Nella materia edilizia, la corretta applicazione, da parte del giudice, della sospensione del processo con messa alla prova passa, doverosamente, per la preventiva verifica della avvenuta effettuazione, da parte dell’imputato, di condotte atte a ripristinare l’assetto urbanistico violato con l’abuso, o mediante la sua piena e integrale demolizione ovvero mediante la sua riconduzione, ove possibile, alla legalità attraverso il rilascio di un legittimo (e dunque non condizionabile all’esecuzione di futuri interventi) titolo abilitativo in sanatoria; di modo che tale verifica rende, almeno nella normalità dei casi, implicitamente superata la problematica – erroneo bersaglio dell’odierna impugnazione – del potere/dovere del giudice di ordinare la demolizione anche a seguito di sentenza ex art. 168-ter cod. pen., nella misura in cui, secondo il descritto fisiologico decorso delle cadenze procedimentali, tale ordine giudiziale non dovrebbe infatti avere più ragion d’essere una volta accertata l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
 
Declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.
 
L’ordine di demolizione dell’opera edilizia abusiva, previsto dall’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna, alla quale non può essere equiparata la declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell’art. 168-ter cod. pen., che prescinde da un accertamento di penale responsabilità, ferma restando la competenza dell’autorità amministrativa ad irrogare la predetta sanzione (Cass. Sez. 3, del 10/5/2017). In motivazione, in particolare, si è affermato che il comma secondo dell’art. 168-ter cod. pen. prevede espressamente che l’estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge. Si tratta di una previsione necessaria, in quanto il nuovo istituto della messa alla prova – che può essere catalogato, a pieno titolo, nella cause di estinzione del reato (come si ricava inequivocabilmente proprio dal tenore del comma citato, laddove la norma si riferisce agli effetti dell’esito positivo della prova) – si caratterizza, tuttavia, dalle altre cause di estinzione del reato per il suo carattere di strumento di composizione preventiva e pregiudiziale del conflitto penale, insorto con la formulazione dell’accusa verso l’imputato o con l’inizio dell’indagine da parte del pubblico ministero.
 
Procedimento di sospensione con messa alla prova – Giurisprudenza.
 
L’ordine di demolizione del manufatto abusivo, pur avendo natura di sanzione amministrativa, non può essere applicato in conseguenza della declaratoria di estinzione per esito positivo del procedimento di sospensione con messa alla prova, pronuncia che – per i motivi sopra esposti riguardo al carattere del nuovo istituto di strumento di composizione preventiva e pregiudiziale del conflitto penale, che non sembra prevedere un preventivo accertamento di penale responsabilità – ben difficilmente può essere equiparata alla “sentenza di condanna” richiesta come presupposto dall’art. 31 del T.U.E. (argomenti, sul punto, si traggono da Sez. 2, n. 53648 del 05/10/2016, M., secondo cui “la sentenza di proscioglimento per esito positivo della messa alla prova, di cui all’art. 464- septies cod. proc. pen., non è idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell’accusa e sulla responsabilità, sicché essa non può essere posta alla base di un contrasto di giudicati tra coimputati per il medesimo reato che abbiano diversamente definito la loro posizione processuale”; si veda anche Sez. 3, n. 14750 del 20/01/2016, Genocchi, secondo cui “L’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, di cui all’art. 464-quater cod. proc. pen., non determina l’incompatibilità del giudice nel giudizio che prosegua con le forme ordinarie nei confronti di eventuali coimputati, trattandosi di decisione adottata nella medesima fase processuale che non implica una valutazione sul merito dell’accusa ma esclusivamente una delibazione sull’inesistenza di cause di proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. nonché una verifica dell’idoneità del programma di trattamento e una prognosi favorevole di non recidiva”).
 
La messa alla prova nei reati edilizi – Funzione deflattiva, ripristinatoria e risarcitoria. 
 
La concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell’art. 168-bis cod. pen., è rimessa al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva riguardo all’efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento proposto ed alla gravità delle ricadute negative sullo stesso imputato in caso di esito negativo (Sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015, dep. 08/03/2016, Quiroz); la pretesa funzione deflattiva non costituisce, infatti, lo scopo della probation, la quale, senza incidere sul rilievo penale del  fatto e senza troncare il processo, al fine di favorire il recupero alternativo dell’autore del reato, avvia un sub-procedimento, che seguendo da presso l’esperimento della prova, nel caso auspicabile di buon esito, si conclude con la declaratoria di estinzione del reato. Escluso ogni automatismo, va considerato che secondo la testuale previsione dell’art. 168-bis cod. pen. la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato; l’istituto prevede altresì l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. La praticabilità della sospensione con messa alla prova nei reati edilizi, formalmente ricompresi nella cornice edittale che consente l’applicazione dell’istituto, passa obbligatoriamente per l’eliminazione delle conseguenze dannose dei reati in questione, ossia per la preventiva e spontanea demolizione dell’abuso edilizio ovvero per la sua riconduzione alla legalità urbanistica ove ricorrano i presupposti per la cd. sanatoria di (doppia) conformità.
 
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