Così, la Corte dei Conti ha reso note le motivazioni confermando le contestazioni inerenti al bilancio comunale 2010 e agli infelici “aggiustamenti” per rispettare formalmente il Patto di stabilità che invece era stato sforato. Tutti gli imputati sono stati condannati a pagare. Il danno erariale quantificato dalla Corte ammonta a 7 milioni 624.210,41 euro. La cifra è stata ripartita secondo quanto già proposto dal pubblico ministero dott. Croci (in realtà il pm aveva ipotizzato un danno per 10 milioni): il 60% (poco più di 4,5 milioni) dovrà essere pagato dall’ex sindaco Piercarlo Fabbio, dall’ex assessore alle Finanze, Luciano Vandon e dall’ex ragioniere capo Carlo Alberto Ravazzano; il 30% (2,3 milioni) dai sei ex assessori coinvolti e il 10% (760 mila euro) da 23 consiglieri che votarono il consuntivo 2010.
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Nell’ordinamento giuridico italiano è detto danno erariale il danno sofferto dallo Stato o da un altro ente pubblico in ragione della condotta dolosa o gravemente colposa causata dall’azione o omissione di un soggetto che agisce per conto della pubblica amministrazione in quanto appartenente ad un apparato pubblico, funzionario, dipendente o, comunque, inserito in un suo apparato organizzativo o da questo comunque incaricato.
Le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità sono attualmente previste all’articolo 1, commi 119 e 120 della L. 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011). Il comma 119 reca misure di carattere sanzionatorio che prevedono, a carico dell’ente inadempiente, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza:
a) la riduzione dei trasferimenti erariali dovuti agli enti locali in misura pari allo scostamento tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato. La riduzione è effettuata con decreto del Ministro dell’interno, a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all’onere di ammortamento dei mutui. In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto già erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi.
b) il divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio.
c) il divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti. La Circolare n. 11 chiarisce che costituisce operazione di indebitamento il leasing finanziario quando l’ente non ha la facoltà, ma l’obbligo, di riscattare il bene al termine del contratto.
d) il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, anche con riguardo ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della citata disposizione.
e) la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza indicati nell’articolo 82 del TUEL (decreto legislativo n. 267 del 2000), che vengono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 (comma 120).