obblighi degli Stati membri in materia di Valutazione di Incidenza e di Misure di Compensazione. Ai sensi della Direttiva Habitat, la Valutazione di Incidenza rappresenta, al di là degli ambiti connessi o necessari alla gestione del Sito, lo strumento Individuato per conciliare le esigenze di sviluppo locale e garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000.

La necessità di introdurre questa nuova tipologia di valutazione deriva dalle peculiarità della costituzione e definizione della rete Natura 2000, all’interno della quale ogni singolo Sito fornisce un contributo qualitativo e quantitativo in termini di habitat e specie da tutelare a livello europeo, al fine di garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente di tali habitat e specie.

Attraverso l’art. 7 della direttiva Habitat, gli obblighi derivanti dall’art. 6, paragrafi 2, 3, e 4, sono estesi alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui alla Direttiva 147/2009/UE “Uccelli”. Tale disposizione è ripresa anche dall’art. 6 del D.P.R. 357/97, modificato ed integrato dal D.P.R. 120/2003.

L’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” stabilisce, in quattro paragrafi, il quadro generale per la conservazione e la gestione dei Siti che costituiscono la rete Natura 2000, fornendo tre tipi di disposizioni: propositive, preventive e procedurali.

In generale, l’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE è il riferimento che dispone previsioni in merito al rapporto tra conservazione e attività socio economiche all’interno dei siti della Rete Natura 2000, e riveste un ruolo chiave per la conservazione degli habitat e delle specie ed il raggiungimento degli obiettivi previsti all’interno della rete Natura 2000.

In particolare, i paragrafi 3 e 4 relativi alla Valutazione di Incidenza (VIncA), dispongono misure preventive e procedure progressive volte alla valutazione dei possibili effetti negativi, “incidenze negative significative”, determinati da piani e progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione di un Sito Natura 2000, definendo altresì gli obblighi degli Stati membri in materia di Valutazione di Incidenza e di Misure di Compensazione. Infatti, ai sensi dell’art.6, paragrafo 3, della Direttiva Habitat, la Valutazione di Incidenza rappresenta, al di là degli ambiti connessi o necessari alla gestione del Sito, lo strumento Individuato per conciliare le esigenze di sviluppo locale e garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000.

La necessità di introdurre questa tipologia di valutazione deriva dalle peculiarità della costituzione e definizione della rete Natura 2000, all’interno della quale ogni singolo Sito fornisce un contributo qualitativo e quantitativo in termini di habitat e specie da tutelare a livello europeo, al fine di garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente di tali habitat e specie.

La valutazione di Incidenza è pertanto il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, programma, progetto, intervento od attività (P/P/P/I/A) che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Per quanto riguarda l’ambito geografico, le disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 3 non si limitano ai piani e ai progetti che si verificano esclusivamente all’interno di un sito Natura 2000; essi hanno come obiettivo anche piani e progetti situati al di fuori del sito ma che potrebbero avere un effetto significativo su di esso, indipendentemente dalla loro distanza dal sito in questione (cause C-98/03, paragrafo 51, C-418/04, paragrafi 232, 233).

Attraverso l’art. 7 della direttiva Habitat, gli obblighi derivanti dall’art. 6, paragrafi 2, 3, e 4, sono estesi alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui alla Direttiva 2009/147/UE “Uccelli”.

Gli orientamenti agli Stati membri sull’interpretazione dei concetti chiave dell’articolo 6 della Direttiva Habitat, anche in considerazione delle sentenze emesse dalla Corte di giustizia dell’UE a riguardo, sono contenuti nella Comunicazione della Commissione “Gestione dei siti Natura 2000 – Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat)” C(2018) 7621 final del 21 novembre 2018 (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 25.01.2019 – (2019/C 33/01), che sostituisce la precedente guida pubblicata nell’aprile 2000, e nella Comunicazione della Commissione “Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 – Guida metodologica all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE” C(2021) 6913 final del 28 settembre 2021.

La Valutazione di Incidenza (VIncA) nella normativa italiana.

In ambito nazionale, la Valutazione di Incidenza (VIncA) viene disciplinata dall’art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, così come sostituito dall’art. 6 del DPR 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).

Ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., detta valutazione è inoltre integrata nei procedimenti di VIA e VAS. Nei casi di procedure integrate VIA-VIncA, VAS-VIncA, l’esito della Valutazione di Incidenza è vincolante ai fini dell’espressione del parere motivato di VAS o del provvedimento di VIA che può essere favorevole solo se vi è certezza riguardo all’assenza di incidenza significativa negativa sui siti Natura 2000.

Le indicazioni tecnico-amministrativo-procedurali per l’applicazione della Valutazione di Incidenza sono dettate nelle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4, adottate in data 28.11.2019 con Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 195/CSR 28.11.2019) (19A07968) (GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019).

Le “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza” sono state predisposte nell’ambito della attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 (SNB), e per ottemperare agli impegni assunti dall’Italia nell’ambito del contenzioso comunitario EU Pilot 6730/14, e costituiscono il documento di indirizzo di carattere interpretativo e dispositivo, specifico per la corretta attuazione nazionale dell’art. 6, paragrafi 3, e 4, della Direttiva 92/43/CEE Habitat.

L’Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni del 28.11.2019 sulle “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza” costituisce altresì lo strumento per il successivo adeguamento delle leggi e degli strumenti amministrativi regionali di settore per l’applicazione uniforme della Valutazione di Incidenza su tutto il territorio nazionale.

Le Linee guida, elaborate in stretta collaborazione con la Commissione europea, seppure antecedenti al documento di indirizzo unionale di settore “Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 – Guida metodologica all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE” C(2021) 6913 final del 28 settembre 2021, risultano del tutto conformi ai nuovi orientamenti eurounitari in materia di Valutazione di Incidenza, con particolare riferimento agli approfondimenti in materia di screening di incidenza e di procedura di deroga ai sensi dell’art. 6, paragrafo 4, della Direttiva Habitat.

La procedura della Valutazione di Incidenza (VincA).

La Valutazione di Incidenza ha la finalità di valutare gli effetti che un piano/programma/progetto/intervento/attività (P/P/P/I/A) può generare sui siti della rete Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

Il percorso logico della Valutazione di Incidenza delineato nei documenti di indirizzo comunitario “Gestione dei siti Natura 2000 – Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat)” e “Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 – Guida metodologica all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE” è applicato e sviluppato nelle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA).

La metodologia per l’espletamento della Valutazione di Incidenza rappresenta un percorso di analisi e valutazione progressiva che si compone di 3 fasi principali:

Livello I: screening – E’ disciplinato dall’articolo 6, paragrafo 3, prima frase. Si tratta del processo d’individuazione delle implicazioni potenziali di un piano o progetto su un Sito Natura 2000 o più siti , singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e della determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze. In questa fase occorre determinare in primo luogo se il piano o il progetto sono direttamente connessi o necessari alla gestione del sito/siti e, in secondo luogo, se è probabile che dagli stessi derivi un effetto significativo sul sito/ siti.

Livello II: valutazione appropriata – Questa parte della procedura è disciplinata dall’articolo 6, paragrafo 3, seconda frase, e riguarda la valutazione appropriata e la decisione delle autorità nazionali competenti. Essa consiste nell’Individuazione del livello di incidenza del piano o progetto sull’integrità del Sito/siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e della funzione del Sito/siti, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si definiscono misure di mitigazione appropriate atte a eliminare o a limitare tale incidenza al di sotto di un livello significativo.

Livello III: possibilità di deroga all’articolo 6, paragrafo 3, in presenza di determinate condizioni. Questa parte della procedura è disciplinata dall’articolo 6, paragrafo 4, ed entra in gioco se, nonostante una valutazione negativa, si propone di non respingere un piano o un progetto, ma di darne ulteriore considerazione. In questo caso, infatti, l’articolo 6, paragrafo 4 consente deroghe all’articolo 6, paragrafo 3, a determinate condizioni, che comprendono l’assenza di soluzioni alternative, l’esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico prevalente (IROPI) per la realizzazione del progetto, e l’individuazione di idonee misure compensative da adottare.

Solo a seguito di dette verifiche, l’Autorità competente per la Valutazione di Incidenza potrà dare il proprio accordo alla realizzazione della proposta avendo valutato con ragionevole certezza scientifica che essa non pregiudicherà l’integrità del sito/i Natura 2000 interessati.

Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A.) nel Territorio di Taranto.

La valutazione d’incidenza è disciplinata dall’art. 6 del DPR 12 marzo 2003, n. 120, che ha modificato il DPR 357/97.

Sono sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti.

Sono altresì da sottoporre a valutazione di incidenza tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un Sito Natura 2000 (SIC, ZPS), ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.

Trattasi, lo ripetiamo a noi stessi, di un procedimento preventivo, per il quale è prevista la definizione di due livelli, una fase preliminare di screening (livello I) attraverso la quale verificare la possibilità che il progetto–piano possa avere un effetto significativo sul sito Natura 2000 interessato, ed una cosiddetta Valutazione ppropriata (livello II) consistente nella vera e propria valutazione di incidenza (D.G.R. Puglia 1515/2021).

Con L.R. 17/2007, la Provincia di Taranto è delegata alle procedure di Valutazione di Incidenza di progetti, salvo che gli interventi non ricadano nelle Zone A e Zone B dei centri edificati (Reg. Reg. 28 settembre 2005) o che siano presentate istanze di finanziamento alla Regione Puglia, o che non rientrino nella categorie di interventi edilizi minori in Comuni con piu di 20.000 abitanti (art. 17 bis comma 1 della L. n. 172 del 4 dicembre 2017).

Quanto alla procedura, il Proponente presenta alla Provincia di Taranto (per il tramite del SUAP/SUE) istanza in bollo secondo la modulistica di Settore corredata dagli allegati indicati nel modello di domanda e dal versamento per oneri istruttori, calcolati secondo gli importi di cui all’Allegato 1, Tabella 1, della L.R. 17/2007, da effettuare tramite PAGOPA con causale: “spese istruttorie Valutazione d’Incidenza Ambientale”, allegando la istanza (mod. vinca 1); copia dell’istanza per la realizzazione del progetto/intervento/attività, presentata all’Autorità competente all’approvazione definitiva; n° 1 copia del progetto definitivo presentato all’autorità preposta all’approvazione (Relazione tecnica descrittiva, planimetrie stato di fatto e di progetto e delle eventuali aree di cantiere, piante, prospetti e sezioni, ect); Cronoprogramma realizzazione/attuazione P/P/I/A; File vettoriali o shape (WGS 84 – fuso 33N) della localizzazione dell’intervento; Ortofoto con localizzazione area di intervento; Documentazione fotografica rappresentativa dell’attuale stato dei luoghi con indicazione dei punti di presa; Valutazione di Incidenza Ambientale [Livello Screening (mod. format proponente)/ Appropriata] – redatta ai sensi della D.G.R. n.1515/2021; Ricevuta di versamento dell’importo specificato nell’allegato 1 della L.R. 17/2007, intestato a Provincia di Taranto tramite procedura PAGOPA causale “Tariffe istruttorie – Valutazione di Incidenza Ambientale”; Quadro Economico e Computo metrico dell’importo dell’opera, o Autocertificazione del valore economico reso ai sensi del D.P.R. 445/2000 (MOD VINCA 2); Titolo di possesso o autocertificazione della titolarità a presentare l’istanza. Tutti i documenti tecnici, dovranno essere in formato pdf/a e firmati digitalmente.

Sitografia: www.gazzettaufficiale.it; www.provincia.taranto.it; www.mite.gov.it/pagina/la-valutazione-di-incidenza; www.insic.it/tutela-ambientale/energiakb-e-sostenibilita-articoli/direttiva-habitat-pubblicate-le-linee-guida-vinca/.