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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 febbraio 2021 

Disposizioni per l'attuazione del  reg.  (CE)  n.  1235/2008  recante
modalita' di applicazione del reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per
quanto riguarda il regime di importazione di prodotti  biologici  dai
Paesi terzi e che abroga il decreto n.  8283  del  6  febbraio  2018.
(21A01530) 

(GU n.68 del 19-3-2021)

 

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
             delle politiche competitive, della qualita' 
              agroalimentare, della pesca e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 834 del 28  giugno  2007
relativo alla produzione biologica ed all'etichettatura dei  prodotti
biologici e che abroga  il  reg.  (CEE)  n.  2092/1991  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 889 del 5  settembre
2008 recante modalita'  di  applicazione  del  regolamento  (CE)  del
Consiglio  n.  834/2007  relativo  alla   produzione   biologica   ed
all'etichettatura dei  prodotti  biologici  per  quanto  riguarda  la
produzione biologica, l'etichettatura  e  i  controlli  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 1235 dell'8 dicembre
2008, recante modalita' di applicazione del reg. (CE)  del  Consiglio
n. 834/2007 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti
biologici dai paesi terzi e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 30 maggio 2018 relativo  alla  produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio; 
  Vista la decisione della Commissione n. 24  del  30  dicembre  2002
relativa  alla  creazione  di  un  sistema  informatico   veterinario
integrato  per  il  collegamento  tra   autorita'   veterinarie   con
funzionalita' relative all'assunzione delle decisioni a  livello  dei
posti d'ispezione frontalieri, sia sotto il profilo regolamentare che
dell'analisi dei rischi; 
  Visto il decreto legislativo  23  febbraio  2018,  n.  20,  recante
«Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione  della  normativa
sui controlli in materia  di  produzione  agricola  e  agroalimentare
biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5,  comma  2,  lettera  g),
della legge 28 luglio 2016, n. 154, e  ai  sensi  dell'art.  2  della
legge 12 agosto 2016, n. 170»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo
2020, n. 53 «Regolamento recante modifica del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n.  179,  concernente  la
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali»; 
  Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, n.  6793,  pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale  n.  206  del  5  settembre  2018,  recante
disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007  e  n.
889/2008 e loro successive modifiche e  integrazioni,  relativi  alla
produzione biologica  e  all'etichettatura  dei  prodotti  biologici.
Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009; 
  Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 23 marzo
2012, recante  «Disposizioni  per  l'attuazione  del  regolamento  di
esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della  notifica  di
attivita' con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del  regolamento
(CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive  modifiche,
relativo alla produzione biologica e all'etichettatura  dei  prodotti
biologici, che abroga il reg. (CEE) n. 2092/1991»; 
  Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2018, n. 8283  in  materia
di disposizioni per l'attuazione del regolamento  (CE)  n.  1235/2008
recante modalita' di applicazione del regolamento  (CE)  n.  834/2007
del Consiglio per  quanto  riguarda  il  regime  di  importazione  di
prodotti biologici dai Paesi terzi; 
  Vista la circolare dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 13/D
del 2 agosto 2013, recante «Disposizioni in materia  di  importazione
di prodotti biologici»; 
  Vista la nota dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli n.  RU002802
del 28 dicembre 2018 recante disposizioni  per  controlli  aggiuntivi
secondo la nuova versione delle linee guida DG  AGRI  -  importazione
prodotti BIO da UA, KZ, MD, RU e CN; 
  Considerato  l'obbligo  di  utilizzare   il   sistema   informativo
veterinario integrato TRACES - Trade Control and Expert System  -  da
parte degli importatori, dei primi destinatari e degli  organismi  di
controllo; 
  Considerata  la  necessita'  di   perseguire   gli   obiettivi   di
semplificazione degli strumenti a  disposizione  degli  operatori  ed
aumentare  l'efficacia  della  gestione  dei  dati  da  parte   delle
autorita' competenti; 
  Considerata la necessita'  di  abrogare  e  sostituire  il  decreto
ministeriale n. 8283 del 6 febbraio 2018; 
  Ritenuto opportuno monitorare i flussi  dei  prodotti  importati  e
consentire lo  svolgimento  di  controlli  mirati  sulla  base  della
valutazione del rischio; 
  Ritenuto opportuno dare seguito  agli  adempimenti  previsti  delle
linee guida della Commissione UE sui controlli ufficiali  addizionali
per i prodotti biologici  importati  da  Paesi  terzi  considerati  a
rischio; 
  Ritenuto opportuno  stabilire  criteri  relativi  alla  valutazione
generale del  rischio  di  inosservanza  delle  norme  di  produzione
biologica ai sensi dell'art. 65 del regolamento (CE) n. 889/2008  per
i controlli sugli importatori e sulle partite di prodotto  importate,
anche prima dell'immissione in libera pratica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Obiettivi 
 
  Il presente decreto contiene norme in materia  di  importazione  di
prodotti biologici da Paesi terzi, in attuazione dei  regg.  (CE)  n.
834/2007, n. 889/2008, e n. 1235/2008. 
                               Art. 2 
 
                             Importatori 
 
  Le importazioni di prodotti biologici da Paesi terzi possono essere
effettuate esclusivamente dagli operatori  iscritti  nella  categoria
«Importatori» dell'elenco nazionale degli operatori biologici, di cui
all'art. 7 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049. 
                               Art. 3 
 
                         Primo destinatario 
 
  Per «primo destinatario», cosi' come definito all'art.  2,  lettera
d) del reg. (CE) n. 889/2008, deve intendersi ogni persona  fisica  o
giuridica iscritta nella categoria «Importatori» o  «Preparatori»  di
cui all'art. 7 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049. 
  I prodotti biologici importati, successivamente alla immissione  in
libera pratica, possono essere consegnati esclusivamente ad un  primo
destinatario. 
                               Art. 4 
 
                         Utilizzo di TRACES 
 
  Ai sensi dell'art. 13  del  reg.  (CE)  n.  1235/2008,  cosi'  come
modificato dal reg. (UE)  n.  1482/2016,  gli  importatori,  i  primi
destinatari e gli organismi di controllo, per la gestione di  propria
competenza del Certificato di ispezione (COI), utilizzano il  sistema
informativo veterinario integrato TRACES - Trade Control  and  Expert
System, istituito con  decisione  n.  2003/24/CE  della  Commissione,
previa  validazione  delle  utenze  da  parte  del  Ministero   delle
politiche agricole, alimentari e forestali (di seguito: Ministero). 
  Gli importatori, i primi destinatari e gli organismi  di  controllo
trasmettono  la  richiesta  di  validazione   delle   utenze   TRACES
all'indirizzo di posta elettronica [email protected] 
  Le procedure operative  per  l'acquisizione  delle  credenziali  di
accesso al sistema informativo  veterinario  TRACES  sono  reperibili
presso il portale della Commissione europea - Agricoltura e  sviluppo
rurale -  Agricoltura  biologica -  nonche'  presso  il  portale  del
Sistema di informazione nazionale sull'agricoltura biologica - SINAB. 
                               Art. 5 
 
              Comunicazioni preventive di arrivo merce 
 
  Gli importatori  trasmettono  al  Ministero  ed  all'Agenzia  delle
dogane una comunicazione preventiva di arrivo  merce,  utilizzando  i
servizi resi disponibili  dal  Sistema  informatico  biologico  (SIB)
entro sette giorni antecedenti l'arrivo di ogni partita al  punto  di
ingresso doganale. 
  Le  eventuali  modifiche  alle  comunicazioni  di  cui   al   comma
precedente,  devono  essere   trasmesse   dagli   importatori   entro
ventiquattro ore antecedenti la data di arrivo prevista. 
  Le  procedure  operative  per  l'utilizzazione  dei  servizi   resi
disponibili  dal  SIB  e  dedicati  alle  disposizioni  del  presente
articolo sono  reperibili  presso  il  portale  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali. 
  L'importatore, ove  richiesto  dalle  autorita'  competenti  o  dal
proprio  organismo  di  controllo,  ha  l'obbligo  di  fornire   ogni
eventuale  integrazione  alle  comunicazioni  di  cui   al   presente
articolo. 
                               Art. 6 
 
                    Controlli sulle importazioni 
 
  Gli organismi di controllo verificano che le comunicazioni, di  cui
all'art.  5  del  presente  decreto,  contengano  elementi  idonei  a
consentire   che   l'importazione   avvenga   in   conformita'   alle
disposizioni del reg. (CE) n. 1235/2008, ed accertano la  completezza
e la correttezza della documentazione in possesso dell'importatore al
fine di verificarne  la  corrispondenza  con  le  partite  importate,
nonche' la relativa tracciabilita'. 
  Gli  organismi  di  controllo  assicurano,  per  ogni   importatore
controllato, una frequenza dei  controlli  basata  su  una  specifica
valutazione del rischio di inosservanza  delle  norme  di  produzione
biologica tenendo conto delle quantita' dei prodotti  importati,  dei
risultati  dei  precedenti  controlli,  del  rischio  di  scambio  di
prodotti,  nonche'  di  qualsiasi  altra  informazione  relativa   al
sospetto  di  non  conformita'  del  prodotto  biologico   importato.
Nell'allegato 1 del presente decreto sono stabiliti i criteri  minimi
per l'elaborazione della valutazione del  rischio  degli  importatori
biologici. 
  I controlli, se del caso non preannunciati,  devono  assicurare  il
rispetto delle disposizioni di cui  all'art.  83  del  reg.  (CE)  n.
889/2008 per quanto riguarda le modalita' di trasporto. 
  Nell'allegato 2 del  presente  decreto  sono  stabiliti  i  criteri
minimi per l'elaborazione della valutazione del  rischio  finalizzata
al campionamento obbligatorio delle partite importate. 
  Tale attivita' di campionamento e' svolta anche presso la dogana di
arrivo prima dell'immissione in libera pratica della partita, secondo
le modalita' di  intervento  previste  dalla  circolare  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli n. 13/D del 2 agosto 2013  e  dalla  nota
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli n. RU002802 del 28  dicembre
2018. 
  I campioni prelevati presso gli importatori, ai sensi dell'allegato
2, punto 1) del presente decreto, non  rientrano  nel  computo  delle
percentuali minime  di  campioni  che  ogni  anno  gli  organismi  di
controllo devono analizzare ai sensi dell'art. 65, paragrafo  1,  del
regolamento CE n. 889/2008. 
  L'organismo di controllo, qualora rilevi non conformita' durante  i
controlli effettuati  presso  la  dogana  di  arrivo  della  partita,
trasmette al Ministero una segnalazione OFIS  ai  sensi  del  decreto
ministeriale n. 14458/2011, informando l'ufficio doganale competente. 
                               Art. 7 
 
  Il decreto ministeriale  del  6  febbraio  2018,  n.  8283  recante
«Disposizioni per l'attuazione del reg.  (CE)  n.  1235/2008  recante
"modalita' di applicazione del reg. (CE) n.  834/2007  del  Consiglio
per quanto riguarda il regime di importazione di  prodotti  biologici
dai Paesi terzi e che abroga il decreto  ministeriale  del  9  agosto
2012, n. 18378» e' abrogato. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore decorsi quindici giorni  dalla
data di pubblicazione. 
 
    Roma, 18 febbraio 2021 
 
                                      Il Capo del Dipartimento: Abate 
                                                           Allegato 1 
 
               Criteri per la valutazione del rischio 
                     degli importatori biologici 
    

=======================================
|        Fattori di rischio           |
+=======+=============================+
|       |Provvedimenti di             |
|       |irregolarita' e infrazioni   |
|       |emessi negli ultimi cinque   |
|   A   |anni                         |
+-------+-----------------------------+
|       |Numero di importazioni       |
|       |effettuate nell'anno         |
|   B   |precedente ≥ 5               |
+-------+-----------------------------+
|       |Dimensione della singola     |
|       |partita importata nell'anno  |
|   C   |precedente ≥ 1 t.            |
+-------+-----------------------------+
|       |Importatore misto            |
|       |(importatore che non tratta  |
|       |esclusivamente prodotto      |
|   D   |biologico).                  |
+-------+-----------------------------+
    
    Esito della valutazione del rischio: 
      importatore a basso rischio: 
        nessun fattore di rischio tra quelli riportati nella  tabella
precedente; 
    frequenza minima di controllo: un controllo annuale; 
      importatore a medio rischio: 
        un solo fattore di rischio diverso dal fattore di  rischio  A
della tabella precedente; 
    frequenza minima di controllo: due controlli all'anno; 
      importatore ad alto rischio: 
        presenza fattore di rischio A della tabella precedente; 
        piu' di un fattore di  rischio  tra  quelli  riportati  nella
tabella precedente; 
    frequenza minima di controllo: tre controlli all'anno. 
                                                           Allegato 2 
 
Valutazione del rischio  finalizzata  al  campionamento  obbligatorio
                       delle partite importate 
 
    1) Sono campionate ed analizzate per la ricerca di residui di OGM
e di prodotti e sostanze non ammesse nella produzione biologica tutte
le partite di prodotti biologici: 
      a) provenienti dai Paesi terzi ed appartenenti  alle  categorie
indicate annualmente nelle linee guida della Commissione europea  sui
controlli addizionali per i prodotti biologici importati; 
      b) che presentano uno dei  tre  fattori  di  rischio  riportati
nella tabella sottostante: 
        
    
=====================================================================
|          Fattori di rischio                                       |
+=====+===========================+=================================+
|     |                           |Frutta trasformata: succhi/puree |
|     |                           |Oleaginose: girasole, semi di    |
|     |                           |lino, soia                       |
|     |                           |Cereali: frumento, quinoa        |
|  A  |Tipologia di prodotto      |Caffe'                           |
+-----+---------------------------+---------------------------------+
|     |                           |Argentina, Brasile, Ecuador,     |
|     |Paese di                   |Egitto, India, Peru', Serbia,    |
|  B  |origine/esportazione       |Tunisia, Turchia                 |
+-----+---------------------------+---------------------------------+
|     |                           |Paese di esportazione della merce|
|  C  |Origine della partita      |diverso dal Paese di origine     |
+-----+---------------------------+---------------------------------+
    
    2) Per ogni importatore «attivo» e' effettuato il campionamento e
l'analisi, per ricerca di residui di OGM e prodotti  e  sostanze  non
ammesse nella produzione biologica, di almeno una partita di prodotto
importato nel corso dell'anno. 

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