Dal 1° luglio 2017, (salvo proroghe) viene esteso l’ambito di applicazione del meccanismo dello split payment (scissione dei pagamenti) per tutti quei professionisti che lavorano con la Pubblica Amministrazione, con le società partecipate dalla PA e con le società quotate.
Per effetto del nuovo testo dell’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’art. 1 del D.L 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge dal Senato e in corso di pubblicazione, tutte le “amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo, 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni” sono soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) previsto, come è noto, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei loro confronti, per le quali i cessionari o i committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto.
Considerato che il citato comma 2 dell’art. 1 della legge n. 196/2009 include tra le amministrazioni pubbliche anche le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra cui “tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali’, ne dovrebbe conseguire l’obbligo di applicare lo split payment da parte di tutti gli Ordini professionali, con riferimento alle “operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017′ (cfr. comma 4, art. 1 D.L n. 50/2017).
L’IVA relativa alle parcelle emesse dai professionisti sarà versata all’erario direttamente dalla Pubblica Amministrazione o dalla società quotata o partecipata come già avviene da qualche anno quando a fornire il bene o il servizio è un’impresa. Un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in corso di emanazione, stabilirà le modalità di attuazione delle nuove norme. Pertanto, le parcelle emesse dai professionisti che operano con la PA non saranno più emesse con “IVA ad esigibilità differita”, ma in regime di “scissione dei pagamenti”. Dovranno prestare particolare attenzione i professionisti che emetteranno la fattura elettronica, ricordandosi di compilare l’apposito campo destinato alle operazioni in split payment.
Le Pubbliche Amministrazioni interessate dallo split payment, sono:
Stato;
organi statali ancorché dotati di personalità giuridica;
enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti;
Camere di Commercio;
Istituti universitari;
ASL e degli enti ospedalieri;
enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
enti pubblici di assistenza e beneficienza;
enti di previdenza;
consorzi tra questi costituiti.
Sulla base di quanto previsto dalla Manovra Correttiva 2017, dal 1° luglio 2017 scatta per i professionisti e per tutti i soggetti già obbligati ad applicare la scissione dei pagamenti IVA alle fatture emesse anche nei confronti di:
Tutte le amministrazioni;
Gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione;
Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, di diritto o di fatto;
Le società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali;
Le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Lo split payment, anche detto scissione contabile, dal 2015 ha imposto alla Pubblica amministrazione di pagare ai fornitori l’importo dovuto al netto dell’Iva, che viene girata direttamente all’Erario per evitare il rischio evasione.