Per l’obbligo di segnalazione perdite finanziarie da parte dell’intermediario il valore di riferimento è mobile.
Principio Giurisprudenziale
Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998 (nel tenore normativo applicabile, dopo il 2000, ratione temporis, l’obbligo dell’intermediario di segnalazione delle perdite – su operazioni in strumenti derivati e in warrant – che abbia subito l’investitore nella misura non inferiore al 50% del capitale di riferimento, scatta in rapporto al valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l’esecuzione delle operazioni, valore che – pur essendo originariamente determinato per contratto – subisce variazioni sia in occasione della comunicazione all’investitore di una precedente perdita e sia in caso di versamenti o prelievi; il nuovo valore è vincolante per l’investitore solo ove sia stato tempestivamente comunicato dall’intermediario, applicandosi – in mancanza di comunicazione della variazione della misura del capitale di riferimento – quello originariamente determinato o, in caso di ripetute variazioni quello comunicato per ultimo.
Decisione: Sentenza n. 31896/2018 Cassazione Civile – Sezione I
Classificazione: Civile, Contrattuale
Principio:
In tema di operazioni in strumenti derivati e in warrant, l’obbligo dell’intermediario di segnalazione delle perdite che abbia subito l’investitore nella misura non inferiore al 50% del capitale di riferimento, scatta, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998 (nel tenore normativo applicabile, dopo il 2000, ratione temporis), in rapporto al valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l’esecuzione delle operazioni, valore che – pur essendo originariamente determinato per contratto – subisce variazioni sia in occasione della comunicazione all’investitore di una precedente perdita e sia in caso di versamenti o prelievi (immediati, perché disposti dall’investitore; mediati, perché frutto delle operazioni ordinate all’intermediario). Tale nuovo valore è, tuttavia, vincolante per l’investitore solo ove sia stato tempestivamente comunicato dall’intermediario, applicandosi – in mancanza di comunicazione della variazione della misura del capitale di riferimento – quello originariamente determinato o, in caso di ripetute variazioni quello comunicato per ultimo.
Osservazioni.
Il caso riguardava un giudizio con domande di accertamento della responsabilità della banca per la gestione di due rapporti relativi alla negoziazione di titoli collegati all’apertura di conti correnti per l’effettuazione di operazioni in strumenti derivati, warrant e covered warrant, stipulati nel 2002.
Veniva contestata l’omessa comunicazione – sulla base del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, nella specie applicabile – di perdite rilevanti relative all’andamento degli strumenti finanziari da parte della Banca, con condanna di quest’ultima alla ripetizione di tutte le somme indebitamente percepite e al risarcimento dei danni.
Il Collegio esamina il secondo motivo di ricorso, col quale si affermava che «avrebbe errato il giudice di merito il quale, dopo aver correttamente premesso il contenuto dell’obbligo dell’intermediario [che era quello di dare pronto avviso all’investitore in caso di riduzione in misura pari o superiore al 50°/o del capitale di riferimento (pacificamente indicato in 1,00€ e in 15.000,00 € per i già menzionati due contratti)], di non aver correttamente applicato quella regola nel convincimento, sbagliato, che l’obbligo giuridico di segnalazione delle perdite sarebbe scattato solo dopo che queste avevano eroso tutte le disponibilità esistenti sul conto corrente ed inciso (nella misura di almeno il 50°/o) la soglia rispettivamente di 1,00 € e di 15.000,00 €, per i due conti già menzionati».
L’art. 28, comma 3, del Reg. Consob n. 11522 del 1998 stabiliva che «3. Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l’investitore appena le operazioni in strumenti derivati e in warrant da lui disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50°/o del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l’esecuzione delle operazioni. Il valore di riferimento di tali mezzi si ridetermina in occasione della comunicazione all’investitore della perdita, nonché in caso di versamenti o prelievi. Il nuovo valore di riferimento è prontamente comunicato all’investitore. In caso di versamenti o prelievi è comunque comunicato all’investitore il risultato fino ad allora conseguito».
Per il Collegio, «l’obbligo informativo dell’intermediario è ampio e mobile, ossia esso si concretizza con riferimento non solo al capitale iniziale, ma – come appare dalla dizione della riportata prescrizione (per quanto non del tutto chiara) – anche con riguardo alle perdite effettive o potenziali, già subite, e con riferimento a quelle calcolate in rapporto ai versamenti o prelievi dell’investitore».
La Suprema Corte ha affermato il principio di diritto e accolto il motivo di ricorso.