5 minuti

Onere della prova per i pagamenti e imputazione a debiti determinati.

Massima Giurisprudenziale

Il creditore che agisce per il pagamento ha l’onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l’eccepisca.

L’onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore.

In caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all’atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l’adesione del creditore, è giuridicamente inefficace.

Decisione: Ordinanza n. 21512/2019 Cassazione Civile – Sezione 2

Classificazione: Civile

Massima:

In funzione del cd. principio di prossimità della prova il creditore può limitarsi a provare l’esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell’adempimento; ma qualora costui offra la relativa dimostrazione, l’onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo torna a carico del creditore. Infatti “Il creditore che agisce per il pagamento ha l’onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l’eccepisca. L’onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all’atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l’adesione del creditore, è giuridicamente inefficace.

Osservazioni.

La Suprema Corte ha affrontato il caso del cliente di un professionista, il quale aveva richiesto l’emissione di un decreto ingiuntivo al quale si era opposto il cliente, deducendo di aver già saldato quanto dovuto.

Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione, ma il giudice di appello la accoglieva, e il professionista ricorreva quindi in Cassazione, lamentando che il Giudice di appello avrebbe operato una illecita inversione dell’onere della prova, ponendo a carico del creditore la dimostrazione del mancato pagamento del credito.

Il Collegio ricorda che il creditore può limitarsi a provare l’esistenza del credito, e spetta al debitore la prova dell’adempimento; ma qualora costui offra la relativa dimostrazione, l’onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo torna a carico del creditore.

La Cassazione conferma la decisione del giudice di appello, il quale aveva valorizzato la prova, fornita dal debitore attraverso prove testimoniali (la cui censura non era stata tempestivamente eccepita), del fatto estintivo del debito, rappresentato dal relativo pagamento, mentre il creditore non aveva indicato alcun elemento di prova in senso contrario (cioè che si riferisse a diverso titolo).

 

Giurisprudenza rilevante.

Cass. SS.UU. 13533/2001
Cass. 6217/2016
Cass. 24837/2014
Cass. 19527/2012

 

Disposizioni rilevanti.

Codice Civile

Art. 1218 – Responsabilità del debitore

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Art. 1453 – Risolubilità del contratto per inadempimento

Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento; ma non può più chiedersi l’adempimento quando è stata domandata la risoluzione.

Dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.

Art. 2697 – Onere della prova

Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.

Lascia un commento