Procura alle liti rilasciata all’estero invalida ma non inesistente
Massima Giurisprudenziale
La procura rilasciata all’estero e autenticata dal difensore italiano è invalida ma non inesistente, pertanto sanabile ai sensi dell’art. 182, secondo comma, codice di procedura civile.
Decisione: Ordinanza n. 21689/2018 Cassazione Civile – Sezione VI
Classificazione: Civile
Massima:
Il potere del difensore di autenticazione della firma sulla procura alle liti non si estende oltre i limiti del territorio nazionale. La procura rilasciata all’estero è invalida ma non inesistente, e conseguentemente il vizio di nullità è sanabile ai sensi dell’art. 182, secondo comma, codice di procedura civile.
Osservazioni.
L’art. 182 del vigente codice di procedura civile dispone che nel caso di «vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione».
La procura rilasciata all’estero è invalida ma non inesistente, e conseguentemente si applica tale disposizione, con possibilità di sanarne la nullità.
Giurisprudenza rilevante.
Cass. 8174/2018
Cass. 25434/2014
Disposizioni rilevanti.
Art. 83 – Procura alle liti
Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.
La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento, del precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione , ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce , o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia.Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.
La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa.
Art. 115 -Disponibilità delle prove
Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.
Art. 182 – Difetto di rappresentanza o di autorizzazione
Il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.
Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.