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PNRR – programma di interventi in ambito portuale sinergici e complementari

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI

DECRETO 13 agosto 2021 

Approvazione del programma di interventi infrastrutturali  in  ambito
portuale sinergici e complementari al Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR). (21A05744) 

(GU n.236 del 2-10-2021)

 

 
                             IL MINISTRO 
                        DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021 - 2023»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre   2020,   n.   190    concernente    «Regolamento    recante
l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  Vista  la  direttiva  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti per l'attivita' amministrativa e la gestione del 13 gennaio
2021, n. 13, con la quale sono stati conferiti ai titolari dei centri
di  responsabilita'  amministrativa  gli  obiettivi   strategici   ed
operativi per l'anno 2021 ed assegnate le risorse finanziarie,  umane
e strumentali di pertinenza; 
  Vista la direttiva n. 8 del 15 febbraio 2021 con la quale  il  Capo
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali  ed
il personale, in attuazione della menzionata  direttiva  ministeriale
per l'attivita' amministrativa  e  la  gestione,  ha  assegnato,  tra
l'altro, ai titolari delle Direzioni generali  del  Dipartimento  gli
obiettivi da perseguire  nell'anno  2021,  con  le  relative  risorse
umane, finanziarie e strumentali; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
dicembre 2020, n. 190,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 56 del 6 marzo 2021, con il
quale il Dipartimento per i trasporti,  la  navigazione,  gli  affari
generali ed il personale e la Direzione  generale  per  la  vigilanza
sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il  trasporto
marittimo e per vie  d'acqua  interne  hanno  cambiato  denominazione
rispettivamente in: «Dipartimento per i trasporti e la navigazione» e
«Direzione generale per  la  vigilanza  sulle  autorita'  di  sistema
portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne». 
  Visto il decreto-legge del 1° marzo 2021, n.  22  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n.  51  del  1°  marzo
2021, con il quale all'art. 5 il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti  ha  cambiato  la  sua  denominazione  in  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili; 
  Vista la direttiva ministeriale 31 marzo 2021, n. 127 che integra e
modifica la precedente  del  13  gennaio  u.s.,  con  la  quale  sono
assegnati gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi,  con  i
connessi  programmi  d'azione,  da  realizzarsi  nel  2021  e   sono,
altresi', assegnate le correlate risorse finanziarie; 
  Vista la direttiva n. 71 del 14 maggio 2021 con la  quale  il  Capo
Dipartimento per i trasporti e la navigazione,  in  attuazione  della
menzionata direttiva ministeriale per l'attivita' amministrativa e la
gestione, ha assegnato, tra  l'altro,  ai  titolari  delle  Direzioni
generali del Dipartimento gli obiettivi da perseguire nell'anno 2021,
con le relative risorse umane, finanziarie e strumentali; 
  Considerato che, il Consiglio dei  ministri,  in  data  12  gennaio
2021, ha approvato una proposta di «PNRR», sottoposta  all'esame  del
Parlamento che lo ha approvato il 31 marzo 2021, il quale si sviluppa
intorno  a  tre  assi  strategici  (digitalizzazione  e  innovazione,
transizione ecologica, inclusione sociale) e si  articola  in  sedici
componenti, raggruppate in sei Missioni; 
  Considerato che la «Missione 3» rubricata «infrastrutture  per  una
mobilita' sostenibile» mira a rendere,  entro  il  2026,  il  sistema
infrastrutturale piu' moderno, digitale e sostenibile e in  grado  di
rispondere alla sfida della decarbonizzazione, e pone, tra gli altri,
l'obiettivo specifico di rafforzare e  garantire  l'interoperabilita'
della piattaforma logistica nazionale (PNL) per la rete dei porti; 
  Considerato che in stretta connessione con l'impianto strategico di
questa Missione, a valere su risorse  nazionali  verranno  finanziati
interventi per lo sviluppo del sistema portuale per il  miglioramento
della competitivita', capacita' e produttivita' dei  porti  italiani,
con  una  particolare  attenzione  alla  riduzione  delle   emissioni
inquinanti nell'ottica  di  una  maggiore  sostenibilita'  ambientale
della mobilita' via mare dei passeggeri e delle merci; 
  Visto il  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito  con
modificazioni dalla legge 1° luglio 2021,  n.  101,  recante  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»; 
  Visto l'art. 1, comma 1 del citato decreto-legge 6 maggio 2021,  n.
59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n.  101,
con  il  quale  e'  stato  approvato  il  Piano  nazionale  per   gli
investimenti  complementari  finalizzato  ad  integrare  con  risorse
nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
e sono state ripartite le relative risorse per complessivi  30.622,46
milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026; 
  Visto che al  settore  portuale  risultano  destinate  risorse  per
complessivi euro 2.860  milioni,  ripartite  in  annualita'  come  di
seguito indicato: 
    a) «Sviluppo dell'accessibilita'  marittima  e  della  resilienza
delle  infrastrutture  portuali  ai   cambiamenti   climatici»,   per
complessivi 1.470 milioni  di  euro,  ripartiti  in  annualita'  come
segue: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di  euro  per
l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 270 milioni di euro
per l'anno 2024, 130 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni  di
euro per l'anno 2026; 
    b) «Aumento selettivo della capacita' portuale», per  complessivi
390 milioni di euro, ripartiti in annualita' come segue:  72  milioni
di euro per l'anno 2021, 85 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  83
milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per l'anno 2024 e
60 milioni di euro per l'anno 2025; 
    c)   «Ultimo/Penultimo    miglio    ferroviario/stradale»,    per
complessivi 250 milioni di euro, ripartiti in annualita' come  segue:
20,41 milioni di euro per l'anno 2021,  52,79  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per l'anno 2023, 46,65 milioni  di
euro per l'anno 2024, 47,79 milioni di euro per l'anno 2025  e  13,43
milioni di euro per l'anno 2026; 
    d) «Efficientamento energetico», per complessivi  50  milioni  di
euro, ripartiti in annualita' come  segue:  3  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni  di  euro
per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026; 
    e)  «Elettrificazione  delle  banchine   (Cold   ironing)»,   per
complessivi euro 700 milioni, ripartiti in annualita' come segue:  80
milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022,
160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di euro  per  l'anno
2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni  di  euro  per
l'anno 2026; 
  Considerato che per la voce «Elettrificazione delle banchine  (Cold
ironing)» di cui al sopraindicato punto e) dalle risorse  disponibili
pari a 700 milioni di euro residua una somma  di  24,370  milioni  di
euro e che pertanto le risorse  attualmente  ripartite  sono  pari  a
2.835,63 milioni di euro  e  consentono  la  totale  copertura  degli
interventi proposti; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  15
luglio  2021  adottato  ai  sensi  del  comma  7  dell'art.   1   del
decreto-legge n. 59, con il quale sono stati individuati per  ciascun
intervento o programma gli obiettivi  iniziali,  intermedi  e  finali
determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con
gli  impegni  assunti   nel   PNRR   con   la   Commissione   europea
sull'incremento della capacita'  di  spesa  collegata  all'attuazione
degli  interventi  del   Piano   nazionale   per   gli   investimenti
complementari; 
  Considerato che gli interventi presentati per il  settore  portuale
sono coerenti con le finalita' dettate dal «PNRR» e con la  strategia
nazionale sulla mobilita' del Ministero delle infrastrutture e  della
mobilita'  sostenibili  (MIMS),  come  delineata  nel  documento   di
programmazione «Italia Veloce» allegato al DEF 2020; 
  Ritenuto, pertanto, di procedere alla programmazione delle  risorse
in questione e, quindi, al finanziamento degli interventi individuati
nel suddetto elenco di opere infrastrutturali; 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera  a)  del  decreto  legislativo  29
dicembre  2011,  n.  229,  in  cui  si  prevede  l'obbligo   per   le
amministrazioni  pubbliche  di  detenere  ed  alimentare  un  sistema
gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio
della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26
febbraio 2013 con cui e' stato disciplinato  il  dettaglio  dei  dati
necessari per l'alimentazione  del  sistema  di  «Monitoraggio  delle
opere pubbliche» nell'ambito della «Banca dati delle  amministrazioni
pubbliche - BDAP»; 
  Acquisita l'intesa in  Conferenza  unificata  nella  seduta  del  4
agosto 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Ripartizione delle risorse 
 
  1. Per quanto in premessa e per le finalita' previste dall'art.  1,
comma 2, lettera c), punti 7), 8), 9), 10)  e  11)  e'  approvato  il
programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale sinergici
e complementari al Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  (PNRR),
come elencati nell'allegato 1, che  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale del presente decreto, per un importo complessivo di  euro
2.835,63 milioni  relativo  agli  esercizi  dal  2021  al  2026,  nel
rispetto del cronoprogramma procedurale previsto dall'allegato  1  al
decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  del  15  luglio
2021.  Gli  interventi  di  cui  al  comma  1  sono   elencati,   con
l'individuazione del soggetto attuatore e del CUP,  nell'allegato  1,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
  2. Gli interventi di cui al comma 1 sono ammessi  al  finanziamento
statale a valere  sulle  risorse  del  Piano  complementare,  di  cui
all'art. 1, comma 2, lettera c), (cosi' come ripartite  tra  i  punti
7), 8), 9), 10)  e  11)  del decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 nei
limiti delle annualita' che saranno assegnate in bilancio. 
  3. Le risorse di cui  al  comma  1  sono  destinate  alle  seguenti
tipologie di interventi: 
    a) «Sviluppo dell'accessibilita'  marittima  e  della  resilienza
delle  infrastrutture  portuali  ai  cambiamenti  climatici»  per  un
importo complessivo pari a 1.470  milioni  di  euro,  di  cui  687,70
milioni di euro sono stati destinati ad interventi delle regioni  del
Sud (circa 46,79%) e 782,30 milioni  di  euro  per  interventi  delle
regioni del Centro - Nord (circa 53,21 %); 
    b) «Aumento selettivo della capacita' portuale»  per  un  importo
pari a 390 milioni di euro, di cui 119,35 milioni di euro sono  stati
destinati ad interventi delle regioni del Sud (circa 30,60%) e 270,65
milioni di euro per interventi delle regioni del Centro - Nord (circa
69,40%); 
    c) «Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale», per un importo
complessivo pari a 250 milioni di euro di cui 40 milioni di euro sono
stati destinati alle regioni del Sud (circa 16%)  e  210  milioni  di
euro sono stati destinati alle regioni del Centro - Nord (circa 84%); 
    d) «Efficientamento energetico», per complessivi  50  milioni  di
euro, interamente destinati alle regioni del Sud; 
    e)  «Elettrificazione  delle  banchine   (Cold   ironing)»;   per
complessivi euro 675,63 milioni, di cui 326,43 milioni di  euro  sono
stati destinati ad interventi delle regioni del Sud (circa 48,32%)  e
349,20 milioni di euro per interventi delle regioni del Centro - Nord
(circa 51,68%). 
                               Art. 2 
 
                         Soggetti attuatori 
 
  1.  Gli  enti  proponenti  nella  cui  circoscrizione  territoriale
ricadono gli interventi infrastrutturali ricompresi nel programma  di
cui all'art. 1 assumono le funzioni di  soggetti  attuatori  per  gli
interventi ammessi a finanziamento nel rispetto  delle  procedure  di
cui al decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e  successive
modificazioni e procederanno all'esecuzione delle  opere  di  cui  al
presente decreto nel rispetto del cronoprogramma procedurale previsto
dall'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 15 luglio 2021, come riportato negli  Accordi  procedimentali  da
stipularsi entro 31 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241 con il Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili - Direzione generale  per  la  vigilanza  sulle
autorita' di sistema portuale,  il  trasporto  marittimo  e  per  vie
d'acqua  interne  nei  quali  sono  definite  modalita'  ed  obblighi
relativi   all'attuazione   e   monitoraggio   degli   interventi   e
all'erogazione del contributo pubblico. 
  2. Il beneficiario e' obbligato ad assicurare che gli interventi di
propria competenza di cui all'allegato 1 non sono  oggetto  di  altri
finanziamenti,  fatta  eccezione  per  le  parti  di  cofinanziamento
esplicitate, ne' ricompresi in progetti gia' realizzati o in  via  di
realizzazione nonche'  a  garantire  la  realizzazione  completa  del
progetto e la funzionalita' dei medesimi interventi. 
  3. Per le risorse di  cui  all'art.  1,  comma  3,  lettera  a),  i
contratti devono essere aggiudicati entro il 31 dicembre 2023  e  gli
interventi devono concludersi con il collaudo entro  il  31  dicembre
2026. 
  4. Per le risorse  di  cui  all'art.  1,  comma  3  lettera  b),  i
contratti devono essere aggiudicati entro il 31 dicembre 2023  e  gli
interventi devono concludersi con il  collaudo  entro  il  30  giugno
2026. 
  5. Per le risorse  di  cui  all'art.  1,  comma  3  lettera  c),  i
contratti devono essere aggiudicati entro il 31 dicembre 2023  e  gli
interventi devono concludersi con il collaudo entro il 31 marzo 2026. 
  6. Per le risorse di  cui  all'art.  1,  comma  3,  lettera  d),  i
contratti devono essere aggiudicati entro il  31  marzo  2023  e  gli
interventi devono concludersi con il collaudo entro il 31 marzo 2026. 
  7. Per le risorse di  cui  all'art.  1,  comma  3,  lettera  e),  i
contratti devono essere aggiudicati entro il  31  marzo  2024  e  gli
interventi devono concludersi entro il 30 giugno 2026. 
                               Art. 3 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Ai fini del monitoraggio degli interventi di cui all'art. 1  del
presente decreto, si applica il sistema di «monitoraggio delle  opere
pubbliche - MOP» della «banca dati delle pubbliche amministrazioni  -
BDAP» previsto dal decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229
nonche' il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  15
luglio 2021. 
  2. Il monitoraggio degli interventi finanziati di cui  all'allegato
1 e' effettuato dal soggetto attuatore, ovvero dal titolare del CUP. 
  3. A tal fine i soggetti  attuatori  classificano,  accedendo  alla
sezione anagrafica - strumento  attuativo  del  citato  sistema,  gli
interventi sotto le corrispondenti voci: 
    I.  PNIC  -  Sviluppo  dell'accessibilita'  marittima   e   della
resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici; 
    II. PNIC - Aumento selettivo della capacita' portuale; 
    III. PNIC - Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale; 
    IV. PNIC - Efficientamento energetico; 
    V. PNIC - Elettrificazione delle banchine (Cold ironing). 
  4. Per consentire il  monitoraggio  degli  interventi  il  presente
decreto sara' trasmesso al Ministero dell'economia  e  delle  finanze
dopo la registrazione da parte degli organi di controllo. 
                               Art. 4 
 
                        Revoca delle risorse 
 
  1. I soggetti attuatori rispettano il cronoprogramma procedurale di
cui all'art. 2, comma 1. Il mancato rispetto dei termini previsti dal
decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  del  15  luglio
2021, nonche' la mancata alimentazione del sistema di monitoraggio di
cui all'art. 3 comportano, ai sensi  dell'art.  1,  comma  7-bis  del
decreto-legge n. 59 del 2021, la revoca del finanziamento qualora non
risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti. 
  2.  La  data  di  sottoscrizione  dell'obbligazione  giuridicamente
vincolante e' quella riportata sul sistema SIMOG per  il  CIG,  cosi'
come acquisita nel sistema di cui al decreto legislativo 29  dicembre
2011, n. 229. 
  3. Le risorse rinvenienti da eventuali economie, rilevate una volta
collaudate le opere realizzate, sono revocate. 
  4. Le risorse revocate di cui ai  commi  precedenti,  eventualmente
gia' erogate,  sono  restituite  allo  Stato  entro  sessanta  giorni
successivi alla comunicazione di avvio del  procedimento  di  revoca,
mediante versamento in apposito  capitolo  di  entrata  del  bilancio
dello Stato. 
                               Art. 5 
 
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi  di  controllo  per
gli adempimenti di competenza e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 13 agosto 2021 
 
                                              Il Ministro: Giovannini 

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, n. 2660 
                                                           Allegato 1 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico