Inoltre, la condanna segue in quanto non ha trasmesso alla Commissione europea, entro il termine prescritto, una copia di detti piani, venendo meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 13, paragrafi 2, 3 e 6, e 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.
Infine, il Regno del Belgio non ha avviato, entro il termine prescritto, l’insieme delle procedure di informazione e di consultazione dell’opinione pubblica concernente i progetti di piani di gestione dei distretti idrografici, così, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva.
Ricorrente Commissione europea (rappresentanti: I. Hadjiyiannis e A. Marghelis, agenti) Convenuto Regno del Belgio (rappresentanti: T. Materne e J.-C. Halleux, agenti)