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Modifica all’articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso.

LEGGE 21 maggio 2019, n. 43

Modifica all’articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso. (19G00051) (GU n.122 del 27-5-2019 )

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/06/2019
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1 1. L’articolo 416-ter del codice penale e’ sostituito dal seguente: «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’articolo 416-bis o mediante le modalita’ di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilita’ o in cambio della disponibilita’ a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa e’ punito con la pena stabilita nel primo comma dell’articolo 416-bis. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell’accordo di cui al primo comma, e’ risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell’articolo 416-bis aumentata della meta’. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l’interdizione perpetua dai pubblici uffici».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 21 maggio 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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