I nuovi modelli dovranno essere utilizzati per le dichiarazioni da presentare entro la data prevista dalla legge 25 gennaio 1970, n.70 (30 aprile di ogni anno), con riferimento all’anno precedente e sino alla piena entrata in operativita’ del Sistema di controllo della Tracciabilita’ dei Rifiuti (SISTRI).
Il MUD va presentato alla Camera di Commercio competente per territorio, ovvero quella della Provincia in cui ha sede l’unità locale, cui si riferisce la dichiarazione.
I soggetti che svolgono attività di solo trasporto, gli intermediari senza detenzione, devono invece presentare il MUD alla Camera di Commercio della Provincia nel cui territorio ha la Sede legale l’impresa cui la dichiarazione si riferisce.
Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.
RIFIUTI SPECIALI
Sono tenuti alla presentazione del MUD – Rifiuti speciali:
- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti;
- commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore ad euro 8.000,00;
- imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi.
VEICOLI FUORI USO
Sono tenuti alla presentazione del MUD – Veicoli fuori uso tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione – compresi i soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali) dei veicoli di categoria:
- L2 (veicoli a tre ruote,la cui cilindrata non supera i 50 cc. , la cui velocità massima di costruzione non supera i 50 km/h)
- M1 (veicoli con almeno quattro ruote, destinati al trasporto di persone, aventi massimo 8 posti a sedere, oltre al sedile del conducente
- N1 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t
IMBALLAGGI
Sono tenuti alla presentazione del MUD – Imballaggi i soggetti individuati dall’art. 220, c. 2 D.Lgs. n. 152/2006 (CONAI)
RAEE
Sono tenuti alla presentazione del MUD- RAEE tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. n. 151/2005
L’art. 6 del DM 185/2007, prevede inoltre che i produttori di AEE comunicano al Comitato di vigilanza e controllo i dati previsti dall’art. 13, cc. 6 e 7 del d.lgs. n. 151/2005, avvalendosi del MUD. Sono quindi tenuto alla presentazione della Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche:
- chiunque fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;
- chiunque rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori;
- chiunque importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell’ambito di un’attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;
Nel caso in cui i produttori di AEE aderiscano a sistemi di gestione collettivi, tali sistemi possono comunicare, per contro dei produttori loro aderenti, i dati relativi al peso delle AEE raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclare e recuperate nell’anno solare precedente.
I comuni devono comunicare la quantità di RAEE raccolte anche tramite i centri di raccolta così come individuati dall’art. 6, c. 1, lett. a) e c) d.lgs. n. 151/2005
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
Sono tenuti ala presentazione del MUD – Rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione i soggetti individuati dall’art. 189, c. 5 del d.lgs. n. 152/2006.
I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente le seguenti informazioni:
- quantità di rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
- quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
- soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
- costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché proventi della tariffa di cui all’art. 238 e proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
- dati relativi alla raccolta differenziata
- quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.
Nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita.