PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ORDINAMENTO PENALE

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, tre decreti legislativi che, in attuazione della legge delega per la riforma del Codice penale, del Codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario (legge 23 giugno 2017, n. 103), introducono disposizioni volte a modificare l’ordinamento penitenziario, alla revisione della disciplina del casellario giudiziale e all’armonizzazione della disciplina delle spese di giustizia funzionali alle operazioni di intercettazione.

Di seguito i punti principali dei provvedimenti approvati.

1.Ordinamento penitenziario

Riforma dell’ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103

Il decreto introduce disposizioni volte a modificare l’ordinamento penitenziario. Il Governo, in seguito al parere negativo espresso dalle Commissioni parlamentari competenti su alcuni articoli del precedente decreto, varato in esame preliminare da ultimo lo scorso 16 marzo, ha ritenuto opportuno intervenire con una revisione e riscrittura del testo, in modo da tenere conto delle indicazioni espresse dal Parlamento.

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2.Casellario giudiziale

Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103

Il decreto adegua la disciplina del casellario alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale e nel diritto dell’Unione europea in materia di protezione dei dati personali, con l’obiettivo della semplificazione del procedimento e della riduzione degli adempimenti amministrativi.

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3.Spese per le operazioni di intercettazione

Disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione, in attuazione dell’articolo 1, comma 91, della legge 23 giugno 2017, n. 103

Il decreto interviene in materia di liquidazione delle spese di intercettazione, anche al fine di velocizzare le operazioni di pagamento. In particolare, chiarisce che la competenza di emettere il decreto con il quale vengono liquidate le spese sia del magistrato dell’ufficio del pubblico ministero che ha eseguito o richiesto l’autorizzazione a disporre le intercettazioni.

 

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