ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL CODICE ANTIMAFIA
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, due decreti legislativi di attuazione della legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante “Modifiche al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al Codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”.
Di seguito le principali misure introdotte, con l’indicazione dei Ministeri proponenti.
1. Incompatibilità degli amministratori giudiziari e dei curatori fallimentari
Disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 2017, n. 161 (Ministero della giustizia)
Il decreto, approvato su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, disciplina il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali.
In attuazione dei criteri direttivi fissati dalla legge delega, il testo prevede:
- l’incompatibilità delle figure già elencate per rapporti di parentela, affinità, convivenza e, comunque, assidua frequentazione con magistrati addetti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l’incarico;
- la vigilanza del Presidente della Corte di appello sulle nomine ai predetti incarichi, conferite a soggetti che abbiano con i magistrati del distretto giudiziario, in cui ha sede l’ufficio titolare del procedimento, rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua.
Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni speciali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. Tutela del lavoro nell’ambito delle imprese sequestrate e confiscate
Tutela del lavoro nell’ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell’articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali)
Il decreto, approvato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, introduce disposizioni per la tutela del lavoro nelle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, favorendo l’emersione del lavoro irregolare, nonché il contrasto dell’intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo, ove necessario, l’accesso all’integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali.
Le nuove disposizioni sono volte a sostenere la continuazione o la ripresa dell’attività delle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, con l’obiettivo di contrastare la presenza delle organizzazioni criminali nel tessuto economico e di offrire un’opportunità concreta di lavoro, nonché di favorire il mantenimento e lo sviluppo delle professionalità acquisite, evitando che aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata siano destinate a fallire, producendo così rilevanti costi economici e sociali.
In particolare, il decreto introduce una serie di misure di sostegno:
uno specifico trattamento di sostegno al reddito dei lavoratori che non possono fruire degli ammortizzatori sociali ordinari, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, per la durata massima di 12 mesi nel triennio;
una indennità mensile per i lavoratori che non possono fruire della NaSpI, per la durata di quattro mesi e pari alla metà dell’importo massimo mensile della indennità di disoccupazione;
l’estensione delle misure di agevolazione per le imprese, previste dalla legge n. 208 del 2015.
Il decreto introduce poi specifiche regole per le imprese sequestrate e confiscate in materia di Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e di opponibilità dei provvedimenti sanzionatori in materia di lavoro e di legislazione sociale.
Sono, infine, previsti flussi di comunicazione tra le autorità amministrative, l’autorità giudiziaria, il Prefetto e l’INPS, per garantire la completa informazione di tutti gli enti interessati.
Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni speciali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.