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LEGGE 22 aprile 2021, n. 60

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione
sulla protezione delle persone rispetto al trattamento  automatizzato
di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018.
(21G00068) 

(GU n.110 del 10-5-2021)

 

 Vigente al: 11-5-2021

 

 

 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                    Autorizzazione alla ratifica 
 
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato  a  ratificare  il
Protocollo di emendamento alla  Convenzione  sulla  protezione  delle
persone rispetto al trattamento automatizzato  di  dati  a  carattere
personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018. 

                               Art. 2 
 
                        Ordine di esecuzione 
 
  1. Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  al  Protocollo  di  cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata  in  vigore,
in conformita' a quanto  disposto  dall'articolo  37  del  protocollo
stesso. 

                               Art. 3 
 
     Autorita' di controllo ai sensi dell'art. 19 del Protocollo 
 
  1.  L'Autorita'  di  controllo  di  cui   all'articolo   15   della
Convenzione sulla protezione delle persone  rispetto  al  trattamento
automatizzato  di  dati  a  carattere  personale,   come   modificato
dall'articolo 19 del Protocollo di cui all'articolo 1 della  presente
legge, e' il Garante per la protezione dei dati personali. 

                               Art. 4 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1.   Le   amministrazioni    pubbliche    interessate    provvedono
all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

                               Art. 5 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 22 aprile 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Di  Maio,  Ministro  degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

                                                             Allegato 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico

  Preambolo 
  Gli Stati membri del Consiglio d'Europa  e  le  Altre  Parti  della
Convenzione per la protezione delle persone rispetto  al  trattamento
automatizzato di dati personali (STE n° 108),  aperta  alla  firma  a
Strasburgo  il  28  gennaio   1981   (di   seguito   denominata   "la
Convenzione"). 
  Vista la risoluzione n. 3 sulla protezione dei dati  e  la  privacy
nel terzo millennio adottata dalla 30ª Conferenza dei Ministri  della
Giustizia del Consiglio d'Europa (Istanbul, Turchia,  24-26  novembre
2010); 
  Vista la Risoluzione 1843 (2011)  dell'Assemblea  parlamentare  del
Consiglio d'Europa sulla protezione della vita  privata  e  dei  dati
personali su Internet e i media online e la Risoluzione  1986  (2014)
sul miglioramento della protezione degli utenti e della sicurezza nel
ciberspazio; 
  Visto il parere 296 (2017) sul progetto di Protocollo che  modifica
la  Convenzione  per  la  protezione  delle   persone   rispetto   al
trattamento automatizzato di dati personali (STE n.  108)  e  la  sua
motivazione, adottata dal Comitato permanente a  nome  dell'Assemblea
parlamentare del Consiglio d'Europa il 24 novembre 2017; 
  Considerando che sono emerse  nuove  sfide  alla  protezione  delle
persone rispetto al trattamento dei dati personali da quando e' stata
adottata la Convenzione; 
  Considerando la necessita' di garantire che la Convenzione continui
a svolgere il suo ruolo preminente nella protezione delle persone  in
relazione al trattamento dei dati  personali  e,  piu'  in  generale,
nella protezione dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, 
  Hanno convenuto quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
 
  1  Il  primo  considerando  del  Preambolo  della  Convenzione   e'
sostituito dal seguente: 
  "Gli Stati membri del Consiglio  d'Europa  e  gli  altri  firmatari
della presente Convenzione," 
  2  Il  terzo  considerando  del  preambolo  della  Convenzione   e'
sostituito dal seguente: 
  "Considerando che e' necessario garantire la dignita'  umana  e  la
protezione dei diritti umani e delle liberta'  fondamentali  di  ogni
individuo  e,  data  la  diversificazione,  l'intensificazione  e  la
globalizzazione del  trattamento  dei  dati  e  dei  flussi  di  dati
personali, l'autonomia personale basata sul diritto di una persona di
controllare il suo o i suoi dati personali e il trattamento  di  tali
dati; " 
  3. Il  quarto  considerando  del  preambolo  della  Convenzione  e'
sostituito dal seguente: 
  "Ricordando che il diritto alla protezione dei dati personali  deve
essere considerato in relazione al suo ruolo  nella  societa'  e  che
deve  essere  riconciliato  con  altri  diritti  umani   e   liberta'
fondamentali, compresa la liberta' di espressione;" 
  4 Il seguente considerando e' aggiunto dopo il quarto  considerando
del preambolo della Convenzione: 
  "Considerando che la presente Convenzione consente di  prendere  in
considerazione,  nell'attuazione  delle  norme  ivi   stabilite,   il
principio del diritto di accesso ai documenti ufficiali;" 
  5  Il  quinto  considerando  del  preambolo  della  Convenzione  e'
soppresso. 
  Sono aggiunti il nuovo quinto e il sesto considerando, che recitano
come segue: 
  "Riconoscendo che e' necessario  promuovere  a  livello  globale  i
valori fondamentali del rispetto della privacy e della protezione dei
dati personali, contribuendo cosi' al libero flusso  di  informazioni
tra le persone"; 
  "Riconoscendo l'interesse di un  rafforzamento  della  cooperazione
internazionale tra le parti della Convenzione," 

                             Articolo 2 
 
  Il testo  dell'articolo  1  della  Convenzione  e'  sostituito  dal
seguente 
  "Lo scopo di  questa  Convenzione  e'  proteggere  ogni  individuo,
indipendentemente dalla sua nazionalita' o residenza, in relazione al
trattamento dei suoi dati personali,  contribuendo  in  tal  modo  al
rispetto dei suoi diritti umani e delle sue liberta' fondamentali, in
particolare del diritto alla privacy". 

                             Articolo 3 
 
  1 La lettera b dell'articolo  2  della  Convenzione  e'  sostituita
dalla seguente: 
  "b "trattamento dei dati " significa qualsiasi operazione o insieme
di  operazioni  eseguite   su   dati   personali,   quali   raccolta,
conservazione,  alterazione,  reperimento,  divulgazione,   messa   a
disposizione,  cancellazione  o  distruzione,  oppure  esecuzione  di
logiche e/ o operazioni aritmetiche su tali dati;" 
  2 La lettera c dell'articolo  2  della  Convenzione  e'  sostituita
dalla seguente: 
  "c  dove  non  viene  utilizzato  il  trattamento   automatizzato,"
elaborazione dei dati  "  significa  un'operazione  o  una  serie  di
operazioni eseguite su  dati  personali  all'interno  di  un  insieme
strutturato di tali dati che sono accessibili o recuperabili in  base
a criteri specifici;" 
  3 La lettera d dell'articolo  2  della  Convenzione  e'  sostituita
dalla seguente: 
  "d "titolare del trattamento":  una  persona  fisica  o  giuridica,
un'autorita' pubblica, un  servizio,  un'agenzia  o  qualsiasi  altro
organismo  che,  da  solo  o  congiuntamente  ad  altri,  ha   potere
decisionale in relazione al trattamento dei dati; " 
  4 Dopo la lettera d dell'articolo 2 della Convenzione sono aggiunte
le seguenti nuove lettere: 
  "e destinatario ": una persona  fisica  o  giuridica,  un'autorita'
pubblica, un servizio, un'agenzia o qualsiasi altro organismo a cui i
dati sono comunicati o resi disponibili; 
  f "responsabile": una  persona  fisica  o  giuridica,  un'autorita'
pubblica, un servizio, un'agenzia o  qualsiasi  altro  organismo  che
tratta dati personali per conto del titolare del trattamento." 

                             Articolo 4 
 
  1 Il paragrafo 1 dell'articolo 3 della  Convenzione  e'  sostituito
dal seguente: 
  "1 Ciascuna  delle  Parti  si  impegna  ad  applicare  la  presente
Convenzione al trattamento dei dati soggetti alla  sua  giurisdizione
nei settori pubblico e privato, garantendo in tal modo il diritto  di
ogni individuo alla protezione dei propri dati personali." 
  2 Il paragrafo 2 dell'articolo 3 della  Convenzione  e'  sostituito
dal seguente: 
  "2 La presente Convenzione non si applica al  trattamento  di  dati
effettuato da una persona nel corso di attivita' puramente  personali
o domestiche." 
  3 I paragrafi da 3 a  6  dell'articolo  3  della  Convenzione  sono
soppressi. 

                             Articolo 5 
 
  Il Titolo del Capo II della Convenzione e' sostituito dal seguente: 
  "Capitolo II  -  Principi  di  base  per  la  protezione  dei  dati
personali". 

                             Articolo 6 
 
  1 Il paragrafo 1 dell'articolo 4 della  Convenzione  e'  sostituito
dal seguente: 
  "1 Ciascuna delle  Parti  adotta  le  misure  necessarie  per  dare
attuazione alle disposizioni della presente Convenzione e  garantirne
l'effettiva applicazione." 
  2 Il paragrafo 2 dell'articolo 4 della  Convenzione  e'  sostituito
dal seguente: 
  "2  Queste  misure  saranno  prese  da  ciascuna  delle  Parti   ed
entreranno in vigore al momento della ratifica o  dell'adesione  alla
presente Convenzione." 
  3 Un nuovo paragrafo e' aggiunto dopo il paragrafo 2  dell'articolo
4 della Convenzione: 
  "3 Ciascuna parte si impegna a: 
  a consentire al Comitato della Convenzione di cui  al  Capo  VI  di
valutare  l'efficacia  delle  misure  che  ha  adottato   nella   sua
legislazione per attuare le disposizioni della presente  Convenzione;
e 
  b contribuire attivamente a questo processo di valutazione". 

                             Articolo 7 
 
  1 Il Titolo dell'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
  "Articolo 5 - Legittimita' dell'elaborazione dei  dati  e  qualita'
dei dati". 
  2 Il testo dell'articolo 5  della  Convenzione  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "1 Il trattamento dei dati deve  essere  proporzionato  allo  scopo
legittimo  perseguito  e  deve  riflettere  in  tutte  le  fasi   del
trattamento  un  giusto  equilibrio  tra  tutti  gli   interessi   in
questione, siano essi pubblici o privati, e i diritti e  le  liberta'
in gioco. 
  2 Ciascuna Parte dispone che  il  trattamento  dei  dati  non  puo'
essere effettuato che sulla  base  del  consenso  libero,  specifico,
informato e inequivocabile dell'interessato o di un altro  fondamento
legittimo previsto a dalla legge. 
  3 I dati personali sottoposti a trattamento devono essere  trattati
in modo lecito. 
  4 I dati personali oggetto di trattamento devono essere: 
  a elaborati correttamente ed in modo trasparente; 
  b raccolti per scopi  espliciti,  specificati  e  legittimi  e  non
trattati  in  modo  incompatibile   con   tali   scopi;   l'ulteriore
elaborazione a fini di archiviazione nell'interesse pubblico, a  fini
di ricerca scientifica o storica o a fini statistici e', fatti  salvi
gli opportuni controlli, compatibile con tali finalita'; 
  c adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalita'  per
le quali sono trattati; 
  d accurati e, se necessario, aggiornati; 
  e conservati in una  forma  che  consenta  l'identificazione  delle
persone interessate per un periodo non superiore a quello  necessario
agli scopi per i quali tali dati sono trattati ". 

                             Articolo 8 
 
  Il testo  dell'articolo  6  della  Convenzione  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "1 L'elaborazione di: 
  - dati genetici; 
  - dati personali relativi a  infrazioni,  procedimenti  e  condanne
penali e misure di sicurezza; 
  - dati biometrici che identificano in modo univoco una persona; 
  - dati personali che  rivelano  l'origine  razziale  o  etnica,  le
opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, la  religione  o  altre
convinzioni, la salute o la vita sessuale, 
  sono  consentiti  solo  se  sono  previste  garanzie  di  legge,  a
complemento di quelle della presente Convenzione. 
  2 Tali garanzie tutelano contro i rischi che il trattamento di dati
sensibili puo' presentare per gli interessi, i diritti e le  liberta'
fondamentali  dell'interessato,  in   particolare   un   rischio   di
discriminazione. " 

                             Articolo 9 
 
  Il testo  dell'articolo  7  della  Convenzione  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "1 Ciascuna Parte dispone che il titolare del  trattamento  e,  ove
previsto, il responsabile del trattamento, adottino  adeguate  misure
di  sicurezza  contro  rischi  quali  l'accesso  accidentale  o   non
autorizzato ai dati personali, la  loro  distruzione,  perdita,  uso,
modifica o divulgazione. 
  2 Ciascuna Parte dispone che il titolare del trattamento notifichi,
senza indugio, almeno all'autorita' di controllo competente ai  sensi
dell'articolo 15 della presente Convenzione, le violazioni  dei  dati
che possono seriamente  interferire  con  i  diritti  e  le  liberta'
fondamentali delle persone interessate. " 

                             Articolo 10 
 
  Un nuovo articolo 8 e' aggiunto dopo l'articolo 7 della Convenzione
come segue: 
  "Articolo 8 - Trasparenza del trattamento 
  1 Ciascuna Parte dispone che il titolare  del  trattamento  informi
gli interessati di: 
  a la sua identita' e residenza o stabilimento abituale; 
  b la base giuridica e le finalita' del trattamento previsto; 
  c le categorie di dati personali trattati; 
  d i destinatari o le categorie di destinatari dei  dati  personali,
se esistenti; e 
  e i mezzi per esercitare i diritti di cui all'articolo 9, 
  cosi' come ogni altra informazione necessaria al fine di  garantire
un trattamento equo e trasparente dei dati personali. 
  2 Il paragrafo 1  non  si  applica  se  l'interessato  ha  gia'  le
informazioni pertinenti. 
  3 Quando i dati personali non sono raccolti direttamente presso  la
persona interessata, il titolare del  trattamento  non  e'  tenuto  a
fornire tali informazioni  quando  il  trattamento  e'  espressamente
previsto dalla legge o cio' si riveli impossibile o  comporti  sforzi
sproporzionati. " 

                             Articolo 11 
 
  1 L'articolo 8 della Convenzione e'  rinumerato  articolo  9  e  il
Titolo e' sostituito dal seguente: 
  "Articolo 9 - Diritti dell'interessato". 
  2 Il testo dell'articolo 8 della Convenzione (nuovo articolo 9)  e'
sostituito dal seguente: 
  "1 Ogni individuo ha diritto a: 
  a non essere soggetto ad una decisione  che  lo  riguardi  in  modo
significativo basandosi unicamente su un trattamento automatizzato di
dati senza che le sue opinioni vengano prese in considerazione; 
  b ottenere, a richiesta, a intervalli ragionevoli e senza eccessivo
ritardo o spesa, la conferma del trattamento dei dati  personali  che
lo riguardano, la  comunicazione  in  forma  intelligibile  dei  dati
trattati, tutte le informazioni disponibili sulla loro  origine,  sul
periodo di  conservazione  e  qualsiasi  altra  informazione  che  il
titolare del trattamento e' tenuto a fornire al fine di garantire  la
trasparenza del trattamento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1; 
  c ottenere, su richiesta, conoscenza  del  ragionamento  alla  base
dell'elaborazione dei dati quando i risultati di tale trattamento gli
vengono applicati; 
  d opporsi in  qualsiasi  momento,  per  motivi  relativi  alla  sua
situazione, al trattamento di dati personali che lo riguardano a meno
che il titolare del trattamento non dimostri motivi legittimi per  il
trattamento che prevalgano sui suoi interessi,  sui  suoi  diritti  e
sulle sue liberta' fondamentali; 
  e ottenere, su richiesta, gratuitamente e senza eccessivo  ritardo,
rettifica o cancellazione, a seconda dei casi, di tali dati se questi
sono, o sono stati, trattati in violazione delle  disposizioni  della
presente Convenzione; 
  f avere un rimedio ai sensi dell'articolo 12 nei casi in cui i suoi
diritti sono stati violati ai sensi della presente Convenzione; 
  g beneficiare, a prescindere dalla sua  nazionalita'  o  residenza,
dall'assistenza di un'autorita' di controllo ai  sensi  dell'articolo
15,  nell'esercizio  dei  suoi  diritti  ai  sensi   della   presente
Convenzione. 
  2 Il paragrafo 1.a non si applica se la decisione e' autorizzata da
una  legge  cui  e'  soggetto  il  titolare  del  trattamento  e  che
stabilisce anche misure idonee a salvaguardare i diritti, le liberta'
e gli interessi legittimi dell'interessato." 

                             Articolo 12 
 
  Un nuovo articolo 10 e' aggiunto dopo il  nuovo  articolo  9  della
Convenzione come segue: 
  "Articolo 10 - Obblighi aggiuntivi 
  1 Ciascuna Parte dispone che i titolari del trattamento e,  se  del
caso,  i  responsabili  del  trattamento  adottino  tutte  le  misure
appropriate per conformarsi agli obblighi della presente  Convenzione
e siano in grado di dimostrare, fatta salva la legislazione nazionale
adottata conformemente all'articolo 11, paragrafo 3,  in  particolare
all'autorita' di controllo competente di cui all'articolo 15, che  il
trattamento dei  dati  sotto  il  loro  controllo  e'  conforme  alle
disposizioni della presente Convenzione. 
  2 Ciascuna Parte dispone che i titolari del trattamento e,  se  del
caso, i responsabili del trattamento, esaminino il probabile  impatto
dell'elaborazione  dei  dati  prevista  sui  diritti  e  le  liberta'
fondamentali delle persone  interessate  prima  dell'inizio  di  tale
trattamento  e  definiscano  il  trattamento  dei  dati  in  modo  da
prevenire o minimizzare il rischio di interferenze con tali diritti e
liberta' fondamentali. 
  3 Ciascuna Parte dispone che i titolari del trattamento e,  se  del
caso, i responsabili  del  trattamento,  attuino  misure  tecniche  e
organizzative che tengano conto delle implicazioni del  diritto  alla
protezione dei dati personali in tutte le fasi  del  trattamento  dei
dati. 
  4 Ciascuna Parte puo', tenendo  conto  dei  rischi  derivanti  agli
interessi, ai diritti e  alle  liberta'  fondamentali  delle  persone
interessate, adeguare l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi
1, 2 e 3 della legge  che  da'  attuazione  alle  disposizioni  della
presente Convenzione, secondo alla natura e al volume dei dati,  alla
natura, alla portata e alle finalita' del trattamento e, se del caso,
alle dimensioni dei titolari del trattamento o dei responsabili. 

                             Articolo 13 
 
  Gli articoli da 9 a 12 della Convenzione diventeranno gli  articoli
da 11 a 14 della Convenzione. 

                             Articolo 14 
 
  Il testo dell'articolo 9 della Convenzione (nuovo articolo  11)  e'
sostituito dal seguente: 
  "1  Sono  consentite  eccezioni  alle  disposizioni  del   presente
Capitolo fatte salve le disposizioni dell'articolo  5,  paragrafo  4,
dell'articolo  7,  paragrafo  2,  dell'articolo  8,  paragrafo  1   e
dell'articolo 9, quando  tale  eccezione  e'  prevista  dalla  legge,
rispetta l'essenza  dei  diritti  e  delle  liberta'  fondamentali  e
costituisce una misura necessaria e  proporzionata  in  una  societa'
democratica per: 
  a la protezione della  sicurezza  nazionale,  della  difesa,  della
sicurezza pubblica e di importanti interessi economici  e  finanziari
dello Stato, l'imparzialita' e l'indipendenza del potere  giudiziario
o la prevenzione, l'investigazione e  il  perseguimento  di  reati  e
l'esecuzione di sanzioni  penali  e  altri  obiettivi  essenziali  di
interesse pubblico generale; 
  b la tutela  della  persona  interessata  o  dei  diritti  e  delle
liberta'  fondamentali  altrui,  in  particolare   la   liberta'   di
espressione. 
  2 Le restrizioni  all'esercizio  delle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 8 e 9 possono essere previste dalla legge  in  relazione  al
trattamento  dei  dati  a  scopo  di   archiviazione   nell'interesse
pubblico, a fini di ricerca scientifica o storica o statistici quando
non vi e' alcun rischio riconoscibile di  violazione  dei  diritti  e
delle liberta' fondamentali degli interessati. 
  3 Oltre alle eccezioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo,
con riferimento alle attivita' di trattamento  a  fini  di  sicurezza
nazionale e di difesa, ciascuna parte puo'  prevedere,  per  legge  e
solo  nei  casi  in  cui  costituisce   una   misura   necessaria   e
proporzionata in una societa' democratica per raggiungere tale scopo,
eccezioni all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafi 5 e
6, e all'articolo 15, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d). 
  Cio'  lascia  impregiudicato  il  requisito  che  le  attivita'  di
trattamento a fini di sicurezza nazionale e di difesa siano  soggette
a revisione e vigilanza  indipendenti  ed  efficaci  ai  sensi  della
legislazione nazionale della rispettiva parte." 

                             Articolo 15 
 
  Il testo dell'articolo 10 della convenzione (nuovo articolo 12)  e'
sostituito dal seguente: 
  "Ciascuna delle Parti si impegna a stabilire  appropriate  sanzioni
giudiziarie e non  giudiziarie  e  rimedi  per  le  violazioni  delle
disposizioni della presente Convenzione. 

                             Articolo 16 
 
  Il Titolo del Capo III e' sostituito dal seguente: 
  "Capo III - Flussi transfrontalieri di dati personali". 

                             Articolo 17 
 
  1 Il Titolo dell'articolo 12 della Convenzione (nuovo articolo  14)
e' sostituito dal seguente: 
  "Articolo 14 - Flussi transfrontalieri di dati personali". 
  2 Il testo dell'articolo 12 della Convenzione (nuovo  articolo  14)
e' sostituito dal seguente: 
  "1 Una  Parte  non  puo',  al  solo  scopo  di  proteggere  i  dati
personali,  vietare  o  subordinare  a  speciale  autorizzazione   il
trasferimento  di  tali  dati  a  un   destinatario   soggetto   alla
giurisdizione di un'altra  Parte  della  Convenzione.  Tuttavia,  una
parte puo' farlo  se  sussiste  un  rischio  reale  e  grave  che  il
trasferimento ad un'altra  Parte  o  da  questa  altra  Parte  a  una
non-Parte, porti a eludere le  disposizioni  della  Convenzione.  Una
Parte  puo'  farlo  anche  se  vincolata  da  norme   di   protezione
armonizzate, condivise  da  Stati  appartenenti  a  un'organizzazione
internazionale regionale. 
  2 Quando il destinatario e'  soggetto  alla  giurisdizione  di  uno
Stato o di un'organizzazione internazionale che non  e'  Parte  della
presente  Convenzione,  il  trasferimento  di  dati  personali   puo'
avvenire soltanto  laddove  sia  garantito  un  livello  adeguato  di
protezione basato sulle disposizioni della presente Convenzione. 
  3 Un livello adeguato di protezione puo' essere garantito da: 
  a una legge di tale Stato o organizzazione internazionale, compresi
i trattati e gli accordi internazionali applicabili; o 
  b garanzie standardizzate ad hoc o approvate, fornite da  strumenti
giuridicamente vincolanti  ed  esecutivi  adottati  e  attuati  dalle
persone coinvolte nel trasferimento e nell'ulteriore trattamento. 
  4 Nonostante le disposizioni  dei  precedenti  paragrafi,  ciascuna
Parte puo' prevedere che il trasferimento  di  dati  personali  possa
aver luogo se: 
  a l'interessato ha  fornito  un  consenso  esplicito,  specifico  e
libero, dopo essere stato informato dei rischi in assenza di adeguate
garanzie; o 
  b l'interesse  specifico  dell'interessato  lo  richiede  nel  caso
specifico; o 
  c i prevalenti interessi legittimi, in  particolare  gli  interessi
pubblici importanti, sono previsti dalla legge e  tale  trasferimento
costituisce una misura necessaria e  proporzionata  in  una  societa'
democratica; o 
  d sostituisce una misura necessaria e proporzionata in una societa'
democratica per la liberta' di espressione. 
  5 Ciascuna Parte dispone che l'autorita' di  controllo  competente,
ai sensi dell'articolo 15 della presente Convenzione, sia  dotata  di
tutte le informazioni pertinenti relative ai trasferimenti di dati di
cui al paragrafo 3, lettera b  e,  su  richiesta,  del  paragrafo  4,
lettere b e c. 
  6 Ciascuna Parte dispone inoltre che l'autorita' di controllo abbia
il diritto di chiedere che la persona che trasferisce i dati dimostri
l'efficacia delle  garanzie  o  l'esistenza  di  interessi  legittimi
prevalenti  e  che  l'autorita'  di  controllo  possa,  al  fine   di
proteggere i diritti e le liberta'  fondamentali  degli  interessati,
vietare tali trasferimenti, sospenderli o sottoporli a condizioni ". 
  3 Il testo dell'articolo 12 della Convenzione (nuovo  articolo  14)
comprende le disposizioni dell'articolo 2 del  Protocollo  aggiuntivo
del 2001 in materia di  autorita'  di  controllo  e  flussi  di  dati
transfrontalieri (STE n. 181) sui  flussi  transfrontalieri  di  dati
personali  verso  un  destinatario   che   e'   non   soggetto   alla
giurisdizione di una Parte della Convenzione. 

                             Articolo 18 
 
  Un nuovo Capo IV e' aggiunto dopo il Capo  III  della  Convenzione,
come segue: 
  "Capo IV - Autorita' di controllo". 

                             Articolo 19 
 
  Un nuovo articolo 15 comprende le disposizioni dell'articolo 1  del
Protocollo aggiuntivo del 2001 (STE n. 181) e si legge come segue: 
  "Articolo 15 - Autorita' di controllo" 
  1 Ciascuna Parte provvede affinche'  una  o  piu'  autorita'  siano
responsabili di  assicurare  il  rispetto  delle  disposizioni  della
presente Convenzione. 
  2 A tal fine, tali autorita': 
  a hanno poteri di investigazione e di intervento; 
  b svolgono le funzioni relative al trasferimento  di  dati  di  cui
all'articolo 14, in particolare l'approvazione di misure di sicurezza
standardizzate; 
  c hanno il potere di emettere decisioni in merito  alle  violazioni
delle disposizioni della presente Convenzione e puo', in particolare,
imporre sanzioni amministrative; 
  d hanno il potere di avviare procedimenti giudiziari o  di  portare
all'attenzione delle competenti autorita' giudiziarie  le  violazioni
delle disposizioni della presente Convenzione; 
  e promuovono: 
  i la pubblica consapevolezza delle loro funzioni e poteri,  nonche'
delle loro attivita'; 
  ii la consapevolezza  pubblica  dei  diritti  degli  interessati  e
l'esercizio di tali diritti; 
  iii  consapevolezza  dei  titolari  del  trattamento  e  dei   loro
responsabili ai sensi della presente Convenzione; 
  un'attenzione specifica e' riservata ai diritti di  protezione  dei
dati dei bambini e di altre persone vulnerabili. 
  3 Le competenti autorita' di controllo sono consultate su  proposte
di misure legislative o amministrative che prevedono  il  trattamento
di dati personali. 
  4 Ciascuna autorita' di controllo competente cura le richieste e  i
reclami presentati dagli interessati in merito  ai  loro  diritti  di
protezione dei dati e tiene informati gli interessati dei progressi. 
  5 Le autorita'  di  controllo  agiscono  in  piena  indipendenza  e
imparzialita' nell'esercizio delle  loro  funzioni  e  nell'esercizio
delle loro competenze e in tal senso non  sollecitano  ne'  accettano
istruzioni. 
  6 Ciascuna Parte garantisce che alle autorita' di  controllo  siano
fornite le risorse necessarie per l'efficace svolgimento  delle  loro
funzioni e l'esercizio dei loro poteri. 
  7 Ciascuna autorita' di controllo prepara e pubblica una  relazione
periodica che illustra le sue attivita'. 
  8 I membri  e  il  personale  delle  autorita'  di  controllo  sono
vincolati  dagli  obblighi  di   riservatezza   in   relazione   alle
informazioni riservate a cui hanno accesso  o  hanno  avuto  accesso,
nell'esercizio  delle  loro  funzioni  e  nell'esercizio  delle  loro
competenze. 
  9 Le decisioni delle autorita' di controllo possono essere  oggetto
di ricorso per via giudiziaria. 
  10 Le  autorita'  di  controllo  non  sono  competenti  per  quanto
riguarda il  trattamento  effettuato  da  organismi  quando  agiscono
nell'esercizio delle loro funzloni giurisdizionali. 

                             Articolo 20 
 
  1 I Capi da IV a VII della Convenzione sono rinumerati nei Capi  da
V a VIII della Convenzione. 
  2 Il Titolo del Capo V e' sostituito da "Capo V  -  Cooperazione  e
assistenza reciproca". 
  3 E' aggiunto un nuovo articolo 17 e gli articoli da 13 a 27  della
Convenzione diventano gli articoli da 16 a 31 della Convenzione. 

                             Articolo 21 
 
  1 Il Titolo dell'articolo 13 della Convenzione (nuovo articolo  16)
e' sostituito dal seguente: 
  "Articolo 16 - Designazione delle autorita' di controllo". 
  2 Il paragrafo 1 dell'articolo 13 della Convenzione (nuovo articolo
16) e' sostituito dal seguente: 
  "1 Le Parti convengono di cooperare e  di  rendersi  reciprocamente
assistenza al fine di attuare la presente Convenzione." 
  3 Il paragrafo 2 dell'articolo 13 della Convenzione (nuovo articolo
16) e' sostituito dal seguente: 
  "2 A tal fine: 
  a ciascuna Parte designa una o piu' autorita' di controllo ai sensi
dell'articolo 15 della presente Convenzione, il nome e l'indirizzo di
ciascuna delle quali deve essere comunicato  al  Segretario  Generale
del Consiglio d'Europa; 
  b ciascuna delle Parti che ha designato piu' di  una  autorita'  di
controllo specifica la competenza di  ciascuna  autorita'  nella  sua
comunicazione di cui alla precedente lettera." 
  4 Il paragrafo 3 dell'articolo 13 della Convenzione (nuovo articolo
16) e' soppresso. 

                             Articolo 22 
 
  Un nuovo articolo 17 e' aggiunto dopo il nuovo  articolo  16  della
Convenzione come segue: 
  "Articolo 17 - Forme di cooperazione" 
  1 Le  autorita'  di  controllo  cooperano  tra  loro  nella  misura
necessaria all'adempimento delle loro funzioni e all'esercizio  delle
loro competenze, in particolare per: 
  a fornire assistenza reciproca scambiando informazioni pertinenti e
utili e cooperando tra loro a condizione che, per quanto riguarda  la
protezione dei dati personali, siano rispettate tutte le norme  e  le
garanzie della presente convenzione; 
  b coordinando le loro indagini o interventi,  o  conducendo  azioni
congiunte; 
  c fornire informazioni e documentazione sulla loro  legislazione  e
prassi amministrativa relativa alla protezione dei dati. 
  2 Le informazioni di cui al paragrafo  1  non  comprendono  i  dati
personali oggetto di trattamento, a meno  che  tali  dati  non  siano
essenziali per la cooperazione o qualora la persona interessata abbia
fornito un consenso esplicito, specifico,  libero  e  informato  alla
loro fornitura. 
  3 Al fine di organizzare la loro cooperazione e svolgere i  compiti
di cui ai paragrafi precedenti, le autorita' di controllo delle parti
formano una rete. 

                             Articolo 23 
 
  1 Il Titolo dell'articolo 14 della Convenzione (nuovo articolo  18)
e' sostituito dal seguente: 
  "Articolo 18 - Assistenza agli interessati". 
  2 Il testo dell'articolo 14 della Convenzione (nuovo  articolo  18)
e' sostituito dal seguente: 
  "1    Ciascuna    Parte    assistera'    qualsiasi     interessato,
indipendentemente dalla sua nazionalita' o residenza,  nell'esercizio
dei suoi diritti ai sensi dell'articolo 9 della presente Convenzione. 
  2 Quando una persona interessata risiede nel territorio di un'altra
Parte, gli viene offerta la possibilita' di presentare  la  richiesta
tramite l'autorita' di controllo designata da tale Parte. 
  3 La richiesta di assistenza  deve  contenere  tutti  gli  elementi
necessari, riguardanti tra l'altro: 
  a il nome, l'indirizzo e ogni altro dato pertinente che  identifica
l'interessato che effettua la richiesta; 
  b il trattamento cui si riferisce la richiesta, o il corrispondente
titolare del trattamento 
  c lo scopo della richiesta." 

                             Articolo 24 
 
  1 Il Titolo dell'articolo 15 della Convenzione (nuovo articolo  19)
e' sostituito dal seguente: 
  "Articolo 19 - Misure di salvaguardia". 
  2 Il testo dell'articolo 15 della Convenzione (nuovo  articolo  19)
e' sostituito dal seguente: 
  "1 Un'autorita'  di  controllo  che  ha  ricevuto  informazioni  da
un'altra autorita' di controllo, che accompagna una  richiesta  o  in
risposta alla propria richiesta, non utilizza tali  informazioni  per
fini diversi da quelli specificati nella richiesta. 
  2 In nessun caso l'autorita' di controllo puo' essere autorizzata a
presentare una richiesta per conto di un interessato in modo autonomo
e senza l'espressa approvazione dell'interessato." 

                             Articolo 25 
 
  1 Il Titolo dell'articolo 16 della Convenzione (nuovo articolo  20)
e' sostituito dal seguente: 
  "Articolo 20 - Rifiuto delle richieste". 
  2  Il  considerando  dell'articolo  16  della  Convenzione   (nuovo
articolo 20) e' sostituito dal seguente: 
  "Un'autorita' di controllo cui e' rivolta una  richiesta  ai  sensi
dell'articolo 17 della presente Convenzione  non  puo'  rifiutare  di
rispettarla a meno che:" 
  3 La Lettera a dell'articolo 16 della Convenzione  (nuovo  articolo
20) e' sostituito dalla seguente: 
  a "Una richiesta non e' compatibile con i suoi poteri". 
  4 La Lettera c dell'articolo 16 della Convenzione  (nuovo  articolo
20) e' sostituita dalla seguente: 
  c  "Il  rispetto  della  richiesta  sarebbe  incompatibile  con  la
sovranita', la sicurezza nazionale o l'ordine  pubblico  della  Parte
dalla quale e' stata  designata,  o  con  i  diritti  e  le  liberta'
fondamentali  delle  persone  soggette  alla  giurisdizione  di  tale
Parte". 

                             Articolo 26 
 
  1 Il Titolo dell'articolo 17 della Convenzione (nuovo articolo  21)
e' sostituito dal seguente: 
  "Articolo 21 - Costi e procedure". 
  2 Il paragrafo 1 dell'articolo 17 della Convenzione (nuovo articolo
21) e' sostituito dal seguente: 
  "1 La  cooperazione  e  l'assistenza  reciproca  che  le  Parti  si
prestano a norma dell'articolo 17 e l'assistenza che forniscono  alle
persone interessate ai sensi degli articoli 9 e 18 non danno luogo al
pagamento  di  eventuali  costi  o  commissioni  diversi  da   quelli
sostenuti per esperti e interpreti. Questi  ultimi  costi  o  onorari
sono a carico della parte che presenta la richiesta." 
  3 I  termini  "suo  o  sua"  sostituiscono  "suo"  al  paragrafo  2
dell'articolo 17 della Convenzione (nuovo articolo 21 ). 

                             Articolo 27 
 
  Il  Titolo  del  Capo  V  della  Convenzione  (nuovo  Capo  VI)  e'
sostituito dal seguente: 
  "Capo VI- Comitato della Convenzione". 

                             Articolo 28 
 
  1 Il termine "Comitato consultivo" nel paragrafo 1 dell'articolo 18
della Convenzione (nuovo articolo  22)  e'  sostituito  da  "Comitato
della Convenzione". 
  2 Il paragrafo 3 dell'articolo 18 della Convenzione (nuovo articolo
22) e' sostituito dal seguente: 
  "3 Il Comitato della Convenzione puo', con una  decisione  presa  a
maggioranza dei due terzi dei rappresentanti delle parti, invitare un
osservatore a farsi rappresentare nelle sue riunioni ." 
  3  Un  nuovo  paragrafo  4  e'  aggiunto  dopo   il   paragrafo   3
dell'articolo 18 della Convenzione (nuovo articolo 22): 
  "4 Ciascuna  Parte  che  non  sia  membro  del  Consiglio  d'Europa
contribuisce al finanziamento  delle  attivita'  del  Comitato  della
Convenzione secondo le modalita' stabilite dal Comitato dei  Ministri
di concerto con quella Parte." 

                             Articolo 29 
 
  1 Il termine "Comitato consultivo" nel  considerando  dell'articolo
19 della Convenzione (nuovo articolo 23) e'  sostituito  dal  termine
"Comitato della convenzione". 
  2 Il termine "proposte" nella  lettera  a  dell'articolo  19  della
Convenzione  (nuovo  articolo   23)   e'   sostituito   dal   termine
"raccomandazioni". 
  3 I riferimenti a "Articolo 21" nella  lettera  b  e  "Articolo  21
paragrafo 3" nella  lettera  c  dell'articolo  19  della  Convenzione
(nuovo articolo 23) sono sostituiti rispettivamente con i riferimenti
a "Articolo 25" e "Articolo 25, paragrafo 3". 
  4 L'articolo 19, lettera d), della Convenzione (nuovo articolo  23)
e' sostituito dal seguente: 
  "d puo'  esprimere  un'opinione  su  qualsiasi  questione  relativa
all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione". 
  5 Le seguenti lettere sono aggiunte dopo la lettera d dell'articolo
19 della Convenzione (nuovo articolo 23): 
  "e prepara, prima di  ogni  nuova  adesione  alla  Convenzione,  un
parere per il Comitato dei Ministri relativo al livello di protezione
dei dati personali del  candidato  all'adesione  e,  ove  necessario,
raccomanda misure da  adottare  per  raggiungere  l'osservanza  delle
disposizioni della presente Convenzione; 
  f su richiesta di uno Stato o di un'organizzazione  internazionale,
puo' valutare se il livello di protezione dei dati personali  che  il
primo  fornisce  e'  conforme  alle   disposizioni   della   presente
Convenzione e, ove necessario,  raccomanda  misure  da  adottare  per
raggiungere tale conformita'; 
  g puo' sviluppare o approvare modelli  di  controlli  di  sicurezza
standardizzati di cui all'articolo 14; 
  h riesamina l'attuazione della presente Convenzione da parte  delle
parti e raccomanda le misure da adottare nel caso in  cui  una  parte
non sia conforme alla presente Convenzione; 
  i facilita, ove necessario, la soluzione  amichevole  di  tutte  le
difficolta' connesse all'applicazione della presente Convenzione." 

                             Articolo 30 
 
  Il testo dell'articolo 20 della Convenzione (nuovo articolo 24)  e'
sostituito dal seguente: 
  "1 Il Comitato della Convenzione  sara'  convocato  dal  Segretario
Generale del Consiglio d'Europa. La sua  prima  riunione  si'  terra'
entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente  Convenzione.
Successivamente si riunira' almeno una volta all'anno, e in ogni caso
quando un  terzo  dei  rappresentanti  delle  Parti  ne  richiede  la
convocazione. 
  2 Dopo ciascuna delle sue riunioni, il Comitato  della  Convenzione
sottopone  al  Comitato  dei  Ministri  del  Consiglio  d'Europa  una
relazione  sui  suoi  lavori  e  sul  funzionamento  della   presente
Convenzione. 
  3  Le  modalita'  di  voto  nel  Comitato  della  Convenzione  sono
contenute negli elementi  per  il  regolamento  interno  allegato  al
Protocollo CETS No. [223]. 
  4 Il Comitato della Convenzione stabilisce gli altri  elementi  del
suo regolamento interno e stabilisce, in particolare, le procedure di
valutazione e  revisione  di  cui  all'articolo  4,  paragrafo  3,  e
dell'articolo 23, lettere e, f e h, in base a criteri oggettivi." 

                             Articolo 31 
 
  1 I paragrafi da 1 a 4 dell'articolo 21  della  Convenzione  (nuovo
articolo 25) sono sostituiti dal seguente: 
  "1  Gli  emendamenti  alla  presente  Convenzione  possono   essere
proposti da una  Parte,  dal  Comitato  dei  Ministri  del  Consiglio
d'Europa o dal Comitato della Convenzione. 
  2  Qualsiasi  proposta  di  modifica  deve  essere  comunicata  dal
Segretario Generale del Consiglio d'Europa alle Parti della  presente
Convenzione,  agli  altri  Stati  membri  del   Consiglio   d'Europa,
all'Unione europea  e  a  ogni  Stato  non  membro  o  organizzazione
internazionale  che  e'  stato  invitato  ad  aderire  alla  presente
Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 27. 
  3 Inoltre, ogni emendamento proposto da una Parte  o  dal  Comitato
dei Ministri sara' comunicato  al  Comitato  della  Convenzione,  che
presentera'  al  Comitato  dei  Ministri  il  suo  parere   su   tale
emendamento proposto. 
  4 Il Comitato dei Ministri esamina  la  modifica  proposta  e  ogni
parere presentato dal Comitato della  Convenzione  e  puo'  approvare
l'emendamento." 
  5 Un  ulteriore  paragrafo  7  e'  aggiunto  dopo  il  paragrafo  6
dell'articolo 21 della Convenzione (nuovo articolo 25) come segue: 
  "7 Inoltre, il Comitato dei Ministri puo', dopo aver consultato  il
Comitato  della   Convenzione,   decidere   all'unanimita'   che   un
particolare emendamento entri in vigore allo scadere di un periodo di
tre anni dalla data in cui e' stato aperto all'accettazione,  a  meno
che una Parte notifichi al Segretario Generale del Consiglio d'Europa
un'obiezione alla sua entrata  in  vigore.  Se  tale  opposizione  e'
notificata, l'emendamento entra in vigore il primo  giorno  del  mese
successivo alla data in cui la Parte della presente  Convenzione  che
ha  notificato  l'obiezione  ha  depositato  il  suo   strumento   di
accettazione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. ". 

                             Articolo 32 
 
  1 Il paragrafo 1 dell'articolo 22 della Convenzione (nuovo articolo
26) e' sostituito dal seguente: 
  "1 La presente Convenzione sara'  aperta  alla  firma  degli  Stati
membri del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea. Essa e' soggetta
a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti  di  ratifica,
accettazione o approvazione saranno depositati presso  il  Segretario
Generale del Consiglio d'Europa." 
  2 I termini "Stato membro" di cui al paragrafo 3  dell'articolo  22
della Convenzione (nuovo articolo 26) sono sostituiti da "Parte". 

                             Articolo 33 
 
  Il Titolo e il testo  dell'articolo  23  della  Convenzione  (nuovo
articolo 27) sono sostituiti dai seguenti: 
  "Articolo 27 -  Adesione  di  Stati  non  membri  o  organizzazioni
internazionali. 
  1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il  Comitato
dei Ministri del Consiglio d'Europa, previa consultazione delle Parti
della presente Convenzione e ottenendo il loro  consenso  unanime,  e
alla luce del parere preparato  dal  Comitato  della  Convenzione  in
conformita' dell'articolo 23.e, puo' invitare uno  Stato  non  membro
del Consiglio d'Europa o un'organizzazione internazionale ad  aderire
alla presente Convenzione con una decisione  presa  alla  maggioranza
prevista dall'articolo 20.d dello Statuto del  Consiglio  d'Europa  e
con voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti che  hanno
il diritto di sedere nel Comitato dei Ministri. 
  2 Per ogni Stato o organizzazione internazionale che aderisca  alla
presente Convenzione conformemente al  paragrafo  1,  la  Convenzione
entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo  allo  scadere
di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello  strumento  di
adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa." 

                             Articolo 34 
 
  I paragrafi  1  e  2  dell'articolo  24  della  Convenzione  (nuovo
articolo 28) sono sostituiti dai seguenti: 
  "1  Ogni   Stato,   l'Unione   europea   o   altra   organizzazione
internazionale puo', al momento della firma, del deposito del proprio
strumento  di  ratifica,  accettazione,  approvazione   o   adesione,
specificare il territorio o  i  territori  ai  quali  si  applica  la
presente Convenzione. 
  2  Qualsiasi  Stato,  l'Unione  europea  o   altra   organizzazione
internazionale puo', in qualsiasi momento  successivo,  mediante  una
dichiarazione  indirizzata  al  Segretario  Generale  del   Consiglio
d'Europa,  estendere  l'applicazione  della  presente  Convenzione  a
qualsiasi  altro  territorio  specificato  nella  dichiarazione.  Per
quanto riguarda tale territorio, la Convenzione entrera' in vigore il
primo giorno del mese successivo allo scadere di un  periodo  di  tre
mesi dalla data di ricevimento di tale  dichiarazione  da  parte  del
Segretario Generale." 

                             Articolo 35 
 
  1 Il  termine  "Stato"  nel  considerando  dell'articolo  27  della
Convenzione (nuovo articolo 31) e' sostituito da "Parte". 
  2 I riferimenti agli "articoli 22, 23 e 24" nella  lettera  c  sono
sostituiti dai riferimenti agli "articoli 26, 27 e 28". 

                             Articolo 36 
                     Firma, ratifica e adesione 
 
  1  Il  presente  protocollo  e'  aperto  alla  firma  degli   Stati
contraenti della Convenzione. Sara' soggetto a ratifica, accettazione
o  approvazione.  Gli   strumenti   di   ratifica,   accettazione   o
approvazione saranno depositati presso  il  Segretario  Generale  del
Consiglio d'Europa. 
  2 Dopo l'apertura alla firma del presente Protocollo e prima  della
sua entrata in vigore, ogni altro Stato esprime il  proprio  consenso
ad  essere  vincolato  dal  presente  Protocollo  entro  la  data  di
adesione. Non  puo'  diventare  una  Parte  della  Convenzione  senza
aderire contemporaneamente a questo Protocollo. 

                             Articolo 37 
                          Entrata in vigore 
 
  1 Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno  del  mese
successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data  in  cui
tutte le parti della Convenzione hanno espresso il loro  consenso  ad
essere vincolate dal protocollo, conformemente alle disposizioni  del
paragrafo 1 dell'articolo 36. 
  2 Nel caso in cui il presente Protocollo non sia entrato in  vigore
a norma del paragrafo 1, allo scadere di un periodo  di  cinque  anni
dalla data alla quale e' stato aperto per  la  firma,  il  Protocollo
entra in vigore nei confronti degli Stati che hanno espresso il  loro
consenso  ad  esserne  vincolati  conformemente  al  paragrafo  1,  a
condizione che il Protocollo contenga almeno trentotto parti. Tra  le
parti  del  protocollo,  tutte  le  disposizioni  della   Convenzione
modificata hanno effetto immediatamente all'entrata in vigore. 
  3 In attesa dell'entrata in vigore del presente Protocollo e  fatte
salve le disposizioni relative all'entrata in vigore e l'adesione  di
Stati non membri o di organizzazioni internazionali, una  parte  alla
Convenzione puo', al momento della firma del presente Protocollo o in
qualslasi  momento  successivo,   dichiarare   che   applichera'   le
disposizioni del presente Protocollo a titolo  provvisorio.  In  tali
casi, le disposizioni del presente Protocollo si applicano solo  alle
altre Parti della Convenzione che hanno fatto una  dichiarazione  con
lo stesso effetto. Tale dichiarazione avra' effetto dal primo  giorno
del terzo mese  successivo  alla  data  di  ricezione  da  parte  del
Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 
  4 A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
Protocollo,  il  Protocollo  addizionale  alla  Convenzione  per   la
protezione delle persone rispetto  al  trattamento  automatizzato  di
dati personali, relativo alle autorita' di controllo e ai  flussi  di
dati transfrontalieri (STE n° 181) e' abrogato. 
  5 Dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  Protocollo,  le
modifiche alla Convenzione per la protezione delle  persone  rispetto
al  trattamento  automatizzato  di  dati  personali,  approvate   dal
Comitato dei Ministri, a Strasburgo, il 15 giugno 1999,  hanno  perso
il loro scopo. 

                             Articolo 38 
               Dichiarazioni relative alla Convenzione 
 
  A  decorrere  dalla  data  di'  entrata  in  vigore  del   presente
Protocollo, per quanto riguarda una Parte che abbia  inserito  una  o
piu' dichiarazioni in applicazione dell'articolo 3 della Convenzione,
tale dichiarazione sara' decaduta. 

                             Articolo 39 
                               Riserve 
 
  Nessuna riserva puo' essere fatta alle  disposizioni  del  presente
Protocollo. 

                             Articolo 40 
                              Notifiche 
  Il Segretario Generale del  Consiglio  d'Europa  notifichera'  agli
Stati membri del Consiglio d'Europa  e  ad  ogni  altra  Parte  della
Convenzione: 
  a una qualsiasi firma; 
  b il deposito di qualsiasi  strumento  di  ratifica,  accettazione,
approvazione o adesione; 
  c  la  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  Protocollo  in
conformita' all'articolo 37; 
  d ogni altro atto, notifica o comunicazione  relativa  al  presente
Protocollo. 
  In fede i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal  fine,  hanno
firmato il presente Protocollo. 
  Fatto a Strasburgo, il 1° ottobre 2018, in inglese e  in  francese,
entrambi i testi facenti ugualmente fede, in una sola copia che sara'
depositata  negli  archivi  del  Consiglio  d'Europa.  Il  Segretario
Generale del Consiglio  d'Europa  trasmettera'  copie  autenticate  a
ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa, ad  altre  Parti  della
Convenzione  ed  a  qualsiasi  Stato   invitato   ad   aderire   alla
Convenzione. 

  Appendice al Protocollo: Elementi per il  regolamento  interno  del
Comitato della Convenzione 
 
  1 Ciascuna Parte ha diritto di voto e dispone di un solo voto. 
  2 La maggioranza dei  due  terzi  dei  rappresentanti  delle  Parti
costituisce il quorum necessario per la validita' delle riunioni  del
Comitato della Convenzione. Nel caso in cui il Protocollo di modifica
della Convenzione entri in vigore in  conformita'  dell'articolo  37,
paragrafo 2, prima della sua entrata in vigore nei confronti di tutti
gli Stati contraenti della Convenzione, il quorum per le riunioni del
Comitato della Convenzione non deve essere inferiore a 34  Parti  del
Protocollo. 
  3 Le decisioni di cui all'articolo 23 sono prese a  maggioranza  di
quattro quinti. Le decisioni di cui all'articolo 23, lettera h,  sono
prese a maggioranza di quattro quinti, compresa  la  maggioranza  dei
voti degli Stati Parti non membri di un'organizzazione  regionale  di
integrazione che e' parte della Convenzione. 
  4 Qualora il Comitato della Convenzione prenda decisioni  ai  sensi
dell'articolo 23, lettera h, la Parte  sottoposta  all'esame  non  ha
diritto di voto. Poiche' tale decisione  riguarda  una  questione  di
competenza  di  un'organizzazione  regionale  di  integrazione,   ne'
l'organizzazione ne' i suoi Stati membri voteranno. 
  5 Le decisioni sulle questioni procedurali sono prese a maggioranza
semplice. 
  6 Le organizzazioni di integrazione regionale, in settori  di  loro
competenza, possono esercitare il loro diritto di voto  nel  Comitato
della Convenzione con un numero di voti pari al numero dei loro Stati
membri che sono Parti  della  Convenzione.  Tale  organizzazione  non
esercitera' il proprio diritto di voto se uno dei suoi  Stati  membri
esercita il proprio diritto. 
  7 In caso di votazione, tutte  le  Parti  devono  essere  informate
sullo scopo e sulla tempistica della votazione stessa, nonche' se  la
votazione  sara'  esercitata  dalle  Parti   individualmente   o   da
un'organizzazione regionale di integrazione per conto dei suoi  Stati
membri. 
  8 Il Comitato della Convenzione puo' successivamente modificare  il
regolamento interno con una maggioranza di' due terzi delle Parti, ad
eccezione delle procedure  di  voto  che  possono  essere  modificate
soltanto all'unanimita' e  a  cui  si  applica  l'articolo  25  della
Convenzione. 

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