La nozione di carico urbanistico va valutata con riferimento all’aspetto strutturale e funzionale dell’opera ed è rilevabile anche nel caso di una concreta alterazione dell’originaria consistenza sostanziale di un manufatto in relazione alla volumetria, alla destinazione o all’effettiva utilizzazione, tale da determinare un mutamento dell’insieme delle esigenze urbanistiche valutate in sede di pianificazione, con particolare riferimento agli standard fissati dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (Cass. Sez. III n. 36104, 5/10/2011). Inoltre, l’aggravio del carico urbanistico deve essere considerato in relazione agli indici della consistenza dell’insediamento edilizio, del numero dei nuclei familiari, della dotazione minima degli spazi (Sez. III n. 6599, 17/2/2012). Alla luce dei principi richiamati risulta di tutta evidenza che la realizzazione di un complesso commerciale in zona a destinazione agricola comporta una indubbia compromissione dell’assetto imposto al territorio attraverso la pianificazione (Cass. Sez. III n. 24167,16/6/2011), cosicché il provvedimento impugnato risulta aver correttamente individuata in una simile evenienza un concreto pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato ipotizzato tale da giustificare il mantenimento del vincolo reale.
Legislazione di riferimento:
Art. 27, 44 lett. b) d.P.R. 380\01
Artt. 110, 323, 479 e 481 cod. pen..
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 3 Maggio 2013(conferma ordinanza n. 56/2012 TRIB. LIBERTA’ di LATINA, del 10/05/201) Pres. Teresi, Est. Ramacci, Ric. Vani
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