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DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Notifica  effettuata per e-mail (indirizzo elettronico) – Carattere sostitutivo della procedura telematica – Ricevuta –  Documentazione – Stampa cartacea – Certezza dell’avvenuta ricezione dell’atto da parte del destinatario – Necessità.
La comunicazione di Cancelleria effettuata per e-mail all’indirizzo elettronico indicato dal difensore deve ritenersi valida, allorché ad essa il destinatario abbia dato risposta per ricevuta non in automatico, documentata dalla relativa stampa cartacea (Cass. 19/2/2008 n. 4061). Tale principio, risponde all’esigenza di assicurare la certezza dell’avvenuta ricezione dell’atto da parte del destinatario, in considerazione del carattere sostitutivo della procedura telematica (prevista, per le comunicazioni delle ordinanze emesse fuori dell’udienza, dal comma 3 dell’art. 134 c.p.c. e dall’ultima parte del comma 2 dell’art. 176 c.p.c., aggiunti dall’art. 2, comma 3, lett. b) e c) del d.l. 14/3/2005 n. 35, convertito con modificazioni nella l. 14/5/2005 n. 80) rispetto a quella cartacea prevista in via generale dagli artt. 136 c.p.c. e 145 disp. att. c.p.c. per la comunicazione degli atti processuali, e della possibilità, sia pur remota, di eventuali difetti di funzionamento del sistema di trasmissione.

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