Breve cenno su norme internazionali e competenze regionali.
Di Lucio Janniello
L’art. 117 della Costituzione italiana fa un chiaro riferimento alle competenze regionali riguardo alle norme internazionali. Le Regioni, infatti, così come lo Stato, esercitano la potestà legislativa nel rispetto della Costituzione e dei vincoli che derivano dall’ ordinamento dell’Unione Europea e degli obblighi internazionali.
Su ciò è necessario fare delle considerazioni.
La prima è relativa al problema del coordinamento tra norme internazionali e norme regionali. Fermo restando che la dottrina prevalente è concorde nel sostenere che ad immettere il diritto internazionale nel nostro ordinamento giuridico debba essere il potere centrale, il problema del coordinamento tra leggi regionali e norme internazionali è successivo all’adattamento di queste ultime al diritto interno.
La seconda considerazione riguarda i limiti del potere legislativo delle Regioni in presenza di norme internazionali adattate al diritto interno. In questo caso è pacifico ritenere che le Regioni debbano attenersi agli obblighi internazionali. Infatti, bisogna sempre considerare la prevalenza delle norme internazionali o dell’ U.E. rispetto a quelle interne.
Una questione, poi, che si è posta più volte è quella relativa alla possibilità delle Regioni di concludere accordi internazionali. Ebbene, alla luce di quanto si è verificato negli anni scorsi, ciò appare possibile. Esempi sono gli accordi tra la Regione Lombardia e il Benadir del 1976, oppure quelli tra la Regione Lazio e lo Stato messicano del Sonora del 1984.
Sebbene la Corte Costituzionale in primo tempo avesse affermato che solo organi dello Stato potevano siglare accordi di tal genere, successivamente, grazie a nuove disposizioni legislative in materia, la stessa Corte è ritornata sulla questione (sentenza n.179 del 1987) affermando che le Regioni possono stipulare, previo assenso del Governo centrale, sia intese di rilievo internazionale, sia accordi in “senso proprio”, cioè accordi che riguardano materie di competenza regionale(vedi Conforti, Diritto internazionale, Napoli 2002).