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TAR Toscana con Sentenza n. 131 del 22 gennaio 2014 esplicita in modo chiaro che: nel caso di richiesta di uno spazio per la sosta personalizzato, ubicato all’interno della ZTL, gli unici requisiti da valutare sono indicati nell’art 381 del Regolamento attuativo del codice della strada e in eventuali disposizioni contenute nei regolamenti comunali. Sottolineando che, non esiste nessuna norma che in via astratta o generale, subordini tale concessione alla valutazione in base al parametro della capacità di deambulazione oltre i 50 metri. Infatti, l’art. 381 del Reg. cds subordina la concessione dello spazio ad personam, al parametro della impedita capacità di deambulazione o alla deambulazione sensibilmente ridotta, e nei casi in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità. Quindi le Amministrazioni locali, a seguito della richiesta, devono verificare i requisiti posti a base della domanda sulla base della documentazione medica prodotta e della valutazione concreta delle condizioni fisiche, e ponderare il bilanciamento tra l’interesse pubblico e l’interesse privato, essendo il primo connesso in generale alla carenza di parcheggi e alla necessità di agevolare la viabilità soprattutto nei centri storici e il secondo alla esigenza di tutela della mobilità del soggetto disabile.

Tratto dalla ” Rivista Giuridica della Circolazione e dei Trasporti” consultabile su www.ambientediritto.it area abbonati

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