Massima Giurisprudenziale – L’intenzione di annullare un avviso di accertamento in autotutela non determina il legittimo affidamento del contribuente.
Decisione: Sentenza n. 28057/2018 Cassazione Civile
Classificazione: Amministrativo, Tributario
Massima:
Una comunicazione via e-mail di un funzionario, che preannuncia l’intenzione di procedere all’annullamento di un avviso di accertamento in autotutela, non determina il legittimo affidamento del contribuente se i termini per impugnare sono già scaduti.
Osservazioni.
Nel caso esaminato, un funzionario del’Agenzia delle Entrate aveva inviato una mail ad un contribuente, preannunciando l’intenzione di annullare un avviso di accertamento, e di rettificare quelli relativi ai due periodi di imposta successivi.
Il contribuente, che non aveva impugnato gli avvisi nei termini, aveva poi proposto ricorso avverso la cartella del pagamento, e sia la CTP (Commissione Tributaria Provinciale) che la CTR (Commissione Tributaria Regionale) annullavano la cartella.
La Suprema Corte ha ritenuto contraddittoria la pronuncia della CTR, tra l’altro perché la CTR faceva riferimento ad un’asserita maggiorazione dei termini di impugnazione di 90 giorni a seguito di istanza di accertamenti per adesione.
La mail era successiva al termine utile per proporre le impugnazioni, e quindi la Cassazione ha ritenuto che non determini il legittimo affidamento del contribuente in quanto preannunciava l’annullamento in autotutela, cioè atti amministrativi successimi al termine per proporre i ricorsi.
Disposizioni rilevanti.
LEGGE 27 luglio 2000, n. 212
Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente
Art. 10 – Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente
1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorchè successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta ; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.
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