VIA, VAS E AIA – Procedimento di VIA – Partecipazione – Nuova sottoposizione alla valutazione del pubblico – Presupposti.
Una volta garantita in una prima fase la partecipazione di tutti coloro che sono legittimati a esprimere la propria valutazione sul progetto, l’affinamento dell’esame e l’approfondimento di specifici profili tecnici può avvenire a cura degli uffici che supportano l’autorità competente alla decisione finale. L’art. 26 comma 1 del Dlgs. 152/2006 prevede espressamente la possibilità di effettuare accertamenti e indagini di particolare complessità senza formalità procedurali e con prolungamento del termine. Solo in caso di modifiche sostanziali e rilevanti il progetto viene nuovamente sottoposto alla valutazione del pubblico ai sensi dell’art. 24 comma 9-bis del Dlgs. 152/2006, ma deve trattarsi di modifiche in grado di aumentare in modo significativo l’impatto ambientale originariamente ipotizzato, non di variazioni tecniche con effetti ambientali invariati o decrescenti.
Per altre massime sulla stessa Sentenza e per la sentenza in forma integrale: TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ – 14 settembre 2016