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NUOVA CONFISCA PENALE TRIBUTARIA: La rateizzazione non blocca il sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

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Giurisprudenza

Sulla nuova confisca penale tributaria ex art. 12bis Decreto Legislativo 74/2000, il sequestro preventivo, anche se non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare, rimane comunque efficace per le somme non ancora pagate.
Decisione: Sentenza n. 5728/2016 Cassazione Penale – Sezione III
Il caso.
Una SPA subiva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in relazione al mancato versamento di ritenute, ma contestava i presupposti ab origine della misura cautelare perché era stata ammessa alla rateazione del debito erariale prima dell’emissione del decreto di sequestro.

Dopo aver pagato tre rate, proponeva istanza di riesame ma il Tribunale la accoglieva solo parzialmente, riducendo il valore del sequestro per gli importi pagati.

La società ricorreva per Cassazione.
La decisione.

La Suprema Corte ritiene il ricorso infondato.

Sebbene dapprima rilevi che «il mantenimento del sequestro preventivo in vista della confisca, nonostante l’intervenuta sanatoria fiscale, darebbe luogo ad una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto col principio che l’espropriazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al profitto derivato (Sez, 3, n. 46726 del 12/07/2012, Lanzalone, Rv. 253851; Sez.6, 17.3.09 n. 26176, Sez. 23.11.2010 n. 45504)», al tempo stesso la Cassazione fa notare che «proprio in virtù della necessaria corrispondenza tra pagamento del debito ed elisione del profitto, solo l’integrale pagamento può condurre alla inoperatività in toto della confisca per equivalente e, corrispondentemente, del sequestro ad essa finalizzato».

Per la Cassazione, quindi , «Se, infatti, da un lato, la sottolineata natura di sanzione “accessoria” della confisca per equivalente non può condurre a conclusioni contrarie a quanto appena ricordato ma è anzi, come detto, il presupposto logico da cui le pronunce di questa Corte hanno mosso in vista della necessità di evitare duplicazioni afflittive, dall’altro, la invocata “novazione” della obbligazione tributaria che, secondo la ricorrente, confortata da pronunce della giurisprudenza civile ed amministrativa, deriverebbe dall’ammissione al piano rateale non può che restare rilevante ai soli fini tributari».

La Corte fa anche notare che «il legislatore del 2015 ha precisato, al comma 2 dell’art. 12 bis cit., che “la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro”, aggiungendosi, subito dopo, che “nel caso di versamento la confisca è sempre disposta”. E’ in particolare tale disposizione, proprio laddove la stessa appare contemplare la “non operatività” della confisca in caso di “impegno” a versare all’erario il debito d’imposta formatosi a seguito dell’evasione, che potrebbe far ritenere, a prima vista, non più sostenibile l’approdo giurisprudenziale rammentato in particolare, per quanto qui rilevante, in punto di sequestro; ma così, ad avviso del Collegio, non può ritenersi».

E precisa la nozione di “impegno”: «la dizione, con tutta evidenza atecnica, utilizzata dalla norma, potrebbe suggerire come sufficiente ai fini dell’esclusione della confisca (nei termini di cui subito dopo si dirà) la mera esternazione unilaterale del proposito di adempiere al pagamento svincolata da ogni scadenza e da ogni obbligo formale nei confronti della controparte; ma una tale conclusione condurrebbe a far dipendere la operatività della sanzione, in contrasto con i criteri di logicità e ragionevolezza che devono sempre presiedere all’operazione interpretativa, e in maniera tale da condurre ad una sostanziale neutralizzazione generalizzata dell’istituto, da propositi unilaterali e per di più sforniti di ogni sanzione in caso di mancato rispetto dell’impegno assunto. E’ per tale motivo, dunque, che non può non privilegiarsi una possibile seconda opzione interpretativa, ovvero quella volta a circoscrivere l’area di applicabilità della previsione ai soli casi di un obbligo assunto in maniera formale e nei quali non potrebbe non rientrare l’ipotesi di specie di un accordo per il pagamento rateale del debito d’imposta intervenuto con l’Agenzia delle Entrate».

E quindi trae le conclusioni: «dunque, deriva che, anche in presenza di piano rateale di versamento, la confisca continua ad essere consentita per gli importi che non siano stati ancora corrisposti così continuando ad essere consentito anche il sequestro a detta confisca finalizzato».
Osservazioni.

La società ricorrente sosteneva che la rateizzazione avrebbe comportato una novazione oggettiva del rapporto, facendo mancare i presupposti della misura cautelare fin dall’origine.

Per la Cassazione, l’ammissione alla rateazione non esclude la rilevanza penale delle omissioni poste in essere, e in ogni caso la confisca rimane efficace fino a quando l’impegno al pagamento non viene assolto.
Disposizioni rilevanti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 447

Approvazione del codice di procedura penale
Art. 321 – Oggetto del sequestro preventivo

1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.

2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca.

2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca.

3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell’interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell’interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.

3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell’intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l’emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.

3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il giudice non emette l’ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell’ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74

Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

Art. 10-bis – Omesso versamento di ritenute dovute o certificate

1. E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta.

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