Il Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo, con l’ordinanza 470/2013, ha rigettato le richieste di sospensiva presentate dal Ministero della difesa contro la Regione Siciliana, che aveva bloccato i lavori per la realizzazione del sistema di comunicazione satellitare della marina militare statunitense, noto con la sigla MUOS (Mobile user objective system), nella cittadina di Niscemi (Caltanissetta).
Il TAR ha affermato la priorità e l’assoluta prevalenza del principio di precauzione e della tutela del diritto alla salute dei cittadini di Niscemi, “non assoggettabile a misure anche strumentali che la compromettano seriamente fin quando non sia giunta la certezza assoluta della non nocività del sistema MUOS”. Secondo il Tribunale esistono, inoltre, seri dubbi sull’incidenza e pericolosità del sistema in questione sul traffico aereo nella Sicilia orientale.
N. 00470/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00950/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 950 del 2013, proposto da:
Ministero Della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvoc.Distrett.Stato Palermo, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi 81;
contro
Giunta Regionale Siciliana, rappresentato e difeso dagli avv. Beatrice Fiandaca, Maria Mattarella, Marina Valli, con domicilio eletto presso Uff. Leg.Vo E Leg. Reg. Sicil. in Palermo, via Caltanissetta 2/E; Presidenza Della
Visti tutti gli atti della causa;
Regione Siciliana, Assesorato Regionale Territorio E Ambiente, rappresentati e difesi dall’avv. Beatrice Fiandaca, con domicilio eletto presso Uff. Leg.Vo E Leg. Reg. Sicil. in Palermo, via Caltanissetta 2/E; Comune Di Niscemi in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall’avv. Edoardo Nigra, con domicilio eletto presso Luca Di Carlo in Palermo, via N. Morello N.40;
e con l’intervento di
ad opponendum:
Legambiente Comitato Regionale Siciliano Onlus, rappresentato e difeso dagli avv. Corrado V. Giuliano, Nicola Giudice, Daniela Ciancimino, Antonella Bonanno, Marilena Del Vecchio, con domicilio eletto presso V.Giuliano Corrado in Palermo, via M.D’Azeglio 27/C; Filippo E Consorti Arena, rappresentato e difeso dagli avv. Sebastiano Papandrea, Paola Ottaviano, Nicola Giudice, con domicilio eletto presso Nicola Giudice in Palermo, via M. D’Azeglio N. 27/C;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– delle Delibera della Giunta Regionale Siciliana n. 61 del 5.2.2013;
– della nota ARTA n. 15513 del 29.3.2013, con la quale è stata revocata l’autorizzazione ex art.5, D.P.R. n.357/95 rilasciata, in via sostitutiva dall’Assessorato predetto in luogo e su richiesta del Comune di Niscemi, con nota n. 36783 dell’1.6.2011;
– della nota ARTA n. 15532 del 29.3.2013, con la quale è stata revocata l’autorizzazione rilasciata con nota n. 43182 del 28.6.2011;
– nonchè, ove occorra, della note ARTA n. 81/GAB, n. 82/GAB dell’11/1/2013 e della nota ARTA n. 440/GAB dell’ 11.2.2013;
– nonchè, infine, di ogni altro atto c/o provvedimento presupposto, conseguenziale o comunque connesso;
per il risarcimento del danno, patrimoniale e non, subito dall’Amministrazione ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati, ovvero – in estremo subordine – per la liquidazione dell’indennizzo ex art. 21 quinquies L. 7.8.1990, n. 241 e ss. mm.ii..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Giunta Regionale Siciliana e di Presidenza Della Regione Siciliana e di Assesorato Regionale Territorio E Ambiente e di Comune Di Niscemi in Persona del Sindaco P.T.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2013 il dott. Filoreto D’Agostino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che la pretesa di parte ricorrente ai sensi dell’art. 22 dell’Accordo BIA del 20 ottobre 1854 risulta sostanzialmente superata da clausole pattizie contenute nel Memorandum d’intesa 2 febbraio 1995, definito dalla stessa Amm.ne deducente “pilastro normativo” per il sistema Muos;
ritenuta la non attuale azionabilità di richieste sull’asserito grave danno economico (sul quale si fonda, fra l’altro, la presente istanza cautelare) per ragioni intrinseche alla stessa prospettazione di parte istante, come peraltro emerge dall’esame complessivo dei testi dei Memorandum d’Intesa 2 febbraio 1995 e sui collegamenti SATCOM nonché dalla dichiarata sottoposizione dell’Amministrazione militare statunitense alla legislazione nazionale e al rispetto della complessiva disciplina vigente in Italia;
Ritenuta, per contro, la priorità e l’assoluta prevalenza in subiecta materia del principio di precauzione (art. 3 ter d. lgs 3 aprile 2006, n. 152) nonché dell’indispensabile presidio del diritto alla salute della comunità di Niscemi, non assoggettabile a misure anche strumentali che la compromettano seriamente fin quando non sia raggiunta la certezza assoluta della non nocività del sistema MUOS;
Rilevato altresì che sussistono seri dubbi anche in ordine all’incidenza e la pericolosità del sistema in questione sul traffico aereo della parte orientale dell’Isola (aeroporti di Comiso, Sigonella e Catania);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
Respinge l’istanza cautelare. .
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Filoreto D’Agostino, Presidente, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Maria Cappellano, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)