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Niente multa per chi prolunga la sosta sulle strisce blu oltre l’orario autorizzato dal contrassegno esposto.

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, risposta 13 marzo 2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02362

presentato da

M. M.

testo di

Giovedì 13 marzo 2014, seduta n. 189

M., T., C., B., C. e C. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell’interno. — Per sapere – premesso che:

il Ministero dell’interno, con proprio parere del 26 agosto 2003, ha previsto che in caso di sosta di un autoveicolo su stallo a pagamento oltre l’orario autorizzato dal contrassegno esposto si dà luogo alla procedura di infrazione prevista dal codice della strada;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invece, con proprio parere prot. n. 25783 del 22 marzo 2010 ha chiarito che la fattispecie di cui sopra non si configura come violazione del codice della strada, bensì come inadempimento contrattuale, e che quindi è dovuto dal cittadino in questo caso solo il pagamento della differenza eccedente quanto già attestante dal contrassegno di sosta integrata da eventuale penalità da stabilire con regolamenti comunali;

lo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con successivo parere prot. n. 3615 del 5 luglio 2011, ha confermato questa interpretazione;

ne deriva una situazione di conflitto interpretativo, dovuto alla mancanza della necessaria chiarezza normativa generale, tanto più che i pareri citati fanno riferimento a singoli casi segnalati dalle amministrazioni locali;

le amministrazioni locali sono potenzialmente esposte, stante questa situazione, a comminare provvedimenti sanzionatori potenzialmente illegittimi come tali impugnabili;

ne deriva in tutta evidenza una situazione di caos amministrativo e di indeterminatezza nei confronti dei cittadini, privi di indicazioni chiare e univoche –:

quali iniziative il Governo intenda intraprendere per uniformare le diverse interpretazione e dare chiarezza di indicazione sia alle amministrazioni locali sia ai cittadini. (5-02362)

RISPOSTA:

Il decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada) ripartisce le competenze in materia di circolazione stradale tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell’interno, attribuendo al primo quelle concernenti la regolamentazione e l’organizzazione della circolazione e della segnaletica, e al secondo quelle concernenti il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.

Ciò premesso, i competenti Uffici del MIT hanno nel tempo ripetutamente espresso il parere che, nel caso di sosta illimitata tariffata, il pagamento in misura insufficiente non costituisce violazione di una norma di comportamento.

In particolare, in materia di sosta, gli unici obblighi previsti dal Codice sono quelli indicati dall’articolo 157, comma 6, e precisamente l’obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile l’orario di inizio della sosta, qualora questa sia permessa per un tempo limitato, e l’obbligo di mettere in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta, ove questo esista; la violazione di tali obblighi comporta la sanzione prevista dal medesimo articolo 157, comma 8, del Codice medesimo.

Orbene, la previsione di cui all’articolo 7, comma 1, lett. f), del Codice, relativa alla facoltà, da parte dei Comuni, di istituire aree di parcheggio subordinando la sosta al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata, non può essere letta che in connessione con l’art. 157, comma 6, nel senso che la violazione non può che riferirsi alla omessa indicazione dell’inizio della sosta, ovvero al mancato azionamento del dispositivo di controllo della durata della sosta.

Dunque, nell’ipotesi di aree di parcheggio dove la sosta è tariffata e consentita per un tempo indeterminato, il protrarsi della sosta oltre il termine per il quale è stato effettuato il pagamento non si sostanzia in alcuna violazione di obblighi previsti dal Codice.

In ogni caso l’esposizione del cosiddetto “grattino”, ovvero del “ticket” emesso dal dispositivo di controllo della durata della sosta, configura sia l’indicazione chiara e visibile dell’orario di inizio della sosta, sia l’azionamento del dispositivo, come contemplato dall’articolo 157, comma 6, del Codice.

Alla luce del regime normativo allo stato vigente, i competenti Uffici del MIT hanno quindi espresso il parere che il pagamento in misura insufficiente in aree ove la sosta è consentita a tempo indeterminato e subordinata al pagamento di una somma, configura unicamente una inadempienza contrattuale.

Le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali, da stabilire con apposito regolamento comunale, secondo le indicazioni e le limitazioni fornite dal Codice Civile e dal Codice del Consumo, ai sensi dell’art. 17, comma 132 della legge n. 127 del 1997, possono essere affidate al gestore del servizio.

Al riguardo faccio presente che le somme corrisposte a titolo di penale, essendo sottratte al campo di applicazione del Nuovo codice della strada, non sono soggette agli obblighi di cui all’articolo 7, comma 7, e articolo 208 del medesimo.

Informo, altresì, che non risulta alcuna situazione di conflitto interpretativo con il Ministero dell’interno: quest’ultimo, infatti, in seguito ad un riesame della propria posizione espressa nel 2003 (nota n. 3000/A/42832/103/12/2 del 26/02/2003) ha successivamente condiviso la disamina della tematica svolta dal MIT (nota prot. n. 74779 del 30/07/2007) ed emesso una serie di pareri in tal senso (ad esempio nota n. 300/666/10/103/12/2 del 18/01/2010 e la nota n. 300/A/11579/10/103/12/2 del 28/08/2010).

Lo stesso Ministero dell’interno, interessato in relazione all’interrogazione oggi all’esame, nel confermare quanto sopra, ha fatto presente che il parere del 2007 è stato condiviso dal Servizio della polizia Stradale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, che lo ha confermato in occasione di ulteriori quesiti pervenuti sull’argomento.

In definitiva, pur nella considerazione che i citati pareri risultano aver avuto ampia diffusione e pertanto, allo stato, non appaiono necessari ulteriori interventi, tuttavia, qualora si manifestasse l’evidenza di dover meglio chiarire le argomentazioni sin qui esposte, il MIT avrà cura di intervenire con le ulteriori azioni del caso.

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