In G.U. n. 41 del 12-10-2016 è pubblicata la sentenza: Sentenza 21 settembre 2016 n. 216: Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Processo penale – Accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato – Automatica esclusione del responsabile civile. – Codice di procedura penale, art. 87, comma 3
N. 216 SENTENZA 21 settembre – 7 ottobre 2016
Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale.
Processo penale – Accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato
– Automatica esclusione del responsabile civile.
– Codice di procedura penale, art. 87, comma 3.
(GU n.41 del 12-10-2016 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Paolo GROSSI;
Giudici :Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Mario
Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana
SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo’ ZANON, Franco MODUGNO, Augusto
Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 87, comma 3, del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale di Palermo, nel procedimento penale a carico di S.P., con ordinanza del 15 settembre 2015, iscritta al n. 48 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2016.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 settembre 2016 il Giudice relatore Paolo Grossi.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 15 settembre 2015 il Tribunale ordinario di Palermo, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 87, comma 3, del codice di procedura penale, in forza del quale l’esclusione del responsabile civile «e’ disposta senza ritardo, anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato».
Il giudice a quo premette di essere stato chiamato a procedere, con giudizio direttissimo susseguente a convalida dell’arresto, nei confronti di una persona imputata del reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (art. 589, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale), nonche’ del reato di cui all’art. 189, commi 1 e 6, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada):
processo nel quale si erano costituiti come parti civili i congiunti della vittima.
Riferisce, altresi’, che in una precedente udienza il difensore dell’imputato aveva chiesto – senza opposizione delle parti civili – l’ammissione del suo assistito al giudizio abbreviato e la citazione, quale responsabile civile, di una societa’ di assicurazioni, eccependo, a questo riguardo, l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 87, comma 3, cod. proc. pen.
Disposto il giudizio abbreviato, il rimettente reputa rilevante e non manifestamente infondata, quanto alla richiesta di citazione del responsabile civile, la questione di legittimita’ costituzionale prospettata dalla difesa.
In proposito, il giudice a quo osserva come la Corte costituzionale si sia gia’ pronunciata su una precedente questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 87, comma 3, cod. proc. pen., allora sollevata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Sassari. Detto giudice aveva rilevato come la norma censurata risultasse pienamente coerente con l’originaria fisionomia del giudizio abbreviato, stante la necessita’ di «non appesantire» con la presenza del responsabile civile un giudizio allo stato degli atti caratterizzato dalla massima celerita’. Tale armonia era, tuttavia, venuta meno, trasformandosi in contrasto, a seguito delle successive radicali modifiche del rito alternativo, soprattutto ad opera della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale.
Modifiche al codice penale e all’ordinamento giudiziario.
Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennita’ spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense): modifiche a fronte delle quali il giudizio abbreviato, per caratteristiche e «impatto statistico», doveva essere considerato «un vero e proprio giudizio di merito, alternativo a quello ordinario».
Di qui, dunque, il dedotto contrasto della norma tanto con l’art. 3 Cost., sotto il profilo della «disparita’ di trattamento riservata alla parte civile sul piano delle pretese risarcitorie»; quanto con l’art. 24 Cost., per la lesione del diritto di agire in giudizio della stessa parte civile; quanto, ancora, con l’art. 111 Cost., per il vulnus alla ragionevole durata del processo, inteso «come garanzia non solo per l’imputato, ma per tutte le parti processuali e per la collettivita’ in generale».
Con l’ordinanza n. 247 del 2008, la Corte costituzionale aveva ritenuto la questione manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto sollevata dopo che il giudice a quo aveva dichiarato inammissibile la richiesta di citazione del responsabile civile ai sensi dello stesso art. 87, comma 3, cod. proc. pen., facendo, con cio’, definitiva applicazione della norma censurata e consumando, cosi’, il proprio potere decisorio.
Il Tribunale palermitano ritiene, tuttavia, di dover riproporre «le censure di costituzionalita’», analogamente a quanto gia’ fatto, nell’ambito del processo relativo ad una similare ipotesi di reato, dalla Corte d’appello di Milano con ordinanza del 12 maggio 2014.
Nella specie, esso giudice rimettente non avrebbe consumato il proprio potere decisorio, non avendo adottato alcun provvedimento sulla richiesta di citazione del responsabile civile formulata dalla difesa: richiesta che trova il suo titolo di legittimazione nella sentenza della Corte costituzionale n. 112 del 1998, a seguito della quale l’imputato e’ abilitato a chiamare in giudizio l’assicuratore, nel caso di responsabilita’ civile derivante – come nella specie – dall’assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti).
Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo ribadisce che la disposizione dell’art. 87, comma 3, cod. proc. pen., risultava coerente con la struttura impressa al giudizio abbreviato dal codice di procedura penale del 1988, il quale accordava all’imputato la facolta’ di chiedere, con il consenso del pubblico ministero, che il processo fosse definito nell’udienza preliminare e stabiliva che su tale richiesta il giudice potesse provvedere favorevolmente ove ritenesse il processo definibile allo stato degli atti.
L’istituto e’ stato, peraltro, ridisegnato dalla legge n. 479 del 1999, la quale ha eliminato il requisito del consenso del pubblico ministero, introducendo, altresi’, la facolta’ dell’imputato di subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria (art. 438, comma 5, cod. proc. pen.) e il potere del giudice di assumere, anche d’ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione (art. 441, comma 5, cod. proc. pen.).
Gli interventi del legislatore e della Corte costituzionale succedutisi nel tempo avrebbero portato, quindi, ad un giudizio abbreviato «estremamente diverso e molto piu’ composito» di quello originario, a fronte del quale la rigida regola di esclusione del responsabile civile, quante volte il rito alternativo sia ammesso, non troverebbe piu’ giustificazione. Detta regola era ritenuta, infatti, espressiva delle esigenze di celerita’ proprie e caratteristiche dell’istituto: ma se l’affermazione poteva essere valida in relazione alla disciplina originaria del codice di rito, non lo sarebbe piu’ in confronto all’attuale assetto normativo, profondamente modificato dalle possibilita’ di integrazione probatoria, di rinnovazione della richiesta del rito alternativo sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento (per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003) e di revoca della richiesta stessa da parte dell’imputato in caso di nuove contestazioni (art. 441-bis cod. proc. pen.), oltre che dagli interventi sui limiti dell’appello previsti dall’art. 443 cod. proc. pen.
Varrebbero, inoltre, con riguardo alla vicenda oggetto del giudizio a quo, le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 112 del 1998, riguardo all’assoluta identita’ delle posizioni del convenuto in un giudizio civile per il risarcimento del danno provocato dalla circolazione di veicoli sottoposti all’assicurazione obbligatoria prevista dalla legge n. 990 del 1969, e dell’imputato per il quale, in relazione al medesimo illecito, vi sia stata costituzione di parte civile nel processo penale: con la conseguenza che violerebbe il principio di uguaglianza la mancata attribuzione al secondo del potere – riconosciuto invece al primo – di chiamare in garanzia il proprio assicuratore.
2.- E’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.
Ad avviso della difesa dello Stato, il giudice a quo non potrebbe sollevare la questione senza avere prima ammesso la citazione del responsabile civile e atteso la sua costituzione. L’ordinanza di rimessione non indicherebbe, inoltre, in modo
adeguato le specifiche ragioni di contrasto tra la norma censurata e i parametri costituzionali invocati, limitandosi ad operare un rinvio per relationem alle motivazioni dell’ordinanza di rimessione della Corte d’appello di Milano del 12 maggio 2014.
Nel merito, la questione sarebbe comunque infondata. Come affermato ancora di recente dalla giurisprudenza di legittimita’, la presenza del responsabile civile appare «ontologicamente incompatibile» con il rito abbreviato, in considerazione dell’esigenza di «non gravare il giudizio stesso, che dovrebbe essere caratterizzato dalla massima celerita’, della presenza, non indispensabile, di soggetti la cui posizione e’ incisa solo sul piano privatistico dalla decisione penale».
Pur considerando le modifiche strutturali subite dal giudizio abbreviato dopo l’entrata in vigore del nuovo codice, il mantenimento del regime di incompatibilita’ tra tale rito e la presenza del responsabile civile costituirebbe frutto di una scelta discrezionale del legislatore, rispettosa tanto del principio di ragionevolezza che del diritto di difesa della parte civile e del principio di ragionevole durata del processo, tenuto conto anche della non operativita’ – nei confronti del responsabile civile – della causa di sospensione del giudizio civile prevista dall’art. 75, comma 3, cod. proc. pen.
Considerato in diritto
1.- Il Tribunale ordinario di Palermo dubita della legittimita’ costituzionale dell’art. 87, comma 3, del codice di procedura penale, in forza del quale l’esclusione del responsabile civile «e’ disposta senza ritardo, anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato».
Ad avviso del giudice a quo, la norma censurata violerebbe l’art. 3 della Costituzione, determinando una ingiustificata disparita’ di trattamento tanto della parte civile che dell’imputato, sul piano delle pretese risarcitorie, rispetto al giudizio ordinario.
Violerebbe, altresi’, l’art. 24 Cost., compromettendo il diritto di agire in giudizio dei predetti soggetti processuali, nonche’ l’art. 111 Cost., per contrasto con il principio di ragionevole durata del processo.
2.- Le eccezioni di inammissibilita’ della questione formulate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri non sono fondate. Il giudice a quo, dopo aver disposto il giudizio abbreviato, si trova a dover decidere sulla richiesta dell’imputato di citazione, quale responsabile civile, del suo assicuratore per la responsabilita’ civile automobilistica. Non implausibilmente, il rimettente ravvisa nella norma denunciata – che impone l’automatica estromissione del responsabile civile dal giudizio abbreviato – un ostacolo all’accoglimento di detta richiesta. Non e’, dunque, condivisibile la tesi della difesa dello Stato, secondo la quale la questione avrebbe potuto essere sollevata solo dopo l’ammissione della citazione del responsabile civile e la sua costituzione in giudizio.
L’ordinanza di rimessione non puo’ neppure ritenersi motivata per relationem, quanto alla non manifesta infondatezza. La Corte rimettente richiama, bensi’, una precedente ordinanza di rimessione della Corte d’appello di Milano (cosi’ come altra ordinanza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Sassari), ma ne riproduce, per sintesi, i contenuti, dichiarando di aderirvi.
3.- Nel merito, la questione non e’ fondata.
Come emerge dalla relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, l’esclusione automatica, «senza ritardo, anche d’ufficio», del responsabile civile, prevista dalla norma censurata quando sia disposto il giudizio abbreviato, trova giustificazione «nell’intento di non gravare tale tipo di giudizio, che dovrebbe essere caratterizzato dalla massima celerita’, della presenza, non indispensabile, di soggetti la cui posizione puo’ restare incisa solo
sul piano privatistico dalla decisione penale».
Contrariamente a quanto assume il rimettente, detta ratio non risulta affatto scalfita dalle successive modifiche della disciplina del rito alternativo operate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all’ordinamento giudiziario.
Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennita’ spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense): modifiche consistite, in particolare, nella soppressione del requisito del consenso del pubblico ministero e nella previsione di possibili integrazioni del materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione, tanto su istanza dell’imputato (art. 438, comma 5, cod. proc. pen.), quanto per iniziativa officiosa del giudice (art. 441, comma 5, cod. proc. pen.).
Come gia’ rilevato da questa Corte, a seguito della citata novella legislativa il rito abbreviato continua a costituire un modello alternativo al dibattimento che, da un lato, si fonda sull’intero materiale raccolto nel corso delle indagini preliminari – in base al quale l’imputato accetta di essere giudicato – e, dall’altro, consente una limitata acquisizione di elementi meramente integrativi, si’ da mantenere la configurazione di rito “a prova contratta” (ordinanza n. 57 del 2005). Di conseguenza, anche se viene richiesta o disposta una integrazione probatoria, «il minor dispendio di tempo e di energie processuali rispetto al procedimento ordinario continua […] ad essere un carattere essenziale del giudizio abbreviato» (sentenza n. 115 del 2001). Solo in cio’, del resto, risiede la ragione giustificativa dell’effetto premiale annesso al rito, consistente in una significativa riduzione della pena inflitta nel caso di condanna (art. 442, comma 2, cod. proc. pen.).
Considerazioni analoghe valgono con riguardo agli altri interventi sulla disciplina del rito alternativo richiamati dal giudice a quo e, in particolare, alla facolta’ dell’imputato di rinnovare, nel caso di rigetto, la richiesta di giudizio abbreviato
subordinata ad una integrazione probatoria sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, introdotta dalla sentenza n. 169 del 2003 di questa Corte: pronuncia nella quale si rimarca, tra l’altro, come l’introduzione di tale facolta’ sia conforme alle finalita’ di economia processuale proprie del rito alternativo e coerente, altresi’, con il principio di ragionevole durata del processo, enunciato dall’art. 111, secondo comma, Cost. In questa prospettiva, l’esclusione del responsabile civile dal giudizio abbreviato continua, dunque, a connotarsi come una scelta non irragionevole – proprio perche’ anch’essa coerente con gli immutati obiettivi di fondo del rito speciale – effettuata dal legislatore nell’esercizio dell’ampia discrezionalita’ di cui fruisce nella disciplina degli istituti processuali.
4.- Nessun pregiudizio al diritto di azione della parte civile deriva, d’altronde, dalla soluzione legislativa censurata. Per espresso disposto dell’art. 88, comma 2, cod. proc. pen., infatti, l’esclusione del responsabile civile non pregiudica l’esercizio in sede civile dell’azione risarcitoria. Inoltre, ove la parte civile non accetti il giudizio abbreviato – com’e’ in sua facolta’ – essa non subisce neppure la sospensione del processo civile fino alla pronuncia della sentenza penale non piu’ soggetta a impugnazione, prevista dall’art. 75, comma 3, cod. proc. pen. (art. 441, comma 5, cod. proc. pen.).
Riguardo, poi, all’imputato, anche quando venga in rilievo (come nel caso di specie) la disciplina dell’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) – ipotesi nella quale questa Corte ha riconosciuto all’imputato il diritto di citare nel processo penale l’assicuratore quale responsabile civile (sentenza n. 112 del 1998) – e’ dirimente la considerazione che l’operativita’ della norma censurata dipende da una libera scelta dell’imputato medesimo, finalizzata a lucrare un trattamento premiale in cambio della rinuncia a determinate garanzie riconosciutegli nel procedimento ordinario (quale, appunto, la richiesta di giudizio abbreviato).
5.- Parimenti insussistente risulta, infine, la ventilata violazione del principio di ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.). La norma denunciata e’ funzionale, anzi, alla realizzazione di tale obiettivo, in quanto volta a rendere piu’ celere la definizione del processo penale che si svolga con il rito alternativo in questione.
6.- A quanto precede va aggiunto che la pronuncia ablativa invocata dal rimettente darebbe adito ad un assetto normativo inaccettabile sul piano costituzionale, in quanto chiaramente contrastante con la garanzia di inviolabilita’ del diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.). La rimozione della norma censurata comporterebbe, infatti, che il responsabile civile possa vedersi coinvolto in un giudizio basato – come l’abbreviato – su prove precostituite, alla cui formazione non
ha partecipato: e cio’ senza fruire ne’ della facolta’ di non accettare il rito – riconosciuta alla parte civile – ne’ della facolta’ di chiedere integrazioni probatorie, anche al solo fine di contrastare quelle richieste eventualmente dall’imputato, come invece e’ consentito al pubblico ministero (art. 438, comma 5, ultimo periodo, cod. proc. pen.).
7.- La questione va dichiarata, dunque, non fondata.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 87, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Palermo con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
e Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 ottobre 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA