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Da domenica 6 aprile scatta l’obbligo di produrre un certificato penale che il datore di lavoro dovrà richiedere a chi è a contatto con bambini e adolescenti. La norma emanata in attuazione di una Direttiva Comunitaria relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile è contenuta nel Decreto legislativo 39 del 4 marzo 2014 e investe tutte le organizzazioni che impiegano personale le cui mansioni comportino contatti diretti e regolari con minori. Qualunque datore di lavoro che impiega una persona per lo svolgimento di attività professionali o volontarie che comportino contatti diretti e regolari con minori deve richiedere al lavoratore il certificato penale del casellario giudiziale. Se non lo richiede, il datore di lavoro è soggetto a una sanzione, ossia al pagamento di una somma da 10.000 a 15.000 euro.

Tuttavia, l’obbligo del certificato del casellario giudiziale scatta solo di fronte alla stipula di un contratto di lavoro e non dove ci si avvalga di forme di collaborazione. “Il decreto legislativo n. 39 del 2014 – si legge nella circolare del ministero – che attua una direttiva dell’Unione europea – n. 93 del 2011 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile prescrive che il ‘soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori’ deve richiedere, prima di stipulare il contratto di lavoro e quindi prima dell’assunzione al lavoro, il certificato del casellario giudiziale della persona da impiegare, ‘al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori”. Ad esempio, per docenti e bidelli sarà necessario il certificato. Mentre, non riguarda direttamente il mondo del volontariato in quanto i volontari non dovranno produrlo perché la disciplina riguarda chi ha un contratto di lavoro.

 

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 39
Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051) (GU n.68 del 22-3-2014)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 06/04/2014

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di lotta contro l’abuso e
lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che
sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante
approvazione del testo definitivo del codice penale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, recante il testo unico sul casellario giudiziale;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti
dell’Unione europea – Legge di delegazione europea, ed in
particolare, l’Allegato B;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 21 novembre 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica e ritenuto di accogliere la
condizione espressa dalla 2ª Commissione permanente della Camera e di
accogliere parzialmente le osservazioni formulate dalla 2ª
Commissione permanente del Senato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 febbraio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari
esteri e dell’economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante la
approvazione del testo definitivo del Codice penale

1. All’articolo 602-ter del codice penale, dopo il settimo comma,
sono aggiunti i seguenti:
«Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quater.1. e 600-quinquies, la pena e’ aumentata.
a) se il reato e’ commesso da piu’ persone riunite;
b) se il reato e’ commesso da persona che fa parte di
un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attivita’;
c) se il reato e’ commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva
al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio
grave.
Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono
aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli
stessi siano compiuti con l’utilizzo di mezzi atti ad impedire
l’identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.».
2. All’articolo 609-ter del codice penale, al primo comma, dopo il
numero 5-quater) sono aggiunti i seguenti:
«5-quinquies) se il reato e’ commesso da persona che fa parte di
un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attivita’;
5-sexies) se il reato e’ commesso con violenze gravi o se dal
fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un
pregiudizio grave.».
3. All’articolo 609-quinquies del codice penale, dopo il secondo
comma, e’ aggiunto il seguente:
«La pena e’ aumentata.
a) se il reato e’ commesso da piu’ persone riunite;
b) se il reato e’ commesso da persona che fa parte di
un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attivita’;
c) se il reato e’ commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva
al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio
grave.».
4. Dopo l’articolo 609-undecies del codice penale e’ inserito il
seguente:

«Art. 609-duodecies

Circostanze aggravanti

Le pene per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater,
609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, sono aumentate in misura
non eccedente la meta’ nei casi in cui gli stessi siano compiuti con
l’utilizzo di mezzi atti ad impedire l’identificazione dei dati di
accesso alle reti telematiche.».

 

Art. 2

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, e sanzioni per il datore di lavoro
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.
313, dopo l’articolo 25 e’ inserito il seguente:

«Art. 25-bis

Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di
lavoro

1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui
all’articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda
impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attivita’
professionali o attivita’ volontarie organizzate che comportino
contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare
l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli
600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice
penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio
di attivita’ che comportino contatti diretti e regolari con minori.».
2. Il datore di lavoro che non adempie all’obbligo di cui
all’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre, n. 313, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.
Art. 3

Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
disciplina della responsabilita’ amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa’ e delle associazioni anche prive di
personalita’ giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300

1. Al comma 1, lettera c), dell’articolo 25-quinquies del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole «600-quater.1,»
sono inserite le seguenti: «nonche’ per il delitto di cui
all’articolo 609-undecies».

 

Art. 4

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 447, recante la approvazione del codice di procedura
penale

1. All’articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1,
lettera f-bis), dopo le parole: «del medesimo codice», e’ aggiunto il
seguente periodo: «, nonche’ dall’art. 609-undecies».
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 62 del codice di procedura penale
e’ aggiunto il seguente:
«2. Il divieto si estende alle dichiarazioni, comunque
inutilizzabili, rese dall’imputato nel corso di programmi terapeutici
diretti a ridurre il rischio che questi commetta delitti sessuali a
danno di minori.».
Art. 5

Copertura finanziaria

1. All’attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge
si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 4 marzo 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Mogherini, Ministro degli affari
esteri

Padoan, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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