PNRR – programma di interventi in ambito portuale sinergici e complementari
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI
DECRETO 13 agosto 2021
Approvazione del programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale sinergici e complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (21A05744)
(GU n.236 del 2-10-2021)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 - 2023»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190 concernente «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; Vista la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'attivita' amministrativa e la gestione del 13 gennaio 2021, n. 13, con la quale sono stati conferiti ai titolari dei centri di responsabilita' amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi per l'anno 2021 ed assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza; Vista la direttiva n. 8 del 15 febbraio 2021 con la quale il Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, in attuazione della menzionata direttiva ministeriale per l'attivita' amministrativa e la gestione, ha assegnato, tra l'altro, ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento gli obiettivi da perseguire nell'anno 2021, con le relative risorse umane, finanziarie e strumentali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, n. 190, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 56 del 6 marzo 2021, con il quale il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale e la Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne hanno cambiato denominazione rispettivamente in: «Dipartimento per i trasporti e la navigazione» e «Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne». Visto il decreto-legge del 1° marzo 2021, n. 22 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 51 del 1° marzo 2021, con il quale all'art. 5 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha cambiato la sua denominazione in Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; Vista la direttiva ministeriale 31 marzo 2021, n. 127 che integra e modifica la precedente del 13 gennaio u.s., con la quale sono assegnati gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi, con i connessi programmi d'azione, da realizzarsi nel 2021 e sono, altresi', assegnate le correlate risorse finanziarie; Vista la direttiva n. 71 del 14 maggio 2021 con la quale il Capo Dipartimento per i trasporti e la navigazione, in attuazione della menzionata direttiva ministeriale per l'attivita' amministrativa e la gestione, ha assegnato, tra l'altro, ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento gli obiettivi da perseguire nell'anno 2021, con le relative risorse umane, finanziarie e strumentali; Considerato che, il Consiglio dei ministri, in data 12 gennaio 2021, ha approvato una proposta di «PNRR», sottoposta all'esame del Parlamento che lo ha approvato il 31 marzo 2021, il quale si sviluppa intorno a tre assi strategici (digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale) e si articola in sedici componenti, raggruppate in sei Missioni; Considerato che la «Missione 3» rubricata «infrastrutture per una mobilita' sostenibile» mira a rendere, entro il 2026, il sistema infrastrutturale piu' moderno, digitale e sostenibile e in grado di rispondere alla sfida della decarbonizzazione, e pone, tra gli altri, l'obiettivo specifico di rafforzare e garantire l'interoperabilita' della piattaforma logistica nazionale (PNL) per la rete dei porti; Considerato che in stretta connessione con l'impianto strategico di questa Missione, a valere su risorse nazionali verranno finanziati interventi per lo sviluppo del sistema portuale per il miglioramento della competitivita', capacita' e produttivita' dei porti italiani, con una particolare attenzione alla riduzione delle emissioni inquinanti nell'ottica di una maggiore sostenibilita' ambientale della mobilita' via mare dei passeggeri e delle merci; Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»; Visto l'art. 1, comma 1 del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, con il quale e' stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e sono state ripartite le relative risorse per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026; Visto che al settore portuale risultano destinate risorse per complessivi euro 2.860 milioni, ripartite in annualita' come di seguito indicato: a) «Sviluppo dell'accessibilita' marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici», per complessivi 1.470 milioni di euro, ripartiti in annualita' come segue: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026; b) «Aumento selettivo della capacita' portuale», per complessivi 390 milioni di euro, ripartiti in annualita' come segue: 72 milioni di euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno 2025; c) «Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale», per complessivi 250 milioni di euro, ripartiti in annualita' come segue: 20,41 milioni di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di euro per l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per l'anno 2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79 milioni di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l'anno 2026; d) «Efficientamento energetico», per complessivi 50 milioni di euro, ripartiti in annualita' come segue: 3 milioni di euro per l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026; e) «Elettrificazione delle banchine (Cold ironing)», per complessivi euro 700 milioni, ripartiti in annualita' come segue: 80 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026; Considerato che per la voce «Elettrificazione delle banchine (Cold ironing)» di cui al sopraindicato punto e) dalle risorse disponibili pari a 700 milioni di euro residua una somma di 24,370 milioni di euro e che pertanto le risorse attualmente ripartite sono pari a 2.835,63 milioni di euro e consentono la totale copertura degli interventi proposti; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 adottato ai sensi del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge n. 59, con il quale sono stati individuati per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea sull'incremento della capacita' di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari; Considerato che gli interventi presentati per il settore portuale sono coerenti con le finalita' dettate dal «PNRR» e con la strategia nazionale sulla mobilita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili (MIMS), come delineata nel documento di programmazione «Italia Veloce» allegato al DEF 2020; Ritenuto, pertanto, di procedere alla programmazione delle risorse in questione e, quindi, al finanziamento degli interventi individuati nel suddetto elenco di opere infrastrutturali; Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui e' stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche» nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP»; Acquisita l'intesa in Conferenza unificata nella seduta del 4 agosto 2021; Decreta: Art. 1 Ripartizione delle risorse 1. Per quanto in premessa e per le finalita' previste dall'art. 1, comma 2, lettera c), punti 7), 8), 9), 10) e 11) e' approvato il programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale sinergici e complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come elencati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, per un importo complessivo di euro 2.835,63 milioni relativo agli esercizi dal 2021 al 2026, nel rispetto del cronoprogramma procedurale previsto dall'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021. Gli interventi di cui al comma 1 sono elencati, con l'individuazione del soggetto attuatore e del CUP, nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono ammessi al finanziamento statale a valere sulle risorse del Piano complementare, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), (cosi' come ripartite tra i punti 7), 8), 9), 10) e 11) del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 nei limiti delle annualita' che saranno assegnate in bilancio. 3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle seguenti tipologie di interventi: a) «Sviluppo dell'accessibilita' marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici» per un importo complessivo pari a 1.470 milioni di euro, di cui 687,70 milioni di euro sono stati destinati ad interventi delle regioni del Sud (circa 46,79%) e 782,30 milioni di euro per interventi delle regioni del Centro - Nord (circa 53,21 %); b) «Aumento selettivo della capacita' portuale» per un importo pari a 390 milioni di euro, di cui 119,35 milioni di euro sono stati destinati ad interventi delle regioni del Sud (circa 30,60%) e 270,65 milioni di euro per interventi delle regioni del Centro - Nord (circa 69,40%); c) «Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale», per un importo complessivo pari a 250 milioni di euro di cui 40 milioni di euro sono stati destinati alle regioni del Sud (circa 16%) e 210 milioni di euro sono stati destinati alle regioni del Centro - Nord (circa 84%); d) «Efficientamento energetico», per complessivi 50 milioni di euro, interamente destinati alle regioni del Sud; e) «Elettrificazione delle banchine (Cold ironing)»; per complessivi euro 675,63 milioni, di cui 326,43 milioni di euro sono stati destinati ad interventi delle regioni del Sud (circa 48,32%) e 349,20 milioni di euro per interventi delle regioni del Centro - Nord (circa 51,68%).
Art. 2 Soggetti attuatori 1. Gli enti proponenti nella cui circoscrizione territoriale ricadono gli interventi infrastrutturali ricompresi nel programma di cui all'art. 1 assumono le funzioni di soggetti attuatori per gli interventi ammessi a finanziamento nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e procederanno all'esecuzione delle opere di cui al presente decreto nel rispetto del cronoprogramma procedurale previsto dall'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, come riportato negli Accordi procedimentali da stipularsi entro 31 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne nei quali sono definite modalita' ed obblighi relativi all'attuazione e monitoraggio degli interventi e all'erogazione del contributo pubblico. 2. Il beneficiario e' obbligato ad assicurare che gli interventi di propria competenza di cui all'allegato 1 non sono oggetto di altri finanziamenti, fatta eccezione per le parti di cofinanziamento esplicitate, ne' ricompresi in progetti gia' realizzati o in via di realizzazione nonche' a garantire la realizzazione completa del progetto e la funzionalita' dei medesimi interventi. 3. Per le risorse di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), i contratti devono essere aggiudicati entro il 31 dicembre 2023 e gli interventi devono concludersi con il collaudo entro il 31 dicembre 2026. 4. Per le risorse di cui all'art. 1, comma 3 lettera b), i contratti devono essere aggiudicati entro il 31 dicembre 2023 e gli interventi devono concludersi con il collaudo entro il 30 giugno 2026. 5. Per le risorse di cui all'art. 1, comma 3 lettera c), i contratti devono essere aggiudicati entro il 31 dicembre 2023 e gli interventi devono concludersi con il collaudo entro il 31 marzo 2026. 6. Per le risorse di cui all'art. 1, comma 3, lettera d), i contratti devono essere aggiudicati entro il 31 marzo 2023 e gli interventi devono concludersi con il collaudo entro il 31 marzo 2026. 7. Per le risorse di cui all'art. 1, comma 3, lettera e), i contratti devono essere aggiudicati entro il 31 marzo 2024 e gli interventi devono concludersi entro il 30 giugno 2026.
Art. 3 Monitoraggio 1. Ai fini del monitoraggio degli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, si applica il sistema di «monitoraggio delle opere pubbliche - MOP» della «banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP» previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 nonche' il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021. 2. Il monitoraggio degli interventi finanziati di cui all'allegato 1 e' effettuato dal soggetto attuatore, ovvero dal titolare del CUP. 3. A tal fine i soggetti attuatori classificano, accedendo alla sezione anagrafica - strumento attuativo del citato sistema, gli interventi sotto le corrispondenti voci: I. PNIC - Sviluppo dell'accessibilita' marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici; II. PNIC - Aumento selettivo della capacita' portuale; III. PNIC - Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale; IV. PNIC - Efficientamento energetico; V. PNIC - Elettrificazione delle banchine (Cold ironing). 4. Per consentire il monitoraggio degli interventi il presente decreto sara' trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.
Art. 4 Revoca delle risorse 1. I soggetti attuatori rispettano il cronoprogramma procedurale di cui all'art. 2, comma 1. Il mancato rispetto dei termini previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, nonche' la mancata alimentazione del sistema di monitoraggio di cui all'art. 3 comportano, ai sensi dell'art. 1, comma 7-bis del decreto-legge n. 59 del 2021, la revoca del finanziamento qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti. 2. La data di sottoscrizione dell'obbligazione giuridicamente vincolante e' quella riportata sul sistema SIMOG per il CIG, cosi' come acquisita nel sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 3. Le risorse rinvenienti da eventuali economie, rilevate una volta collaudate le opere realizzate, sono revocate. 4. Le risorse revocate di cui ai commi precedenti, eventualmente gia' erogate, sono restituite allo Stato entro sessanta giorni successivi alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca, mediante versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.
Art. 5 Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 agosto 2021 Il Ministro: Giovannini Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 2660
Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico