Per il reato di riciclaggio basta l’accettazione del rischio della provenienza delittuosa del denaro ricevuto
Massima Giurisprudenziale
Nel delitto di riciclaggio l’elemento soggettivo può essere integrato anche dal dolo eventuale quando l’agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito.
Integra di per sé un autonomo atto di riciclaggio qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato.
Le sentenze del giudice tributario (e quelle del giudice amministrativo in genere) non sono vincolanti per il giudice penale ma vanno valutate ai fini della prova del fatto in esse accertato.
Decisione: Sentenza n. 56633/2018 Cassazione Penale – Sezione II
Classificazione: Penale, Tributario
Massima:
Integra di per sé un autonomo atto di riciclaggio, essendo il reato di cui all’art. 648-bis codice penale a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato, ed acceso presso un differente istituto di credito.
Nel delitto di riciclaggio, come nel delitto di ricettazione, l’elemento soggettivo può essere integrato anche dal dolo eventuale quando l’agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito.
Le sentenze del giudice tributario (e quelle del giudice amministrativo in genere) non sono vincolanti per il giudice penale in quanto, nel vigente ordinamento processuale, l’art. 238-bis del codice di procedura penale si limita a consentire l’acquisizione in dibattimento di sentenze (non necessariamente solo penali) divenute irrevocabili, ma dispone che esse siano valutate a norma dell’art. 187 e art. 192, comma 3, stesso codice, ai fini della prova del fatto in esse accertato.
Osservazioni.
Il caso riguardava reati tributari di omessa dichiarazione e di emissione di fatture false.
Per le operazioni era sttaa costituita una società all’estero, e la difesa aveva osservato che mancava il tipico effetto dissimulatorio, perché i trasferimenti di denaro erano stati fatti alla luce del sole attraverso bonifici bancari tracciabili, e che essendo stai i trasferimenti “estero su estero” non sussisteva la giurisdizione del giudice italiano.
La Suprema Corte censura l’operato della Corte di Appello e annulla la sentenza impugnata limitatamente ad alcuni capi, rinviando ad altra sezione della Corte di Appello in diversa composizione per un nuovo esame.
Giurisprudenza rilevante.
Cass. 43881/2014
Cass. 8330/2013
Cass. 10210/2011
Cass. 8382/2008
Cass. 3348/2003
Disposizioni rilevanti.
Codice di procedura penale
Art. 238-bis – Sentenze irrevocabili
1. Fermo quanto previsto dall’articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3.
Codice penale
Art. 648-bis – Riciclaggio
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro 25.000.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.
DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74
Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
Art. 5 – Omessa dichiarazione
1. E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-bis. E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.
2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.
Art. 8 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
1. E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148. 4