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DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 28 

Attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 del  Parlamento  europeo  e del  Consiglio,  del  25  novembre   2020,   relativa   alle   azioni
rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE. (23G00036) 

(GU n.70 del 23-3-2023)

 

 Vigente al: 7-4-2023

 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»,  e,  in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti normativi dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
2021», e, in particolare, l'allegato A, numero 7; 
  Vista la direttiva (UE) 2020/1828  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative
a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che  abroga  la
direttiva 2009/22/CE; 
  Visto il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante «Codice di
procedura civile»; 
  Visto il decreto  legislativo  27  giugno  2003,  n.  168,  recante
«Istituzione  di  Sezioni  specializzate  in  materia  di  proprieta'
industriale ed intellettuale presso tribunali e  corti  d'appello,  a
norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273»; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2005,  n.  206,  recante
«Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della  legge  29  luglio
2003, n. 229»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2010,  n.  28,   recante
«Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009,  n.  69,  in
materia  di   mediazione   finalizzata   alla   conciliazione   delle
controversie civili e commerciali»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 9 dicembre 2022; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 marzo 2023; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR, del Ministro  delle  imprese  e  del
made in Italy e del Ministro  della  giustizia,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale  e
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
      Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 
 
  1. Alla parte V del decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.  206,
dopo il titolo II e' inserito il seguente: 
 
                            «Titolo II.1 
     AZIONI RAPPRESENTATIVE A TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI 
                           DEI CONSUMATORI 
 
                            Art. 140-ter 
    Disposizioni generali: definizioni ed ambito di applicazione 
 
  1. Ai fini del presente titolo, si intende per: 
    a) consumatore: la persona fisica, di cui all'articolo  3,  comma
1, lettera a); 
    b) professionista: qualsiasi  persona  fisica  o  giuridica  che,
indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto  pubblico  o
privato, agisce, anche tramite un altro soggetto  che  opera  in  suo
nome o per suo  conto,  per  fini  relativi  alla  propria  attivita'
commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale; 
    c) interessi collettivi dei  consumatori:  gli  interessi  di  un
numero di consumatori che sono stati o potrebbero essere  danneggiati
da una violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies; 
    d)  ente  legittimato:  gli   enti   disciplinati   dall'articolo
140-quater,  nonche'  gli  enti  iscritti  nell'elenco  elaborato   e
pubblicato  dalla  Commissione  europea  ai  sensi  dell'articolo  5,
paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020; 
    e)  azione  rappresentativa:  un'azione  per  la   tutela   degli
interessi collettivi dei consumatori promossa, nelle materie  di  cui
all'allegato II-septies, da  un  ente  legittimato  in  quanto  parte
ricorrente per conto dei consumatori  e  finalizzata  a  ottenere  un
provvedimento inibitorio o un provvedimento compensativo; 
    f) azione rappresentativa  nazionale:  un'azione  rappresentativa
promossa, nelle materie di cui all'allegato  II-septies,  innanzi  al
giudice italiano da un'associazione dei consumatori  e  degli  utenti
inserita nell'elenco di cui  all'articolo  137  ovvero  da  organismi
pubblici indipendenti nazionali; 
    g)    azione    rappresentativa    transfrontaliera:    un'azione
rappresentativa  promossa,  nelle   materie   di   cui   all'allegato
II-septies,  innanzi  al  giudice  italiano  da  uno  o   piu'   enti
legittimati di altri Stati membri  ed  inseriti  nell'elenco  di  cui
all'articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE)  2020/1828
del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre  2020,  ovvero
un'azione rappresentativa intentata in un altro Stato  membro  da  un
ente  legittimato  ai  sensi   dell'articolo   140-quinquies,   anche
unitamente ad altri enti legittimati di diversi Stati membri; 
    h) provvedimento compensativo: una misura rivolta a rimediare  al
pregiudizio subito dal consumatore, anche attraverso il pagamento  di
una somma di denaro, la riparazione, la  sostituzione,  la  riduzione
del prezzo, la risoluzione del contratto o  il  rimborso  del  prezzo
pagato,  secondo  quanto   previsto   dalle   disposizioni   di   cui
all'allegato II-septies; 
    i) provvedimento inibitorio: un provvedimento  con  il  quale  il
giudice ordina la cessazione  o  il  divieto  di  reiterazione  della
condotta omissiva o commissiva posta in essere  in  violazione  delle
disposizioni di cui all'allegato II-septies e ordina la pubblicazione
del provvedimento, integralmente  o  per  estratto,  su  uno  o  piu'
quotidiani a diffusione nazionale o locale ovvero la pubblicazione di
una rettifica. 
  2. Le disposizioni di cui al  presente  titolo  si  applicano  alle
azioni rappresentative promosse nei confronti di  professionisti  per
violazioni delle disposizioni di  cui  all'allegato  II-septies,  che
ledono o possono ledere interessi  collettivi  dei  consumatori.  Nel
caso previsto dal primo periodo, gli  enti  legittimati  non  possono
agire con l'azione di classe prevista dal titolo VIII-bis  del  libro
IV  del  codice  di  procedura  civile.  Restano   fermi   i   rimedi
contrattuali ed extracontrattuali  comunque  previsti  a  favore  dei
consumatori. 
  3. L'azione  rappresentativa  puo'  essere  promossa  anche  se  le
violazioni sono cessate. 
  4.  La  cessazione  delle  violazioni   intervenuta   prima   della
conclusione dell'azione rappresentativa non determina  la  cessazione
della materia del contendere. 
 
                           Art. 140-quater 
                       Legittimazione ad agire 
 
  1.  Le  associazioni  dei  consumatori  e  degli  utenti   inserite
nell'elenco  di  cui  all'articolo  137,   gli   organismi   pubblici
indipendenti  nazionali  di  cui  all'articolo  3,  numero  6),   del
regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio del
12 dicembre 2017, che facciano richiesta di essere legittimati e  gli
enti designati in  un  altro  Stato  membro  e  iscritti  nell'elenco
elaborato  e  pubblicato   dalla   Commissione   europea   ai   sensi
dell'articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828
del Parlamento europeo e del Consiglio del  25  novembre  2020,  sono
legittimati   a   proporre   le   azioni   rappresentative   previste
dall'articolo 140-ter, comma 2, primo  periodo,  innanzi  al  giudice
italiano. 
  2. Gli enti previsti dall'articolo 140-quinquies,  compresi  quelli
che rappresentano consumatori di  piu'  di  uno  Stato  membro,  sono
legittimati   a   proporre   le   azioni   rappresentative   previste
dall'articolo 140-ter, comma 2,  primo  periodo,  negli  altri  Stati
membri. 
 
                         Art. 140-quinquies 
 Enti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere 
 
  1. Nell'elenco previsto dall'articolo 137 e' istituita una  sezione
speciale, nella quale sono iscritti gli enti e  le  associazioni  dei
consumatori  e   degli   utenti   legittimati   a   proporre   azioni
rappresentative transfrontaliere. 
  2. Possono essere iscritti nella sezione speciale di cui al comma 1
gli  enti  che  ne  fanno  richiesta  e  le   associazioni   iscritte
nell'elenco previsto dall'articolo 137 che lo richiedono, purche'  in
possesso dei seguenti requisiti: 
    a) avvenuta costituzione,  per  atto  pubblico  o  per  scrittura
privata autenticata, e dimostrazione di attivita' pubblica  effettiva
a tutela degli interessi dei consumatori nei dodici  mesi  precedenti
la richiesta di iscrizione; 
    b) possesso di uno statuto che preveda come scopo la  tutela  dei
consumatori,  nelle  materie  di  cui  all'allegato   II-septies,   e
l'assenza di fine di lucro; 
    c)  non  essere  assoggettati  a  procedure  per  la  regolazione
dell'insolvenza; 
    d) previsione nello statuto di regole, anche riferite alle  cause
di incompatibilita' relative  ai  rappresentanti  legali,  idonee  ad
assicurare l'indipendenza dell'associazione e l'assenza di  influenza
da parte di persone diverse dai consumatori e in particolare da parte
di professionisti che hanno un interesse economico a intentare azioni
rappresentative, nonche' misure idonee  a  prevenire  e  a  risolvere
conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra l'associazione, i
suoi finanziatori e gli interessi dei consumatori; 
    e) previsione della nomina di un organo di controllo, che  vigila
sul  rispetto  dei  principi  di  indipendenza  e  delle  misure   di
prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi e  al  quale  si
applica l'articolo 30, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto  legislativo  3
luglio 2017, n. 117, in quanto compatibile; 
    f) rendere pubblico sul proprio sito  internet  e  con  eventuali
altri mezzi  appropriati  lo  statuto  e  una  sintetica  descrizione
dell'attivita'  svolta,  redatta  in   un   linguaggio   semplice   e
comprensibile, comprensiva delle informazioni relative  alla  propria
costituzione,  all'oggetto  sociale,   all'attivita'   effettivamente
svolta a tutela degli interessi dei consumatori, all'iscrizione nella
sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo 137, all'inesistenza
di procedure per la regolazione  dell'insolvenza  aperte  nei  propri
confronti, alla propria indipendenza, nonche' di  informazioni  sulle
proprie fonti di finanziamento. 
  3. Possono essere designati come enti legittimati a proporre azioni
rappresentative  transfrontaliere  anche   gli   organismi   pubblici
indipendenti  nazionali  di  cui  all'articolo  3,  numero  6),   del
regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio del
12 dicembre 2017, che facciano richiesta di essere legittimati. 
  4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy  sono
stabilite le modalita' con le quali la sezione  speciale  di  cui  al
comma 1 e' resa pubblica, nonche' le procedure per  la  presentazione
della richiesta  di  iscrizione  e  della  documentazione  idonea  ad
attestare  il  possesso,  in  capo  agli  enti  e  alle  associazioni
richiedenti, dei requisiti di cui al comma 2. 
 
                           Art. 140-sexies 
         Comunicazione degli enti legittimati e monitoraggio 
 
  1. Entro il 26 dicembre 2023 il Ministero delle imprese e del  made
in Italy  comunica  alla  Commissione  europea  l'elenco  degli  enti
legittimati  ad  esperire  le  azioni  rappresentative  nazionali   e
transfrontaliere, comprensivo della denominazione e, ove applicabile,
dell'oggetto sociale. Il Ministero delle imprese e del made in  Italy
rende pubblico l'elenco tramite il proprio sito istituzionale, il cui
indirizzo  internet  e'  reso  noto  alla  Commissione  europea.   Il
Ministero delle imprese e del made in  Italy  comunica  le  modifiche
intervenute successivamente. 
  2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy  verifica  almeno
ogni cinque anni la permanenza, in capo agli enti di cui alla sezione
speciale prevista dall'articolo 140-quinquies, comma 1, dei requisiti
di  cui  all'articolo   140-quinquies,   comma   2,   disponendo   la
cancellazione dell'ente che non risulta in possesso di uno o piu'  di
tali requisiti. 
  3. Se uno Stato membro o la Commissione europea solleva riserve  in
ordine   al   possesso   dei   requisiti    previsti    dall'articolo
140-quinquies,  commi  1  e  2,  da  parte  di  un  ente  legittimato
all'esperimento  di  azioni  rappresentative   transfrontaliere,   il
Ministero  delle  imprese  e  del  made  in  Italy  ne  verifica   la
sussistenza. Il Ministero delle imprese e del made in  Italy  dispone
la cancellazione dalla sezione speciale dell'articolo  137  dell'ente
che non risulta in possesso di uno  o  piu'  di  tali  requisiti.  Il
procedimento e' disciplinato dal decreto del Ministero delle  imprese
e del made in Italy previsto dall'articolo 140-quinquies, comma 4. 
  4. Il Ministero delle imprese e del made in  Italy  e'  individuato
quale punto di contatto con la Commissione europea ai fini di cui  al
comma 3. 
 
                          Art. 140-septies 
                       Azioni rappresentative 
 
  1. Le azioni rappresentative previste dal presente  titolo  possono
essere promosse dagli enti legittimati, senza bisogno di  mandato  da
parte dei consumatori  interessati,  al  fine  di  richiedere,  anche
cumulativamente,  l'adozione  dei  provvedimenti  inibitori  previsti
dall'articolo  140-octies  oppure  dei   provvedimenti   compensativi
previsti  dall'articolo  140-novies,  in  caso  di  violazione  delle
disposizioni di cui all'allegato II-septies. 
  2. Restano ferme le norme  in  materia  di  diritto  internazionale
privato,  in  particolare  relative  alla  giurisdizione  nonche'  al
riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia  civile  e
commerciale e alla legge applicabile alle  obbligazioni  contrattuali
ed extra-contrattuali. 
  3.  Se  la  violazione  delle  disposizioni  di  cui   all'allegato
II-septies lede o puo' ledere consumatori di  diversi  Stati  membri,
l'azione rappresentativa puo' essere proposta congiuntamente da  piu'
enti  legittimati  di  diversi  Stati  membri,  iscritti  nell'elenco
elaborato  e  pubblicato   dalla   Commissione   europea   ai   sensi
dell'articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828
del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020. 
  4. La domanda si propone con ricorso inderogabilmente davanti  alla
sezione specializzata in materia di impresa competente per  il  luogo
ove ha sede la parte resistente. Se e' convenuta una persona  fisica,
e' competente il giudice del luogo in cui la stessa ha la residenza o
il domicilio e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo  in  cui
ha la dimora. Se anche la dimora e'  sconosciuta,  e'  competente  il
giudice del luogo in cui ha sede l'ente ricorrente. 
  5. Nel ricorso l'ente legittimato indica gli elementi  necessari  a
determinare  il  gruppo  dei  consumatori   interessati   dall'azione
rappresentativa, la sussistenza  della  giurisdizione  e  il  diritto
applicabile, nonche' i finanziamenti dell'azione promossa, ricevuti o
promessi da parte di terzi. 
  6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, e'
pubblicato ai sensi dell'articolo 840-ter, secondo comma, del  codice
di procedura civile. 
  7. Il procedimento e' regolato dal  rito  semplificato  di  cui  al
libro secondo, titolo I, capo III-quater,  del  codice  di  procedura
civile,  in  quanto  compatibile.  Non  si  applica  il  primo  comma
dell'articolo 281-duodecies del codice di procedura civile.  In  ogni
caso, resta fermo il diritto  all'azione  individuale,  salvo  quanto
previsto  all'articolo  840-undecies,  nono  comma,  del  codice   di
procedura civile. Non e' ammesso  l'intervento  dei  terzi  ai  sensi
dell'articolo 105 del codice di procedura civile. Entro il termine di
trenta giorni dalla prima udienza, il tribunale decide con  ordinanza
sull'ammissibilita' della domanda, ma  puo'  sospendere  il  giudizio
quando  sui  fatti  rilevanti  ai  fini  del  decidere  e'  in  corso
un'istruttoria davanti a un'autorita' indipendente ovvero un giudizio
davanti al giudice amministrativo. Restano ferme le disposizioni  del
decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3. 
  8. La domanda e' inammissibile: 
    a) quando e' manifestamente infondata; 
    b) se e' priva degli elementi necessari ad individuare il  gruppo
dei consumatori interessati dall'azione rappresentativa; 
    c)  se  il  tribunale  non  ravvisa  l'omogeneita'  dei   diritti
individuali  per  cui  e'  richiesta  l'adozione  dei   provvedimenti
compensativi previsti dall'articolo 140-novies; 
    d) se, anche a seguito di contestazione  del  convenuto,  risulta
che l'ente  ricorrente  e'  privo  dei  requisiti  necessari  per  la
legittimazione all'azione; 
    e) quando l'azione e' promossa  in  conflitto  di  interessi,  in
particolare se risulta che il soggetto che ha finanziato l'azione  e'
concorrente del convenuto o dipende da quest'ultimo. In  questo  caso
il giudice solleva anche di ufficio la questione ed assegna  all'ente
ricorrente  un  termine  entro  cui   rifiutare   o   modificare   il
finanziamento; 
    f) se l'oggetto sociale dell'ente legittimato che ha proposto  la
domanda non giustifica l'esercizio dell'azione. 
  9. L'ordinanza che decide sull'ammissibilita' e' pubblicata, a cura
della  cancelleria,  nell'area  pubblica  del  portale  dei   servizi
telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, del codice  di
procedura civile, entro quindici giorni dalla pronuncia. 
  10. Quando l'inammissibilita' e' dichiarata a norma  del  comma  8,
lettera a), il ricorrente puo'  riproporre  l'azione  rappresentativa
quando si siano verificati  mutamenti  delle  circostanze  o  vengano
dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto. 
  11. Si applica l'articolo 840-ter,  settimo  e  ottavo  comma,  del
codice di procedura civile. 
 
                           Art. 140-octies 
                       Provvedimenti inibitori 
 
  1. Gli enti legittimati possono proporre azioni  rappresentative  a
tutela  degli  interessi  collettivi  dei  consumatori  per  ottenere
l'adozione di provvedimenti inibitori. 
  2. Il ricorso e' notificato al pubblico ministero. 
  3. Si applicano i commi dal quarto al quattordicesimo dell'articolo
840-quinquies del codice di procedura civile. 
  4. L'ente legittimato non e' onerato di provare la colpa o il  dolo
del professionista, ne' le perdite o i  danni  effettivi  subiti  dai
singoli consumatori interessati. 
  5. Quando ricorrono giusti motivi di urgenza, gli enti  legittimati
di cui al comma 1 possono chiedere in corso di causa un provvedimento
provvisorio teso a far cessare una condotta omissiva o commissiva o a
inibire la reiterazione di una condotta  che  appaia  costituire  una
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 140-ter,  comma  2.
Si applicano gli articoli 669-quater, primo, secondo e quarto  comma,
669-sexies, 669-octies, ottavo e nono comma, 669-decies, primo comma,
669-duodecies e 669-terdecies del codice di procedura civile. 
  6. Il provvedimento provvisorio perde efficacia se  la  domanda  di
provvedimento  inibitorio  e'  dichiarata  inammissibile,  anche   se
avverso l'ordinanza e' stato proposto reclamo, ovvero  rigettata  nel
merito con sentenza anche non passata in giudicato. 
  7.  Si  applicano  il  settimo  e  l'ottavo   comma   dell'articolo
840-sexiesdecies del codice di procedura civile. 
  8. In ogni caso l'azione di cui al presente  articolo  puo'  essere
proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni  dalla  data  in
cui gli enti legittimati abbiano richiesto al professionista, a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a  mezzo  posta
elettronica certificata o  altro  servizio  elettronico  di  recapito
certificato qualificato, la cessazione del comportamento lesivo degli
interessi dei consumatori e degli utenti. 
 
                           Art. 140-novies 
                     Provvedimenti compensativi 
 
  1. Gli enti legittimati possono proporre azioni  rappresentative  a
tutela degli interessi collettivi dei consumatori danneggiati da  una
violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies, al fine
di ottenere l'adozione di provvedimenti compensativi. 
  2. Fermo quanto previsto dall'articolo  140-septies,  si  applicano
gli   articoli   da   840-quater   a   840-terdecies   e   l'articolo
840-quinquiesdecies  del  codice  di  procedura  civile,  in   quanto
compatibili. Il giudice determina un contributo di modesta entita' ai
sensi dell'articolo 840-sexies, primo comma, lettera h),  del  codice
di procedura civile. E' esclusa l'applicazione del  terzo  comma  del
medesimo articolo 840-sexies. 
  3. In caso di soccombenza, il consumatore e' condannato al rimborso
delle spese a favore del resistente nel solo  caso  di  mala  fede  o
colpa grave. 
 
                           Art. 140-decies 
            Accordi di natura transattiva e conciliativa 
 
  1. Fino alla discussione orale della causa, l'ente legittimato e il
professionista possono depositare  congiuntamente  al  tribunale  una
proposta transattiva o conciliativa concernente la  domanda  proposta
ai sensi dell'articolo 140-novies. 
  2. Entro il medesimo termine  di  cui  al  comma  1  il  tribunale,
sentiti l'ente legittimato e  il  professionista,  puo'  invitarli  a
raggiungere una transazione concernente la domanda proposta ai  sensi
dell'articolo 140-novies entro un termine ragionevole. 
  3. Il tribunale verifica che la proposta transattiva o conciliativa
non  contrasti  con  norme  imperative  e  non  contenga  clausole  o
obbligazioni  non  eseguibili  tenuto  conto  dei  diritti  e   degli
interessi di  tutte  le  parti  e,  in  particolare,  di  quelli  dei
consumatori interessati. 
  4. Si applica l'articolo 185, terzo comma, del codice di  procedura
civile. 
  5. Si applica, altresi', l'articolo 840-quaterdecies del Codice  di
procedura civile in quanto compatibile. 
 
                          Art. 140-undecies 
              Informazioni sulle azioni rappresentative 
 
  1. Gli  enti  legittimati  a  esperire  le  azioni  rappresentative
indicano sul proprio sito web le  azioni  rappresentative  che  hanno
deciso di intentare, lo stato di avanzamento di quelle intentate e  i
relativi esiti, provvedendo a comunicare le medesime informazioni  al
Ministero delle imprese e del made  in  Italy  che  le  pubblica  sul
proprio sito istituzionale. 
 
                         Art. 140-duodecies 
    Interruzione della prescrizione e impedimento della decadenza 
 
  1. La prescrizione dei diritti dei consumatori tutelabili ai  sensi
dell'articolo 140-novies e' interrotta, ai sensi degli articoli  2943
e 2945 del codice civile, dal deposito del ricorso  introduttivo  dei
procedimenti previsti dagli articoli 140-octies e 140-novies,  sempre
che il ricorso  stesso  sia  notificato  al  resistente  nel  termine
assegnato dal giudice. Dalla data del deposito dell'atto introduttivo
sono  altresi'  impedite  le  decadenze   previste   a   carico   dei
consumatori. 
 
                         Art. 140-terdecies 
                   Misure di coercizione indiretta 
 
  1.  Con  il  provvedimento  che  definisce  il  giudizio   di   cui
all'articolo 140-octies, nonche' con il  provvedimento  previsto  dal
comma 5 del medesimo articolo 140-octies, il giudice fissa un termine
per l'adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda  della
parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il
pagamento di una somma di denaro da 1.000 euro a 5.000 euro, per ogni
inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla  gravita'  del
fatto tenuto conto della gravita' e della  durata  della  violazione.
Tali  somme  sono  versate  ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnate nella misura del  50  per
cento al Ministero della giustizia per il potenziamento degli  uffici
e degli altri servizi istituzionali e per la restante  quota  del  50
per cento al Ministero delle imprese e  del  made  in  Italy  per  il
miglioramento delle  attivita'  di  tenuta  della  sezione  istituita
dall'articolo 140-quinquies. 
 
                        Art. 140-quaterdecies 
                       Spese del procedimento 
 
  1.  Il  contributo  unificato  e'  dovuto  nella  misura   di   cui
all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, ridotta alla meta'. Non si applica l'articolo
13, comma 1-ter, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica
n. 115 del 2002.». 
  2. Dopo l'allegato II-sexies al citato decreto legislativo  n.  206
del 2005 e' aggiunto l'Allegato II-septies, di cui all'allegato A  al
presente decreto. 
                               Art. 2 
 
        Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 
 
  1. All'articolo 5, comma 6, lettera h), del decreto  legislativo  4
marzo 2010, n. 28, le parole: «all'articolo 37» sono sostituite dalle
seguenti: «agli articoli 37 e 140-octies». 
                               Art. 3 
 
       Modifiche al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 
 
  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 giugno 2003,
n. 168, dopo la lettera  d-bis)  e'  aggiunta  la  seguente:  «d-ter)
controversie  di  cui  alla  parte  V,  titolo  II.1,   del   decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206.». 
                               Art. 4 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  a  decorrere
dal 25 giugno 2023. 
  2. L'articolo 140-duodecies del  decreto  legislativo  6  settembre
2005, n. 206, si applica alle azioni volte ad ottenere  provvedimenti
compensativi relative a violazioni  verificatesi  a  partire  dal  25
giugno 2023. 
  3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy,  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  e'
stabilito  l'adeguamento  dell'allegato  II-septies  alle   modifiche
dell'allegato I alla direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento  europeo
e del Consiglio del 25 novembre 2020. 
  4. Ogni rinvio all'elenco  di  cui  all'articolo  137  del  decreto
legislativo n. 206 del 2005, effettuato da norme di rango primario  e
secondario, deve intendersi esteso alla  sezione  speciale  istituita
dall'articolo 140-quinquies, comma 1, del medesimo  decreto  solo  se
espressamente previsto. 
                               Art. 5 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli  adempimenti  previsti
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e  strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo  a  chiunque  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 10 marzo 2023 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Fitto,  Ministro  per  gli   affari
                                  europei, il Sud,  le  politiche  di
                                  coesione e il PNRR 
 
                                  Urso, Ministro delle imprese e  del
                                  made in Italy 
 
                                  Nordio, Ministro della giustizia 
 
                                  Tajani,   Ministro   degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
                                                           Allegato A 
 
                                                (articolo 1, comma 2) 
 
                        «Allegato II-septies 
 
    1) Articoli da 114 a 127  del  decreto  legislativo  6  settembre
2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a  norma  dell'articolo  7
della legge 29 luglio 2003, n. 229» in cui sono confluite le norme di
cui al DPR 24 maggio 1988, n. 224,  di  recepimento  della  direttiva
85/374/CEE  del  Consiglio,  del  25   luglio   1985,   relativa   al
ravvicinamento  delle  disposizioni  legislative,   regolamentari   e
amministrative degli Stati membri in materia di  responsabilita'  per
danno da prodotti difettosi. 
    2) Articoli da 33 a 38 del decreto legislativo 6 settembre  2005,
n. 206, recante «Codice del consumo, a norma  dell'articolo  7  della
legge 29 luglio 2003, n. 229» in cui sono confluite  le  disposizioni
di cui alla legge 6  febbraio  1996,  n.  52,  di  recepimento  della
direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente  le
clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. 
    3) Regolamento (CE) 1997/2027 del Consiglio, del 9 ottobre  1997,
sulla responsabilita' del vettore aereo con riferimento al  trasporto
aereo dei passeggeri e dei loro bagagli. 
    4) Articoli da 13 a 17 del decreto legislativo 6 settembre  2005,
n. 206, recante «Codice del consumo, a norma  dell'articolo  7  della
legge 29 luglio 2003, n. 229» in cui sono confluite  le  disposizioni
di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, di  attuazione
della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia
di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori. 
    5) Articoli da  128  a  135-septies  del  decreto  legislativo  6
settembre  2005,  n.  206,  recante  «Codice  del  consumo,  a  norma
dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n.  229»,  in  attuazione
della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle  garanzie
dei beni di consumo. 
    6) Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante  «Attuazione
della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni  aspetti  giuridici  dei
servizi della societa' dell'informazione  nel  mercato  interno,  con
particolare riferimento  al  commercio  elettronico»,  in  attuazione
della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici  dei  servizi
della  societa'  dell'informazione,  in  particolare   il   commercio
elettronico,  nel   mercato   interno   («direttiva   sul   commercio
elettronico»): articoli 5, 6, 7, 10 e 11. 
    7)  Decreto  legislativo  24  aprile  2006,   n.   219,   recante
«Attuazione  della  direttiva  2001/83/CE  relativa  ad   un   codice
comunitario concernente i medicinali per uso umano ((...))» e decreto
legislativo  29  dicembre  2007,  n.   274,   recante   «Disposizioni
correttive al decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  recante
attuazione  della  direttiva  2001/83/CE  relativa   ad   un   codice
comunitario concernente medicinali  per  uso  umano»,  in  attuazione
della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 6 novembre  2001,  recante  un  codice  comunitario  relativo  ai
medicinali per uso umano: articoli da 86 a 90 e articoli 98 e 100. 
    8) Articoli dal 103 al 113 del decreto  legislativo  6  settembre
2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a  norma  dell'articolo  7
della legge 29 luglio 2003, n. 229,  in  attuazione  della  direttiva
2001/95/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  3  dicembre
2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti: articoli 3 e 5. 
    9) Decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.259,  recante  «Codice
delle  comunicazioni  elettroniche»  -  Recepimento  delle  direttive
2002/19/CE     (direttiva     accesso),     2002/20/CE     (direttiva
autorizzazioni),   2002/21/CE   (direttiva   quadro)   e   2002/22/CE
(direttiva  servizio  universale),  in  attuazione  della   direttiva
2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo  2002,
relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in  materia
di  reti  e  di  servizi  di  comunicazione  elettronica  («direttiva
servizio universale»): articolo 10 e capo IV. 
    10) Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  «Codice
in materia di protezione dei dati  personali»,  in  attuazione  della
direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  12
luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela
della vita  privata  nel  settore  delle  comunicazioni  elettroniche
(«direttiva  relativa  alla  vita  privata   e   alle   comunicazioni
elettroniche»): articoli da 4 a 8 e 13. 
    11) Articoli dal 67-bis al 67-vicies bis del decreto  legislativo
6 settembre 2005, n.  206,  recante  «Codice  del  consumo,  a  norma
dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n.  229»,  in  attuazione
della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a  distanza
di servizi finanziari ai consumatori  e  che  modifica  la  direttiva
90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE. 
    12) Regolamento  (CE)  2002/178  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 28  gennaio  2002,  che  stabilisce  i  principi  e  i
requisiti  generali   della   legislazione   alimentare,   istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare. 
    13)  Regolamento  (CE)  2004/261del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che  istituisce  regole  comuni  in
materia di compensazione ed  assistenza  ai  passeggeri  in  caso  di
negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo  prolungato  e
che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91. 
    14)  Decreto  legislativo  2  agosto  2007,   n.   145,   recante
«Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che  modifica
la direttiva 84/450/CEE  sulla  pubblicita'  ingannevole»  e  decreto
legislativo  2  agosto  2007,  n.  146,  recante  «Attuazione   della
direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche  commerciali  sleali  tra
imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive
84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento  (CE)  n.
2006/2004», in attuazione della direttiva 2005/29/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle  pratiche
commerciali sleali tra imprese e consumatori nel  mercato  interno  e
che modifica la direttiva 84/450/CEE del  Consiglio  e  le  direttive
97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e il regolamento (CE) n.  2006/2004  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»). 
    15)  Decreto  legislativo  2  agosto  2007,   n.   145,   recante
«Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che  modifica
la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita' ingannevole», in attuazione
della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 12  dicembre  2006,  concernente  la  pubblicita'  ingannevole  e
comparativa. 
    16) Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione
della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato  interno»
in recepimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel  mercato
interno. 
    17)  Regolamento  (CE)  2006/1107del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle  persone  con
disabilita' e delle persone a mobilita' ridotta nel trasporto aereo. 
    18)  Regolamento  (CE)  2007/1371del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e  agli  obblighi
dei passeggeri nel trasporto ferroviario. 
    19)  Decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.   141,   recante
«Attuazione della  direttiva  2008/48/CE  relativa  ai  contratti  di
credito ai consumatori, nonche' modifiche del  titolo  VI  del  testo
unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in  merito  alla
disciplina dei  soggetti  operanti  nel  settore  finanziario,  degli
agenti in  attivita'  finanziaria  e  dei  mediatori  creditizi»,  in
attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti  di  credito  ai
consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE. 
    20) Decreto legislativo 23 maggio 2011, n.  79,  recante  «Codice
della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo,
a norma dell'articolo 14  della  legge  28  novembre  2005,  n.  246,
nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti
di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze  di
lungo termine, contratti di rivendita e di  scambio»,  in  attuazione
della direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda
taluni  aspetti  dei  contratti  di  multiproprieta',  dei  contratti
relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei  contratti
di rivendita e di scambio. 
    21)  Regolamento  (CE)  2008/1008del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  24  settembre  2008,  recante  norme  comuni  per  la
prestazione di servizi aerei nella Comunita'. 
    22) Regolamento (CE)  2008/1272  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  16  dicembre  2008,  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006. 
    23)  Decreto  legislativo  16  aprile  2012,   n.   47,   recante
«Attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il  coordinamento
delle disposizioni legislative,  regolamentari  e  amministrative  in
materia di  taluni  organismi  d'investimento  collettivo  in  valori
mobiliari (OICVM)», in  attuazione  della  direttiva  2009/65/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio  2009,  concernente
il coordinamento  delle  disposizioni  legislative,  regolamentari  e
amministrative  in  materia  di   taluni   organismi   d'investimento
collettivo in valori mobiliari (OICVM). 
    24)  Decreto  legislativo  1°  giugno  2011,   n.   93,   recante
«Attuazione  delle  direttive  2009/72/CE,  2009/73/CE  e  2008/92/CE
relative  a  norme  comuni  per  il  mercato   interno   dell'energia
elettrica, del gas naturale e  ad  una  procedura  comunitaria  sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e  di
energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive  2003/54/CE  e
2003/55/CE», in attuazione della direttiva 2009/72/CE del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme  comuni
per il  mercato  interno  dell'energia  elettrica  e  che  abroga  la
direttiva 2003/54/CE: articolo 3 e allegato I. 
    25) Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante «Attuazione
delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a  norme
comuni  per  il  mercato  interno  dell'energia  elettrica,  del  gas
naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei  prezzi
al consumatore finale industriale di  gas  e  di  energia  elettrica,
nonche' abrogazione delle  direttive  2003/54/CE  e  2003/55/CE»,  in
attuazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas  naturale  e  che  abroga  la  direttiva  2003/55/CE:
articolo 3 e allegato I. 
    26)  Decreto  legislativo  16  aprile  2012,   n.   45,   recante
«Attuazione  della  direttiva   2009/110/CE,   concernente   l'avvio,
l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli  istituti
di  moneta  elettronica,  che  modifica  le  direttive  2005/60/CE  e
2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE», in attuazione della
direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  16
settembre 2009,  concernente  l'avvio,  l'esercizio  e  la  vigilanza
prudenziale dell'attivita' degli istituti di moneta elettronica,  che
modifica le  direttive  2005/60/CE  e  2006/48/CE  e  che  abroga  la
direttiva 2000/46/CE. 
    27)  Decreto  legislativo  16  febbraio  2011,  n.  15,   recante
«Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa  all'istituzione  di
un  quadro  per  l'elaborazione  di  specifiche   per   progettazione
ecocompatibile dei  prodotti  connessi  all'energia»,  in  attuazione
della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 21 ottobre  2009,  relativa  all'istituzione  di  un  quadro  per
l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile  dei
prodotti connessi all'energia: articolo 14 e allegato I. 
    28)  Decreto  legislativo  12  maggio  2015,   n.   74,   recante
«Attuazione della direttiva 2009/138/CE  in  materia  di  accesso  ed
esercizio  delle  attivita'  di   assicurazione   e   riassicurazione
(solvibilita' II)» in  attuazione  della  direttiva  2009/138/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in  materia
di accesso  ed  esercizio  delle  attivita'  di  assicurazione  e  di
riassicurazione («solvibilita' II»): articoli da 183 a 186. 
    29) Regolamento  (CE)  2009/392  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 aprile  2009,  relativo  alla  responsabilita'  dei
vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente. 
    30) Regolamento  (CE)  2009/924  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,   del   16   settembre   2009,   relativo   ai   pagamenti
transfrontalieri nella Comunita' e che abroga il regolamento (CE)  n.
2560/2001. 
    31) Regolamento (CE)  2009/1222  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'etichettatura dei pneumatici in
relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali. 
    32) Regolamento (CE)  2009/1223  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici. 
    33) Decreto legislativo 8 novembre 2021, n.  208,  in  attuazione
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva
2010/13/UE, relativa al  coordinamento  di  determinate  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati  membri,
concernente il testo unico per  la  fornitura  di  servizi  di  media
audiovisivi  in  considerazione  dell'evoluzione  delle  realta'  del
mercato», in attuazione della  direttiva  2010/13/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento
di   determinate   disposizioni    legislative,    regolamentari    e
amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi
di media audiovisivi («direttiva sui servizi di media  audiovisivi»):
articoli da 9 a 11, articoli da 19 a 26 e articolo 28-ter. 
    34)  Regolamento  (CE)  2010/66  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 25 novembre 2009,  relativo  al  marchio  di  qualita'
ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE): articoli 9 e 10. 
    35) Regolamento (UE)  2010/1177  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti  dei  passeggeri
che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il
regolamento (CE) n. 2006/2004. 
    36) Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, recante  «Attuazione
della direttiva 2011/61/UE, sui  gestori  di  fondi  di  investimento
alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e  2009/65/CE  e  i
regolamenti (CE) n. 1060/2009 e  (UE)  n.  1095/2010»  in  attuazione
della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi,
che modifica le direttive 2003/41/CE e  2009/65/CE  e  i  regolamenti
(CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095. 
    37)  Decreto  legislativo  21  febbraio  2014,  n.  21,   recante
«Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti  dei  consumatori,
recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che  abroga
le direttive 85/577/CEE e  97/7/CE»  in  attuazione  della  direttiva
2011/83/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  25  ottobre
2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica  della  direttiva
93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio e che  abroga  la  direttiva  85/577/CEE  del
Consiglio e  la  direttiva  97/7/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio. 
    38) Regolamento  (UE)  2011/181  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti  dei  passeggeri
nel trasporto effettuato con autobus e che  modifica  il  regolamento
(CE) n. 2006/2004. 
    39) Regolamento (UE)  2011/1169  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  25  ottobre  2011,  relativo   alla   fornitura   di
informazioni  sugli  alimenti  ai   consumatori,   che   modifica   i
regolamenti (CE) n. 1924/2006 e  (CE)  n.  1925/2006  del  Parlamento
europeo e del  Consiglio  e  abroga  la  direttiva  87/250/CEE  della
Commissione, la direttiva  90/496/CEE  del  Consiglio,  la  direttiva
1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del  Parlamento
europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE  e  2008/5/CE  della
Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione. 
    40) Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 recante «Attuazione
della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica,  che  modifica
le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE
e  2006/32/CE»  e  decreto  legislativo  18  luglio  2016,   n.   141
«Disposizioni integrative al decreto legislativo 4  luglio  2014,  n.
102,  di  attuazione  della  direttiva   2012/27/UE   sull'efficienza
energetica, che modifica le  direttive  2009/125/CE  e  2010/30/UE  e
abroga le direttive 2004/8/CE  e  2006/32/CE»  in  recepimento  della
direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  25
ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica  le  direttive
2009/125/CE  e  2010/30/UE  e  abroga  le   direttive   2004/8/CE   e
2006/32/CE: articoli da 9 a 11-bis. 
    41) Regolamento  (UE)  2012/260  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i  requisiti  tecnici  e
commerciali per i bonifici e gli  addebiti  diretti  in  euro  e  che
modifica il regolamento (CE) n. 924/2009. 
    42) Regolamento  (UE)  2012/531  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  13  giugno  2012,  relativo  al  roaming  sulle  reti
pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione. 
    43)  Decreto  legislativo  6  agosto  2015,   n.   130,   recante
«Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione  alternativa
delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento  (CE)
n. 2006/2004 e la direttiva  2009/22/CE  (direttiva  sull'ADR  per  i
consumatori)» in attuazione della direttiva 2013/11/UE del Parlamento
europeo e del  Consiglio,  del  21  maggio  2013,  sulla  risoluzione
alternativa delle  controversie  dei  consumatori,  che  modifica  il
regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva  2009/22/CE  («direttiva
sull'ADR per i consumatori»). 
    44) Regolamento  (UE)  2013/524  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  21  maggio  2013,  relativo  alla  risoluzione  delle
controversie online dei consumatori e  che  modifica  il  regolamento
(CE) n. 2006/2004 e la direttiva  2009/22/CE  («regolamento  sull'ODR
per i consumatori»): articolo 14. 
    45)  Decreto  legislativo  21  aprile  2016,   n.   72,   recante
«Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in  merito  ai  contratti  di
credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali  nonche'
modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli  agenti  in  attivita'
finanziaria e dei mediatori creditizi e del  decreto  legislativo  13
agosto 2010, n. 141» in attuazione  della  direttiva  2014/17/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai
contratti  di  credito  ai  consumatori  relativi  a  beni   immobili
residenziali  e  recante  modifica  delle  direttive   2008/48/CE   e
2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010. 
    46) Decreto legislativo19 maggio 2016, n. 83, recante «Attuazione
della  direttiva  2014/31/UE   concernente   l'armonizzazione   delle
legislazioni degli Stati membri relative alla  messa  a  disposizione
sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento  non  automatico»
in attuazione della direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente  l'armonizzazione  delle
legislazioni degli Stati membri relative alla  messa  a  disposizione
sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico. 
    47) Decreto legislativo19 maggio 2016, n. 86, recante «Attuazione
della  direttiva  2014/35/UE   concernente   l'armonizzazione   delle
legislazioni degli Stati membri relative alla  messa  a  disposizione
sul mercato del materiale elettrico  destinato  ad  essere  adoperato
entro taluni  limiti  di  tensione»  in  attuazione  della  direttiva
2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26  febbraio
2014, concernente l'armonizzazione  delle  legislazioni  degli  Stati
membri relative alla messa a disposizione sul mercato  del  materiale
elettrico  destinato  a  essere  adoperato  entro  taluni  limiti  di
tensione. 
    48)  Decreto  legislativo  3  agosto  2017,   n.   129,   recante
«Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai  mercati  degli  strumenti
finanziari e che modifica la 2002/92/CE e  la  direttiva  2011/61/UE,
cosi, come modificata dalla  direttiva  2016/1034/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di  adeguamento  della
normativa  nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)   n.
648/2012, cosi' come modificato dal regolamento  (UE)  2016/1033  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  23  giugno  2016»,   in
attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai  mercati  degli  strumenti
finanziari e che modifica la  direttiva  2002/92/CE  e  la  direttiva
2011/61/UE: articoli da 23 a 29. 
    49) Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37, recante «Attuazione
della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilita' delle spese relative
al conto di pagamento, sul trasferimento del  conto  di  pagamento  e
sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di  base»,  in
attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23  luglio  2014,  sulla  comparabilita'  delle  spese
relative al conto  di  pagamento,  sul  trasferimento  del  conto  di
pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di
base. 
    50)  Decreto  legislativo  14  novembre  2016,  n.  224,  recante
«Adeguamento  della  normativa  nazionale   alle   disposizioni   del
regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai  documenti  contenenti  le
informazioni chiave per i  prodotti  d'investimento  al  dettaglio  e
assicurativi preassemblati», in attuazione del  regolamento  (UE)  n.
1286/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  26  novembre
2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave  per  i
prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati. 
    51) Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 233, recante  «Norme
di  adeguamento  della  normativa  nazionale  alle  disposizioni  del
regolamento (UE) n. 2015/760 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo
termine», in attuazione del regolamento (UE) 2015/760 del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015,  relativo  ai  fondi  di
investimento europei a lungo. 
    52) Regolamento (UE)  2015/2120  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 25 novembre 2015,  che  stabilisce  misure  riguardanti
l'accesso a un'internet aperta e  le  tariffe  al  dettaglio  per  le
comunicazioni intra-UE regolamentate  e  che  modifica  la  direttiva
2002/22/CE e il regolamento (UE) n. 531/2012. 
    53)  Decreto  legislativo  21  maggio  2018,   n.   62,   recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti  turistici
e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n.
2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio e che abroga la direttiva  90/314/CEE  del  Consiglio»,  in
attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti  turistici
e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n.
2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio. 
    54)  Decreto  legislativo  15  dicembre  2017,  n.  218,  recante
«Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa  ai  servizi  di
pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive  2002/65/CE,
2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga
la  direttiva  2007/64/CE,  nonche'  adeguamento  delle  disposizioni
interne al regolamento (UE) n.  751/2015  relativo  alle  commissioni
interbancarie sulle operazioni di  pagamento  basate  su  carta»,  in
attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento
nel  mercato  interno,  che   modifica   le   direttive   2002/65/CE,
2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga
la direttiva 2007/64/CE. . 
    55)  Decreto  legislativo  30  dicembre  2020,  n.  187,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  21
maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva  (UE)  2016/97  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del  20  gennaio  2016,  relativa
alla distribuzione assicurativa», in recepimento della direttiva (UE)
2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio  2016,
sulla distribuzione assicurativa: articoli da 17 a 24 e  articoli  da
28 a 30. 
    56)  Decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.   101,   recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»,
in attuazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e
del Consiglio del 27 aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva  95/46/CE  («regolamento  generale  sulla  protezione   dei
dati»). 
    57)  Decreto  legislativo  5  agosto  2022,   n.   137,   recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che
modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n.  178/2002  e
il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE
e  93/42/CEE  del   Consiglio,   nonche'   per   l'adeguamento   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il  regolamento  (UE)
2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le  date
di  applicazione  di  alcune  delle   sue   disposizioni   ai   sensi
dell'articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n.  53»,  in  attuazione
del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici,  che  modifica  la
direttiva  2001/83/CE,  il  regolamento  (CE)  n.   178/2002   e   il
regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE  e
93/42/CEE del Consiglio: capo II. 
    58)  Decreto  legislativo  5  agosto  2022,   n.   138,   recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo  ai  dispositivi
medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE  e  la
decisione 2010/227/UE della commissione,  nonche'  per  l'adeguamento
alle disposizioni del  regolamento  (UE)  2022/112  che  modifica  il
regolamento  (UE)  2017/746  per  quanto  riguarda  le   disposizioni
transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e
l'applicazione differita delle condizioni concernenti  i  dispositivi
fabbricati internamente ai sensi  dell'articolo  15  della  legge  22
aprile 2021, n. 53» in attuazione del Regolamento (UE)  2017/746  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 5  aprile  2017,  relativo  ai
dispositivi medico-diagnostici in vitro e  che  abroga  la  direttiva
98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione: capo II. 
    59) Regolamento (UE)  2017/1128  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del   14   giugno   2017,   relativo   alla   portabilita'
transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno. 
    60) Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 17, recante «Norme di
adeguamento  della  normativa   nazionale   alle   disposizioni   del
regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta
pubblica o l'ammissione alla negoziazione di  titoli  di  un  mercato
regolamentato,  e  che  abroga  la  direttiva  2003/71/CE,   e   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui  fondi  comuni  monetari»,  in
attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 del  Parlamento  europeo  e
del  Consiglio,  del  14  giugno  2017,  relativo  al  prospetto   da
pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di
titoli in  un  mercato  regolamentato,  e  che  abroga  la  direttiva
2003/71/CE. 
    61) Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 17, recante «Norme di
adeguamento  della  normativa   nazionale   alle   disposizioni   del
regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta
pubblica o l'ammissione alla negoziazione di  titoli  di  un  mercato
regolamentato,  e  che  abroga  la  direttiva  2003/71/CE,   e   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 14 giugno 2017,  sui  fondi  comuni  monetari»  in
attuazione del regolamento (UE) 2017/1131 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari. 
    62) Regolamento (UE)  2017/1369  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  4  luglio  2017,  che  istituisce  un   quadro   per
l'etichettatura energetica e  che  abroga  la  direttiva  2010/30/UE:
articoli da 3 a 6. 
    63) Regolamento  (UE)  2018/302  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte  a  impedire  i
blocchi geografici ingiustificati e altre  forme  di  discriminazione
basate sulla nazionalita', sul luogo di  residenza  o  sul  luogo  di
stabilimento dei  clienti  nell'ambito  del  mercato  interno  e  che
modifica i regolamenti (CE)  n.  2006/2004  e  (UE)  2017/2394  e  la
direttiva 2009/22/CE: articoli da 3 a 5. 
    64)  Decreto  legislativo  8  novembre  2021,  n.  207,   recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  che  istituisce  il  Codice
europeo  delle  comunicazioni  elettroniche»,  in  recepimento  della
direttiva (UE) 2018/1972 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
dell'11  dicembre  2018,  che  istituisce  il  codice  europeo  delle
comunicazioni elettroniche: articolo 88,  articoli  da  98  a  116  e
allegati VI e VIII. 
    65)  Decreto  legislativo  4  novembre  2021,  n.  173,   recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2019/770 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei
contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi  digitali»,
in recepimento della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti  dei
contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali. 
    66)  Decreto  legislativo  4  novembre  2021,  n.  170,   recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei
contratti di vendita  di  beni,  che  modifica  il  regolamento  (UE)
2017/2394 e la  direttiva  2009/22/CE,  e  che  abroga  la  direttiva
1999/44/CE»,  in  recepimento  della  direttiva  (UE)  2019/771   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio  2019,  relativa  a
determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il
regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la
direttiva 1999/44/CE.». 
    67) Regolamento (UE)  2022/1925  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  14  settembre  2022,  relativo  a  mercati  equi   e
contendibili nel settore digitale e che modifica  le  direttive  (UE)
2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali). 
    68) Regolamento (UE)  2022/2065  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 19 ottobre 2022,  relativo  a  un  mercato  unico  dei
servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE  (regolamento
sui servizi digitali).