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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 aprile 2019

Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi  nel
settore idrico - sezione «invasi». (19A04175) 

(GU n.148 del 26-6-2019)

 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici»; 
  Vista la legge 11  dicembre  2016,  n.  232  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in  particolare  l'art.  1,
comma 140, che, nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e  delle  finanze,  ha  istituito  un  apposito  fondo  destinato  da
ripartire, per assicurare il finanziamento degli  investimenti  e  lo
sviluppo infrastrutturale del Paese,  destinato,  tra  l'altro,  alle
«infrastrutture, anche relative alla rete  idrica  e  alle  opere  di
collettamento, fognatura e depurazione»; 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
  Visto in particolare, l'art. 1, comma 516, della legge 27  dicembre
2017, n. 205 che prevede che «Per la programmazione  e  realizzazione
degli interventi necessari alla mitigazione  dei  danni  connessi  al
fenomeno  della  siccita'  e  per  promuovere  il   potenziamento   e
l'adeguamento  delle  infrastrutture   idriche,   con   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  con  il
Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  con  il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con  il
Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  l'Autorita'  per
l'energia elettrica, il gas e  il  sistema  idrico,  ridenominata  ai
sensi del comma 528,  previa  acquisizione  dell'intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente  legge,  e'  adottato  il  Piano  nazionale  di
interventi nel settore idrico, articolato  in  due  sezioni:  sezione
"acquedotti" e sezione  "invasi".  Il  Piano  nazionale  puo'  essere
approvato, anche per stralci, con uno o piu' decreti  del  Presidente
del Consiglio dei ministri. Il  Piano  nazionale  e'  aggiornato,  di
norma, ogni due anni, tenendo conto dello stato di avanzamento  degli
interventi in corso di realizzazione gia' inseriti nel medesimo Piano
nazionale, come risultante dal monitoraggio  di  cui  al  comma  524,
delle programmazioni esistenti e dei  nuovi  interventi  necessari  e
urgenti,  da  realizzare  per  il  potenziamento,  il  ripristino   e
l'adeguamento  delle  infrastrutture  idriche,  anche  al   fine   di
contrastare la dispersione delle risorse idriche, con preferenza  per
gli interventi che presentano tra loro  sinergie  e  complementarita'
tenuto conto dei Piani di  gestione  delle  acque  predisposti  dalle
Autorita' di distretto, ai sensi del decreto legislativo n.  152  del
2006»; 
  Visto l'art. 1, comma 517, della citata legge n. 205 del  2017,  il
quale  prevede  che  «Ai  fini  della   definizione   della   sezione
"acquedotti" della proposta del Piano nazionale di cui al comma  516,
l'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  e  il  sistema  idrico,
ridenominata ai sensi del comma 528, sentiti le regioni  e  gli  enti
locali interessati, sulla base  delle  programmazioni  esistenti  per
ciascun settore nonche' del monitoraggio  sull'attuazione  dei  piani
economici finanziari dei gestori, trasmette ai Ministri  indicati  al
comma 516 l'elenco  degli  interventi  necessari  e  urgenti  per  il
settore, con specifica indicazione delle modalita'  e  dei  tempi  di
attuazione, per la realizzazione dei seguenti  obiettivi  prioritari:
"a) raggiungimento di  adeguati  livelli  di  qualita'  tecnica,  ivi
compreso l'obiettivo di riduzione  della  dispersione  delle  risorse
idriche" b) recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della
risorsa idrica, anche con riferimento alla capacita'  di  invaso;  c)
diffusione di strumenti  mirati  al  risparmio  di  acqua  negli  usi
agricoli, industriali e civili.  Gli  enti  di  governo  dell'ambito,
d'intesa con gli  altri  soggetti  responsabili  della  realizzazione
degli interventi, trasmettono all'Autorita' per l'energia  elettrica,
il gas e il sistema idrico, ridenominata  ai  sensi  del  comma  528,
secondo le modalita' dalla medesima previste,  i  dati  necessari  ad
individuare lo stato iniziale delle dispersioni idriche, nonche'  gli
interventi volti  alla  progressiva  riduzione  delle  stesse.  Entro
sessanta giorni dalla richiesta,  gli  enti  di  governo  dell'ambito
forniscono all'autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, ridenominata ai sensi  del  comma  528,  eventuali  ulteriori
informazioni e documenti necessari.»; 
  Visto l'art. 1, comma 518, della citata legge n. 205 del  2017,  il
quale prevede che «Ai fini della definizione della  sezione  "invasi"
della proposta del Piano nazionale di cui al comma 516,  il  Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  definisce  l'elenco   degli
interventi necessari  e  urgenti,  con  specifica  indicazione  delle
priorita', delle modalita' e dei tempi di  attuazione,  tenuto  conto
dei seguenti obiettivi prioritari:  a)  completamento  di  interventi
riguardanti grandi dighe esistenti o dighe incompiute; b) recupero  e
ampliamento della capacita' di invaso e di tenuta delle grandi  dighe
e messa in sicurezza di derivazioni idriche prioritarie per rilevanti
bacini di utenza in aree sismiche classificate nelle zone 1 e 2 e  ad
elevato rischio idrogeologico. A tali fini, le  Autorita'  di  bacino
distrettuali, i gestori delle opere e i concessionari di  derivazione
trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le  informazioni  e  i  documenti  necessari.   L'inserimento   degli
interventi   nell'elenco   di   cui   al   primo   periodo   comporta
l'aggiornamento  degli  strumenti  di  pianificazione  esistenti;  il
finanziamento  dell'opera  e'  subordinato  all'aggiornamento  ovvero
all'adozione della pianificazione d'emergenza. Gli  enti  di  governo
dell'ambito e gli altri  soggetti  responsabili  della  realizzazione
degli interventi trasmettono al Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti, entro sessanta giorni dalla richiesta, eventuali ulteriori
informazioni e documenti necessari.»; 
  Visto l'art. 1, comma 523, della citata legge n. 205 del  2017,  il
quale prevede che «Nelle more della definizione del  Piano  nazionale
di cui al comma 516, con decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti, di concerto con il Ministro delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, e' adottato un  piano  straordinario  per  la
realizzazione degli interventi  urgenti  in  stato  di  progettazione
definitiva, con  priorita'  per  quelli  in  stato  di  progettazione
esecutiva, riguardanti gli invasi multiobiettivo e  il  risparmio  di
acqua  negli  usi  agricoli  e  civili.  Il   contenuto   del   piano
straordinario confluisce nel Piano nazionale di cui al comma 516. Gli
interventi previsti  nel  piano  straordinario  sono  realizzati  dai
concessionari di derivazione  o  dai  gestori  delle  opere  mediante
apposite convenzioni con il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. I soggetti realizzatori possono altresi' avvalersi di enti
pubblici e societa' in house  delle  amministrazioni  centrali  dello
Stato, dotate di specifica competenza tecnica. Per  la  realizzazione
del piano straordinario e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022»; 
  Visto l'art. 1, comma 155, della citata legge n. 145 del  2018,  il
quale prevede che «Per l'attuazione di un primo  stralcio  del  piano
nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'art.  1,  comma
516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  e  per  il  finanziamento
della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo
Piano e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro  annui  per  gli
anni dal 2019 al 2028, di cui 60 milioni di euro annui per la sezione
"invasi"»; 
  Visto l'art. 1, comma 1072, della citata legge n. 205 del 2017, con
il quale e' rifinanziato il Fondo investimenti  di  cui  all'art.  1,
comma 140, della legge 21 dicembre 2016,  n.  232,  prevedendo  anche
l'assegnazione delle predette risorse al settore di spesa relativo a:
«c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle  opere  di
collettamento, fognatura e depurazione»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
novembre  2018  «Ripartizione  delle  risorse  del  Fondo   per   gli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art.
1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»,  con  il  quale
sono  state  attribuite  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti all'interno del settore idrico di cui alla lettera  c)  del
citato art. 1, comma 1072, della  legge  n.  232  del  2016,  risorse
finanziarie complessive pari  a  euro  684.307.559,00,  suddivise  in
dieci  annualita',  di   cui   euro   200.000.000,00   destinati   al
rifinanziamento del Piano nazionale; 
  Vista la nota n. 1613 in data 14 gennaio 2019 del Capo di Gabinetto
del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  con  la  quale
viene  operata  la  ripartizione  decennale  della  somma   di   euro
200.000.000,00 destinata al rifinanziamento del Piano  nazionale  per
euro 17.800.000,00 per  l'annualita'  2020;  euro  15.000.000,00  per
l'annualita' 2021; euro 25.000.000,000 per  l'annualita'  2022;  euro
25.000.000,00  per  l'annualita'   2023;   euro   20.000.000,00   per
l'annualita' 2024; euro 50.000.000,00  per  l'annualita'  2025;  euro
10.000.000,00  per  l'annualita'   2026;   euro   15.000.000,00   per
l'annualita' 2027; euro 12.800.000,00 per l'annualita'  2028  e  euro
9.400.000,00 per l'annualita' 2029; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  n.
19405 del 19 marzo 2019, con  il  quale  sono  state  assegnate,  sul
capitolo 7281 del Centro di responsabilita' 1,  Piano  gestionale  3,
del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  le  risorse
finanziarie del Fondo investimenti di cui al  citato  art.  1,  comma
1072, della legge n. 232 del 2016,  pari  a  euro  17.800.000,00  per
l'annualita' 2020 ed euro 15.000.000,00 per l'annualita' 2021; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, n. 526 del  6  dicembre  2018,  con  il  quale,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 523, della citata legge n. 205 del 2017, e'  stato
adottato il Piano straordinario per la realizzazione degli interventi
urgenti in stato  di  progettazione  definitiva,  con  priorita'  per
quelli in stato di progettazione esecutiva,  riguardanti  gli  invasi
multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili; 
  Considerato che il Piano straordinario di  cui  all'art.  1,  comma
523, della citata legge n. 205 del 2017 e' stato  finanziato  con  le
risorse assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Direzione generale per  le  dighe  e  le  infrastrutture  idriche  ed
elettriche sul capitolo 7281, per l'importo di euro 50.000.000,00 per
cinque esercizi finanziari dal 2018 al 2022 e, quindi, per  l'importo
complessivo di euro 250.000.000,00; 
  Considerato, altresi', che ai sensi dell'art. 1, comma  523,  della
citata legge n. 205 del 2017, i  contenuti  del  Piano  straordinario
confluiscono nel Piano nazionale di cui al comma 516; 
  Considerata  la  necessita',   da   parte   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, di procedere celermente  all'utilizzo
delle risorse del Fondo investimenti di cui all'art. 1,  comma  1072,
della legge n. 232 del 2016, che, in coerenza  con  quanto  richiesto
dalla Conferenza unificata nella seduta del 9 novembre 2018  in  sede
di rilascio dell'intesa sul Piano straordinario di cui al citato art.
1, comma 516, della legge n. 205 del 2017, e in coerenza  con  quanto
concordato  in  sede  di  tavolo  tecnico-politico,  richiesto  dalla
medesima Conferenza unificata, sono da destinare al finanziamento di: 
  a)  otto  interventi  dotati  di  progettazione   definitiva,   per
l'ammontare di euro 71.779.840,00, non finanziati  dal  citato  Piano
straordinario di cui al decreto n. 526 del 2018; 
  b)  cinque  interventi,  per  l'ammontare  di  euro  28.567.000,00,
ricadenti in ciascuna delle Regioni Liguria,  Friuli-Venezia  Giulia,
Marche, Umbria e Lazio; 
  b) diciassette interventi indifferibili  e  urgenti  o  riguardanti
completamenti  di  opere  gia'  avviate,  per  l'ammontare  di   euro
99.653.160,00; 
  Considerata,  altresi',  la  necessita'  di  procedere   celermente
all'utilizzo della prima annualita', pari a euro  60.000.000,00,  per
l'anno 2019, delle risorse di cui all'art. 1, comma 155, della  legge
n. 145 del 2018, previste per il Piano nazionale degli interventi nel
settore idrico, sezione «invasi» di cui al citato art. 1, comma  516,
della legge n. 205 del 2017; 
  Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della  legge  n.
145 del 2018, tali risorse possono essere destinate per  l'attuazione
di un primo stralcio del suddetto Piano nazionale di  interventi  nel
settore  idrico  e  per  il  finanziamento  della  progettazione   di
interventi considerati strategici del medesimo Piano; 
  Considerata, pertanto, la necessita', in coerenza  con  il  dettato
normativo, di adottare un primo stralcio del  Piano  nazionale  degli
interventi - sezione «invasi», costituito da: 
  trenta interventi a valere sulle risorse  del  fondo  investimenti,
pari a euro 200.000.000,00 (allegato 1); 
  diciotto interventi di cui e' finanziata la  progettazione  e  nove
interventi di cui e' finanziata la progettazione e la realizzazione a
valere sulle risorse, pari a euro 60.000.000,00, di cui  all'art.  1,
comma 155, della legge n. 145 del 2018 -  annualita'  2019  (allegato
2); 
  Vista la nota n. 15541  del  12  aprile  2019  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti con la quale, ai  sensi  dell'art.  1,
comma 523, della citata legge n. 205 del 2017, e' stata formulata  la
proposta del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi  nel
settore idrico - sezione invasi; 
  Acquisita l'espressione positiva, dal punto di vista  tecnico,  dei
rappresentanti delle amministrazioni dello Stato di cui  all'art.  1,
comma  516,  della  legge  n.  205  del  2017  in  sede   di   tavolo
inter-istituzionale del  settore  idrico  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, riunitosi il 16 aprile 2019; 
  Acquisito il concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare con nota prot. n. 9548 del 16 aprile 2019; 
  Acquisito  il  concerto  del  Ministro  delle  politiche   agricole
alimentari, forestali e del turismo con nota prot.  n.  4367  del  16
aprile 2019; 
  Acquisito il concerto del Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali di cui alla nota n. 10914 del 16 aprile 2019; 
  Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e  delle  finanze
di cui alla nota n. 7458/2019 del 17 aprile 2019; 
  Sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il  sistema
idrico (ARERA), che si e' espressa con parere n.  160/2019/I/IDR  del
16 aprile 2019; 
  Acquisita l'intesa in Conferenza unificata di cui all'art.  8,  del
decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  nella  seduta  del  17
aprile 2019; 
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con  il
Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali,  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  con  il
Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  del
turismo, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il
sistema idrico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Adozione del primo stralcio Piano nazionale 
       degli interventi nel settore idrico - sezione «invasi» 
 
  1. Al fine di  procedere  celermente  alla  programmazione  e  alla
realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione  dei  danni
connessi al fenomeno della siccita' e per promuovere il potenziamento
e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, ai sensi  dell'art.  1,
comma 516, della legge n. 205 del 2017, e' adottato il primo stralcio
del Piano nazionale degli interventi nel  settore  idrico  -  sezione
«invasi», composto di trenta interventi di cui all'allegato  1  e  di
ventisette interventi e  progetti  di  cui  all'allegato  2,  per  un
importo complessivo di euro 260.000.000,00. 
  2. Ai sensi dell'art. 1, comma 523, della legge n. 205 del 2017, il
contenuto  del  Piano  straordinario  degli  interventi  nel  settore
idrico, adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti, di concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali e del turismo, n. 526  del  6  dicembre  2018,
confluisce nel Piano nazionale di cui all'art. 1,  comma  516,  della
legge n. 205 del 2017. 
  3. La copertura del costo degli interventi e delle progettazioni di
cui al comma 1 e' assicurata a valere e nel limite delle  risorse  di
cui all'art. 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, pari a  euro
200.000.000,00, destinate al rifinanziamento del Piano nazionale  per
euro 17.800.000,00 per  l'annualita'  2020,  euro  15.000.000,00  per
l'annualita' 2021, euro 25.000.000,000 per  l'annualita'  2022,  euro
25.000.000,00  per  l'annualita'   2023,   euro   20.000.000,00   per
l'annualita' 2024, euro 50.000.000,00  per  l'annualita'  2025,  euro
10.000.000,00  per  l'annualita'   2026,   euro   15.000.000,00   per
l'annualita' 2027, euro 12.800.000,00 per l'annualita'  2028  e  euro
9.400.000,00 per l'annualita' 2029, e delle risorse di  cui  all'art.
1, comma 155, della legge n. 145 del 2018 prima  annualita',  pari  a
euro 60.000.000,00, per l'anno 2019. 

                               Art. 2 
 
             Modalita' di realizzazione degli interventi 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 518, della legge n. 205 del 2017, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite la  Direzione
generale per le dighe e  le  infrastrutture  idriche  ed  elettriche,
sottoscrive apposite convenzioni con i  soggetti  realizzatori  degli
interventi. 
  2.  Gli  atti  convenzionali  di  cui  al  comma   1   disciplinano
condizioni,  termini  e  modalita'   per   la   realizzazione   degli
interventi. 
  3. Il  soggetto  realizzatore  assume  l'esclusiva  responsabilita'
sulla corretta e tempestiva esecuzione dei lavori,  nel  rispetto  di
quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  4. In caso di inerzia o di inadempimento nella realizzazione  degli
interventi del primo stralcio del Piano  nazionale  degli  interventi
nel  settore  idrico  -  sezione  «invasi»  da  parte  dei   soggetti
realizzatori, si applica la procedura  prevista  dall'art.  1,  comma
525, della legge n. 205 del 2017. 

                               Art. 3 
 
                    Monitoraggio degli interventi 
 
  1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 524, della  legge
n. 205 del 2017, il monitoraggio degli interventi  approvati  con  il
presente decreto e' effettuato attraverso il sistema di  monitoraggio
delle  opere  pubbliche  della  Banca  dati   delle   amministrazioni
pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229.
Gli interventi sono classificati come  «Piano  invasi»,  identificati
dal codice unico di progetto. 

                               Art. 4 
 
       Ricorso a enti pubblici e societa' in house dello Stato 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, commi 523 e 523-bis, della  legge  n.  205
del  2017,  il  soggetto  realizzatore  puo'  fare  ricorso,  per  le
attivita' di supporto tecnico-amministrativo alla realizzazione della
progettazione ed  esecuzione  degli  interventi  previsti  nel  primo
stralcio del piano nazionale degli interventi nel  settore  idrico  -
sezione «invasi» e per il relativo monitoraggio di cui all'art. 3, ad
enti pubblici e societa' in house dello Stato,  dotati  di  specifica
competenza tecnica. 
  2. Con provvedimento  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti - Direzione generale  per  le  dighe  e  le  infrastrutture
idriche ed elettriche sono determinati i limiti massimi dei costi  da
riconoscere per le attivita' di supporto tecnico-amministrativo, rese
dagli enti pubblici e dalle Societa' in house  di  cui  al  comma  1,
sulla base di percentuali  correlate  all'importo  degli  interventi,
disciplinando,  altresi',  condizioni,  modalita'  e  termini   delle
prestazioni stesse anche tenendo  conto  degli  obiettivi  del  primo
stralcio del piano nazionale degli interventi nel  settore  idrico  -
sezione «invasi». Tali costi trovano copertura all'interno del quadro
economico  dei  singoli  interventi,   fermo   restando   il   limite
dell'importo finanziario riconosciuto al  singolo  intervento  ed  il
limite complessivo delle risorse di cui all'art. 1, comma 2. 

                               Art. 5 
 
                  Aggiornamenti del Piano nazionale 
                  di interventi nel settore idrico 
 
  1.  Il  Piano  nazionale  di  interventi  nel  settore  idrico   e'
aggiornato con le modalita' previste nell'art. 1,  comma  516,  della
legge n. 205 del 2017. 

                               Art. 6 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per  gli
adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 17 aprile 2019 
 
                            Il Presidente 
                     del Consiglio dei ministri 
                                Conte 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                                Tria 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                           e dei trasporti 
                              Toninelli 
 
                       Il Ministro per i beni 
                      e le attivita' culturali 
                              Bonisoli 
 
                      Il Ministro dell'ambiente 
              e della tutela del territorio e del mare 
                                Costa 
 
          Il Ministro delle politiche agricole alimentari, 
                       forestali e del turismo 
                              Centinaio 
 

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2019 
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n.
1269 

                             ALLEGATO 1 
 INTERVENTI FINANZIATI -1° STRALCIO PIANO NAZIONALE DEGLI INTERVENTI 
                NEL SETTORE IDRICO - "SEZIONE INVASI" 
   (risorse di cui all'articolo 1 comma 1072 della Legge 205/2017) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

                             ALLEGATO 2 
   INTERVENTI E PROGETTI FINANZIATI - 1° STRALCIO DEGLI INTERVENTI 
      DEL PIANO NAZIONALE NEL SETTORE IDRICO - "SEZIONE INVASI" 
   (risorse di cui all'articolo 1 comma 155 della Legge 145/2018) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

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