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OGM: DIVIETO DI COLTIVAZIONE, INTRODOTTO IL REATO dall’art.4 D.L.n.91/2014 (c.d. Omnibus). – QUOTIDIANO LEGALE
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OGM: DIVIETO DI COLTIVAZIONE, INTRODOTTO IL REATO dall’art.4 D.L.n.91/2014 (c.d. Omnibus).

Ogm Organismi Geneticamente Modificati

Il comma che vieta la coltivazione degli Ogm in Italia, introducendo nuove norme al sistema penale (pene previste:  carcere da 6 mesi a 3 anni e multe da 10 mila a 30 mila euro),  è stato aggiunto dall’art. 4 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche’ per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (GU n.144 del 24-6-2014)”

Art. 4.  (Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP)”

8. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque viola i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in via cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, e’ punito con la reclusione da 6 mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000. L’autore del delitto di cui al presente comma e’ tenuto altresi’ a rimuovere, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del competente organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, le coltivazioni di sementi vietate ed alla realizzazione delle misure di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalita’ definiti dalla regione competente per territorio.

Con l’ art. 4 comma 8 del decreto legge n. 91/2014,  per la prima volta è stato introdotto nel nostro ordinamento una specifica fattispecie di norma  penale per punire la violazione del divieto di coltivare Ogm sul territorio italiano. E’ bene specificare che non si tratta di un divieto assoluto (da tanti auspicato) ma di una costrizione operante solo per gli OGM non coltivabili ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare)

Inoltre, con l’introduzione del “reato di coltivazione di Ogm”,  saranno probabilmente demandate alle Regioni i compiti di definire nell’ambito del proprio territorio, sulla base dei rilievi effettuati dagli organi di polizia giudiziaria, le modalità e i tempi e misure che il trasgressore dovrà adottare a proprie spese per rimuovere le coltivazioni vietate.

Così, da una parte il Governo italiano sembra aver deciso di opporre una chiara resistenza all’introduzione di OGM, dall’altra gli Stati membri all’Unione Europea non possono vietare sul rispettivo territorio una coltura geneticamente modificata che ha ricevuto il via libera dall’Efsa (l’autorità europea per la sicurezza alimentare) e dell’Ue, a meno di non si “invochino nuovi elementi scientifici” è stato questo l’elemento chiave delle sentenze (da ultimo il TAR Lazio) che ha consentito all’Italia di bloccare la coltivazione  del  mais Mon 810. La procedura di autorizzazione alla messa a coltura di un Ogm, quindi, continuerà a dipendere esclusivamente dall’Unione Europea e  dalle valutazioni dell’Efsa, gli Stati membri avranno la possibilità di vietare la coltivazione di un Ogm sull’intero suolo nazionale, o su parte di esso, per ragioni di ordine pubblico e gestione del territorio  come ad esempio  ragioni di pianificazione urbanistica, obiettivi di politica agricola, destinazione del suolo o ancora ragioni di politica pubblica. Alla Commissione Europea resta il controllo e l’eventuale mediazione tra i Paesi UE e le richieste di introduzione di Ogm da parte delle multinazionali biotech, ma l’ultima parola sulla decisione di permettere o vietare la coltivazione “non autorizzate” spetterà sempre ai singoli Stati membri ed in tal caso l’Italia sembra aver seguito l’orientamento contrario alla coltivazione sul territorio degli  OGM.

In conclusione, una delle poche garanzie che possiamo avere per non mangiare OGM (autorizzato o meno) continua ad essere l’obbligo nell’etichettatura  (attualmente non imposto dall’UE) di evidenziare anche le minime traccie di qualsiasi prodotto OGM, permettendo, liberamente, ai consumatori la scelta di cosa mangiare.

 

Approfondimenti:

AGRICOLTURA E ZOOTECNICA – OGM – DM 12 luglio 2013 – Misure urgenti concernenti la coltivazione di mais geneticamente modificato MON 810 – Misura d’emergenza ex art. 34 reg. CE 1829/2003 – Misura di coesistenza ex art. 26 dir. 18/2001/CE – Inconfigurabilità – Autorizzazione rilasciata nel 1998 alla Monsanto – EFSA – Rischio ambientale – Situazione di concreto ed attuale pericolo – DM 12 luglio 2013 – Principio di precauzione.

 

AGRICOLTURA E ZOOTECNICA – OGM – DM 12 luglio 2013 – Misure urgenti concernenti la coltivazione di mais geneticamente modificato MON 810 – Principio di precauzione – Moratoria – Art. 34 reg. CE 1829/2003 – Discriminazione delle imprese italiane rispetto alle imprese estere – Inconfigurabilità.

 

Legislazione: OGM

 

 

 

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