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Porto d’armi: vincoli di parentela in linea collaterale di 5°, diniego.

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, Sentenza del 17.07.2019, n. 457/2019

Diniego di porto di fucile – Vincoli di parentela (linea collaterale di 5°) – Parere positivo al rilascio della Stazione dei CC – Provvedimento di diniego della Questura in contrasto con il parere della Stazione dei CC – Omessa indicazione delle ragioni – Accoglimento del ricorso.

Le valutazioni dell’amministrazione in materia di rilascio della licenza di porto d’armi sono caratterizzate da ampia discrezionalità, tuttavia, puntualizza il TAR Reggio Calabria, “nel caso di specie, in disparte ogni considerazione sulla evidente labilità (in assenza di evidenze circa ipotetici rapporti di frequentazione) dei remoti rapporti di parentela del ricorrente con il signor …omissis…, e sull’occasionalità dei contatti con soggetti controindicati (per altro, tranne uno, tutti incensurati al momento dei controlli), appare dirimente al Collegio il contrasto tra i provvedimenti impugnati ed il parere favorevole al rilascio della licenza de qua, rilasciato … dalla Stazione CC di XXX”. Tale parere, da un lato non può essere considerato certamente vincolante per l’autorità di Pubblica Sicurezza, ma dall’altro l’Amministrazione che decide di discostarsene deve offrire un’adeguata contezza delle ragioni alla stregua delle quali, è pervenuta a conclusioni radicalmente diverse da quelle del presidio di Pubblica Sicurezza …. “che, per ragioni di prossimità, è del tutto ragionevole pensare che abbia migliore conoscenza del signor …omissis… e della sua famiglia e, di conseguenza, migliore contezza dell’affidabilità del ricorrente nell’utilizzo delle armi”.

 

MASSIMA  a cura dell’Avv. Leo Stilo

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 54 del 2019, proposto da …omissis…, rappresentato e difeso dagli avvocati xxxxx, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno, Questura Reggio Calabria, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliata ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

per l’annullamento

del Decreto Cat. 6F/…../2018 emesso in data …./…./2018 dal Questore della Provincia di Reggio Calabria con cui è stata respinta l’istanza del Sig. …omissis… di rinnovo della licenza di porto di fucile;

del Decreto Cat. 6F/…../2018 emesso in data …./…./2018 dal Questore della Provincia di Reggio Calabria con cui si respinge l’istanza di riesame del Decreto 6F/……/2018;

di ogni atto pregresso, collegato, presupposto e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Questura Reggio Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 maggio 2019 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. Con il ricorso in epigrafe, …omissis… chiede l’annullamento del decreto Cat. 6F/…./2018 del ….0.2018 con il quale il Questore di Reggio Calabria ha respinto l’istanza da lui presentata di rinnovo della licenza di porto di fucile, e del successivo decreto Cat. 6F/……/2018 emesso in data ………2018, con il quale veniva respinta l’istanza di riesame del primo decreto.

  2. Espone in fatto il ricorrente di aver proposto, in data …..2018, istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia. All’istanza in questione fu dato dalla Questura di Reggio Calabria, un primo riscontro negativo in data 05.05.2018, allorchè venne comunicato al ricorrente il preavviso di diniego, stante che egli risultava controllato in compagnia di soggetti, che annoverano precedenti penali e di polizia fra i quali estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, detenzione e porto abusivi di armi, violazione in materia di stupefacenti ed altro ed in ragione dell’asserita appartenenza del ricorrente ad un contesto familiare controindicato, in quanto figlio di soggetto sottoposto a fermo di PG e deferito all’A.G. per estorsione e sequestro di persona a scopo di rapina ed estorsione. A tale comunicazione il ricorrente replicava, in data 12.05.2018, con circostanziate osservazioni, tese ad evidenziare la condizione di incensuratezza ed estraneità da ogni contesto criminale sua, della moglie …., della madre e del padre (non conviventi per altro). Quanto al padre, (…omissis…), il ricorrente ha precisato che egli fu assolto con formula piena, dalle accuse mossegli, con sentenza emessa dal Giudice Istruttore del Tribunale di Locri in data 24.04.1989, già a suo tempo depositata in atti.

Relativamente alle asserite frequentazioni con soggetti controindicati, l’odierno ricorrente ha, invece, evidenziato che all’epoca degli incontri costoro fossero incensurati e, in ogni caso, come tali incontri fossero del tutto casuali.

A tali osservazioni faceva seguito una secondo preavviso di diniego, in data 18.9.2018, in cui la Questura evidenziava che il diniego della licenza di porto di fucile sarebbe stato determinato dai vincoli di parentela in linea retta e collaterale del ricorrente, con soggetti gravati da rilevanti pregiudizi di polizia, risultando egli legato da vincoli di parentela in linea collaterale, di 5° grado, con soggetto gravato da rilevanti pregiudizi di polizia, ed a sua volta legato da stretti vincoli di parentela con soggetto contiguo, per vincoli familiari, a noto esponente di una locale cosca mafiosa. In sostanza, il soggetto controindicato nella famiglia del signor …omissis… sarebbe stato tale …omissis… (genero del figlio della sorella del nonno dell’odierno ricorrente).

In data 25.09.2018, il ricorrente presentava nuove osservazioni, tuttavia la preposta autorità di Pubblica Sicurezza concludeva il procedimento con il primo dei provvedimenti gravati, cui faceva seguito la conferma dello stesso, resa all’esito di richiesta di annullamento in autotutela del primo provvedimento di diniego.

  1. Il ricorso è affidato ad articolate censure tese ad evidenziare i molteplici profili di eccesso di potere da cui sarebbero viziati i provvedimenti impugnati, idonei a travisare i fatti, dando rilievo a labilissimi legami parentali e ad incontri casuali e, soprattutto, incongruenti con le risultanze dell’attività istruttoria compiuta, in particolare con gli esiti della relazione, in data 18.03.2018, della Legione dei Carabinieri Calabria, Stazione di XXXX.

  2. In data 29.01.2019 si è costituita l’amministrazione intimata che, con memoria del 19.04.2019, ha insistito per il rigetto del ricorso evidenziando i tratti significativi di discrezionalità che fondano il giudizio prognostico di non abuso delle armi che possono essere basati anche su elementi di solo carattere indiziario, i quali non esigono una approfondita motivazione o la verificazione di specifici fatti, ma implicano l’enunciazione dei presupposti dai quali l’amministrazione desume il possibile verificarsi di un comportamento inaffidabile del soggetto.

  3. All’udienza pubblica del 29 maggio 2019, il ricorso è stato chiamato e posto in decisione.

5.1. Il ricorso è fondato e va accolto.

5.2. Questo Collegio ha costantemente ricordato che, come costante e condivisa giurisprudenza insegna, in tema di licenze di polizia, le valutazioni dell’amministrazione in materia di rilascio della licenza di porto d’armi sono caratterizzate da ampia discrezionalità, atteso che l’interesse del privato a portare armi è reputato senz’altro recessivo rispetto all’interesse per l’incolumità pubblica; la sussistenza di tali requisiti è soggetta ad un giudizio discrezionale formulato dal Prefetto in ordine alla capacità personale di abuso da parte del soggetto detentore, sindacabile, in quanto tale, solo sotto il profilo dell’illogicità e che può essere espresso anche in presenza di un solo episodio sintomatico. Le valutazioni di competenza dell’amministrazione, sono destinate, da un lato, a focalizzare l’attenzione sulla persona del titolare della licenza di porto d’armi, il quale deve assicurare la sua sicura e personale affidabilità circa il buon uso dell’arma, dall’altro, se congruamente e logicamente motivate, sono sottratte al sindacato del giudice della legittimità (in termini, TAR Reggio Calabria, 03.05.2019 n. 309).

5.3. Tanto premesso, tuttavia, nel caso di specie, in disparte ogni considerazione sulla evidente labilità (in assenza di evidenze circa ipotetici rapporti di frequentazione) dei remoti rapporti di parentela del ricorrente con il signor …omissis…, e sull’occasionalità dei contatti con soggetti controindicati (per altro, tranne uno, tutti incensurati al momento dei controlli), appare dirimente al Collegio il contrasto tra i provvedimenti impugnati ed il parere favorevole al rilascio della licenza de qua, rilasciato in data 18.03.2018 dalla Stazione CC di XXX. Tale parere, come correttamente sostenuto dall’avvocatura erariale, non può essere considerato certamente vincolante per l’autorità di Pubblica Sicurezza, la quale però al fine di discostarsene avrebbe dovuto dare adeguata contezza delle ragioni alla stregua delle quali, è pervenuta a conclusioni radicalmente diverse da quelle del presidio di Pubblica Sicurezza (la Stazione CC di xxx) che, per ragioni di prossimità, è del tutto ragionevole pensare che abbia migliore conoscenza del signor …omissis… e della sua famiglia e, di conseguenza, migliore contezza dell’affidabilità del ricorrente nell’utilizzo delle armi.

In altri termini, in ragione delle citate conclusioni cui erano pervenuti i Carabinieri di XXX, la mancata esposizione, da parte della Questura di Reggio Calabria, delle ragioni alla stregua delle quali da quel parere bisognava discostarsi, integra il censurato vizio di eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dei provvedimenti gravati con le risultanze dell’istruttoria.

  1. Alla luce di quanto esposto il ricorso è fondato e va accolto con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge e restituzione del contributo unificato, se versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti nominativamente citati nel presente provvedimento.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente

Andrea De Col, Referendario

Antonino Scianna, Referendario, Estensore

 

 

 

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