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Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, tre decreti legislativi che, in attuazione delle deleghe previste dalla legge sulla “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” (legge 14 novembre 2016, n. 220), riformano in modo organico il settore della produzione audiovisiva, introducendo nuove norme sul lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, sulla tutela del pubblico non adulto e sulla promozione delle opere italiane ed europee.

Di seguito le principali previsioni dei decreti approvati.

1. Disposizioni in materia di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell’articolo 35 della legge 14 novembre 2016, n. 220

Il decreto introduce norme che, per rafforzare le tutele dei lavoratori e riconoscere le professioni, perfezionano la disciplina del rapporto di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, prevedendo anche la definizione delle professioni.

Le nuove disposizioni:

  • sottraggono la produzione di opere audiovisive al tetto previsto per il numero massimo di contratti a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato;
  • riconoscono le specificità del settore cinema e audiovisivo ai fini dell’apprendistato professionalizzante;
  • prevedono l’emanazione, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e degli operatori nel settore, di un regolamento che stabilisca criteri validi su tutto il territorio nazionale per definire una classificazione settoriale uniforme per le professioni artistiche e tecniche del settore cinematografico e audiovisivo.

Il testo, dopo l’esame preliminare, è stato modificato accogliendo le condizioni espresse dalle Commissioni parlamentari competenti e tenendo conto dei pareri espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e dal Consiglio di Stato.

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2. Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, a norma dell’articolo 34 della legge 14 novembre 2016, n.220

Il decreto mira alla razionalizzazione delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure in materia di promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, sulla base di alcuni specifici criteri:

  • introdurre procedure più trasparenti ed efficaci in materia di obblighi di investimento e programmazione di opere italiane ed europee;
  • adeguarsi ai principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficacia, in modo da definire con maggiore coerenza e certezza il sistema delle regole e l’ambito soggettivo di applicazione;
  • rafforzare un sistema in cui i meccanismi di mercato siano più funzionali a una maggiore concorrenza, a una maggiore pluralità di possibili linee editoriali e a meccanismi di formazione ed equa distribuzione del valore dei diritti di sfruttamento delle opere;
  • prevedere in particolare la riformulazione delle modalità di applicazione di tali regole ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta;
  • provvedere alla riformulazione della definizione di «produttore indipendente», nonché delle altre definizioni che attengono direttamente alle questioni, alle tematiche e ai profili inerenti alla promozione delle opere europee e italiane;
  • prevedere un adeguato sistema di verifica, di controllo, di valutazione dell’efficacia e un appropriato sistema sanzionatorio.

Il testo realizza una profonda revisione dell’assetto attuale e rende più efficace anche il regime sanzionatorio.

In particolare, riguardo agli obblighi annuali di programmazione dei fornitori di servizi di media audiovisivi-lineari, è definita una quota generale di riserva prevista per le opere europee (la maggior parte del tempo di trasmissione escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite), pari al 53% per tutti gli operatori per il 2019 ed elevata al 56% per il 2020 e al 60% a partire dal 2021. È previsto, inoltre, sempre a partire dal 2019, che per le opere di espressione originale italiana sia riservata una sotto-quota degli obblighi di programmazione di opere europee pari alla metà per la concessionaria del servizio pubblico e a un terzo per tutti gli altri operatori.

Con riferimento alla fascia oraria 18-23 (il cosiddetto prime time), il decreto prevede che il 12% della programmazione settimanale della concessionaria di servizio pubblico, il 6% per gli altri operatori, sia riservato a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali o altre opere di alto contenuto culturale o scientifico, incluse le edizioni televisive di opere teatrali, di espressione originale italiana, ovunque prodotte. Per la sola concessionaria di servizio pubblico la metà di questa quota deve essere destinata a opere cinematografiche.

Per quanto riguarda gli obblighi d’investimento dei fornitori diversi dalla concessionaria di servizio pubblico: 1) si conferma la base degli introiti netti annui per il calcolo degli investimenti richiesti; 2) la quota di investimento in opere europee è mantenuta al 10% per il 2018, elevata al 12,5% nel 2019 e al 15% a partire dal 2020. Per il 2018 la quota è riferita interamente a opere prodotte da produttori indipendenti, mentre per il 2019 e dal 2020, a queste ultime opere sono riservati i cinque sesti delle quote previste; 3) all’interno di tale quota, le suddette emittenti riservano ogni anno alle opere cinematografiche di espressione originale italiana una sotto-quota non inferiore al 3,2% dei propri introiti netti annui nel 2018, come oggi, del 3,5% nel 2019, del 4% a partire dal 2020 e del 4,5 a partire dal 2021.

Per quanto riguarda gli obblighi d’investimento della concessionaria del servizio pubblico:

  • è confermata la base, per il calcolo degli investimenti richiesti, dei ricavi complessivi annui derivanti dal canone, nonché dei ricavi pubblicitari connessi alla stessa (al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi);
  • la quota di riserva al pre-acquisto o all’acquisto o alla produzione di opere europee è pari ad almeno il 15% dei ricavi complessivi annui. Tale quota è elevata al 18,5% dal gennaio 2019 e al 20% dal 2020. Per il 2018 la quota è riferita interamente a opere prodotte da produttori indipendenti, mentre per il 2019 e dal 2020, a queste ultime opere sono riservati i cinque sesti delle quote previste;
  • all’interno della quota complessiva prevista per le opere europee, il decreto riserva per il 2018 direttamente alle opere cinematografiche italiane la quota minima del 3,6% dei ricavi complessivi netti, come oggi. Tale percentuale è innalzata al 4% per il 2019, del 4,5 nel 2020 e del 5 % a decorrere dal 2021.

Il decreto introduce anche, sempre a partire dal 2019 e quindi in anticipo rispetto alla normativa europea in corso di approvazione, obblighi stringenti di programmazione e di investimento per i fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta, cosiddetti Over-The-Top (OTT).

Infine, si specificano con maggior chiarezza i compiti assegnati all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tra quelli a essa assegnati in via generale e si inaspriscono le sanzioni, oggi previste in misura variabile tra i 10.000 e i 250.000 euro, che salgono da 100.000 a 5.000.000 di euro ovvero sino all’1% del fatturato, quando il valore di tale percentuale è superiore all’importo di 5.000.000 di euro.

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3. Riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell’articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220

Il decreto delinea un nuovo sistema di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive, ispirandosi ai princìpi di libertà e di responsabilità, tanto degli imprenditori del settore cinematografico e audiovisivo, quanto delle famiglie, e sostituisce le procedure attualmente vigenti relative al “nulla osta” alla proiezione in pubblico dei film rilasciato dalla Direzione generale per il Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il nuovo sistema è caratterizzato da tre principali innovazioni:

  • è abolita la possibilità di vera e propria censura dell’opera. Non è infatti più previsto il divieto assoluto di uscita in sala di un opera, né l’uscita condizionata a tagli o modifiche della pellicola;
  • è definito un sistema di classificazione più flessibile, maggiormente conforme alle diverse tipologie di opere e coerente con il generale allargamento del pubblico in sala, che comprende oggi anche bambini molto piccoli;
  • si introduce il principio di responsabilizzazione degli operatori cinematografici, che sono chiamati a individuare la corretta classificazione dell’opera in base alla fascia d’età del pubblico destinatario e a sottoporla alla validazione di un apposito organismo di verifica, la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, che va a sostituire le attuali sette Commissioni per la revisione cinematografica.

Il decreto, inoltre, prevede l’adozione di un apposito regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con il quale è disciplinata la classificazione delle opere audiovisive destinate al web e dei videogiochi, al fine di assicurare, anche per tali opere, il giusto e equilibrato bilanciamento tra la tutela dei minori e la libertà di manifestazione del pensiero e dell’espressione artistica.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, dal Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Secondo la nuova disciplina, le opere cinematografiche, ivi inclusi gli spot pubblicitari destinati alle sale cinematografiche, dovranno essere classificate dagli operatori nel settore cinematografico.

Le categorie sono quattro:

  1. opere per tutti;
  2. opere non adatte ai minori di anni 6;
  3. opere vietate ai minori di anni 14;
  4. opere vietate ai minori di anni 18.

Il decreto stabilisce che, per i film vietati ai minori di anni 14 o 18, può essere consentito l’accesso in sala di un minore cha abbia compiuto rispettivamente almeno 12 o 16 anni, nel caso in cui esso sia accompagnato da un genitore (o da chi eserciti la responsabilità genitoriale).

Il decreto, infine, aggiorna il regime sanzionatorio, prevedendo anche sanzioni di tipo reputazionale (la pubblicazione online delle sanzioni).

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