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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 ottobre 2019, n. 155


Regolamento  recante  l'organizzazione  degli   Uffici   di   diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. (19G00160) 

(GU n.299 del 21-12-2019)

 Vigente al: 5-1-2020

 

Capo I
Uffici di diretta collaborazione del Ministro

 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare  l'articolo
17; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare  l'articolo
3; 
  Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   in
particolare l'articolo 14, comma 2; 
  Visto il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  e  in
particolare gli articoli 14 e 14-bis; 
  Vista  la  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  e  in  particolare
l'articolo 1, comma 345; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.  97,  e  in  particolare
l'articolo 4-bis; 
  Vista  la  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  e  in  particolare
l'articolo 1, comma 345; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile
2019, n. 47, recante  regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile
2019, n. 48, recante regolamento concernente  l'organizzazione  degli
Uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
  Visto che il predetto articolo 4-bis del  decreto-legge  12  luglio
2018, n. 86, prevede la facolta' di richiedere il parere al Consiglio
di Stato sugli schemi di decreto da adottare ai sensi della  medesima
norma; 
  Considerato  che   l'organizzazione   degli   Uffici   di   diretta
collaborazione proposta risulta coerente con i compiti e le  funzioni
attribuite al Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca dalla normativa di settore vigente; 
  Ritenuto, per la  suddetta  motivazione,  di  non  avvalersi  della
facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato; 
  Sentite le organizzazioni sindacali; 
  Sentiti l'Organismo paritetico  per  l'innovazione  e  il  Comitato
unico di garanzia per le pari opportunita'  e  il  benessere  di  chi
lavora   e   contro   le   discriminazioni   (CUG)   del    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 21 ottobre 2019; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                      Ministro e sottosegretari 
 
  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,
di seguito denominato «Ministro», e' l'organo di  direzione  politica
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  di
seguito denominato «Ministero», ed esercita le funzioni di  indirizzo
politico-amministrativo ai sensi degli articoli 4,  comma  1,  e  14,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  2.  Per  lo  svolgimento  delle  proprie  funzioni   di   indirizzo
politico-amministrativo,  il  Ministro  si  avvale  degli  Uffici  di
diretta collaborazione di cui all'articolo 2, comma 2. 
  3. I sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti  e
le funzioni espressamente a loro delegati dal  Ministro  con  proprio
decreto. 
                               Art. 2 
 
                  Uffici di diretta collaborazione 
 
  1. Gli Uffici di diretta collaborazione  esercitano  i  compiti  di
supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo  e
le strutture dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo  14,  comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  2. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro: 
    a) l'Ufficio di Gabinetto; 
    b) l'ufficio legislativo; 
    c) l'ufficio stampa; 
    d) la segreteria del Ministro; 
    e) la segreteria tecnica del Ministro; 
    f) le segreterie dei sottosegretari di Stato. 
  3. Per lo svolgimento degli incarichi  istituzionali  delegati  dal
Ministro, i sottosegretari di  Stato  si  avvalgono  dell'Ufficio  di
Gabinetto, dell'ufficio legislativo e  dell'ufficio  del  consigliere
diplomatico, che opera presso l'Ufficio di Gabinetto. 
                               Art. 3 
 
                        Ufficio di Gabinetto 
 
  1.  Il  Capo  di  Gabinetto  coordina   gli   uffici   di   diretta
collaborazione del Ministro, riferendo al medesimo,  ed  assicura  il
raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita'  di
gestione dei Dipartimenti e delle Direzioni  generali;  verifica  gli
atti da sottoporre alla firma del Ministro; cura  gli  affari  e  gli
atti  la  cui  conoscenza  e'  sottoposta  a  particolari  misure  di
sicurezza  e  cura  i  rapporti  con  l'Organismo   indipendente   di
valutazione della performance. 
  2. Il Capo di Gabinetto e'  nominato  dal  Ministro  tra  dirigenti
delle pubbliche amministrazioni, magistrati ordinari,  amministrativi
o  contabili,  avvocati  dello   Stato,   consiglieri   parlamentari,
professori universitari, nonche' tra soggetti,  anche  estranei  alla
pubblica amministrazione, in possesso delle capacita'  adeguate  alle
funzioni  da  svolgere,  avuto  riguardo  ai  titoli   professionali,
culturali e scientifici e alle esperienze maturate. 
  3. Il Capo di Gabinetto puo' nominare  fino  a  tre  vice  Capo  di
Gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie. I vice Capo di  Gabinetto
possono essere scelti tra dirigenti di seconda fascia appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, nonche', nel numero di non piu' di uno, tra i soggetti di cui
all'articolo 9, comma 3. 
  4. L'Ufficio di Gabinetto  supporta  il  Capo  di  Gabinetto  nello
svolgimento delle proprie funzioni o di quelle delegate dal Ministro. 
  5. Nell'ambito  dell'Ufficio  di  Gabinetto  opera  il  Consigliere
diplomatico del Ministro, scelto  tra  funzionari  appartenenti  alla
carriera diplomatica, che assiste il  Ministro  nelle  iniziative  in
campo internazionale e comunitario,  in  raccordo  con  i  competenti
uffici del Ministero. Il consigliere diplomatico promuove e  assicura
la  partecipazione  del  Ministro  agli  Organismi  internazionali  e
dell'Unione  europea  e  cura  le   relazioni   internazionali,   con
particolare riferimento, in collaborazione con l'ufficio legislativo,
ai negoziati relativi ad accordi di  cooperazione  nelle  materie  di
competenza del Ministero. 
                               Art. 4 
 
                       Segreteria del Ministro 
 
  1. La segreteria del  Ministro  svolge  attivita'  di  supporto  ai
compiti del medesimo, provvede al coordinamento degli  impegni  dello
stesso, ne cura il cerimoniale ed e'  coordinata  da  un  Capo  della
segreteria, che coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a  cui
partecipa e adempie, su suo mandato, a compiti specifici  riguardanti
l'attivita' istituzionale e i rapporti politici del medesimo. 
  2. Della segreteria del Ministro fa parte il segretario particolare
del Ministro, coordinato  dal  Capo  della  segreteria,  che  cura  i
rapporti  personali  del  Ministro  nello  svolgimento  dei   compiti
politico-istituzionali, in particolare curandone l'agenda e la tenuta
della corrispondenza. 
  3. Il Capo  della  segreteria  e  il  segretario  particolare  sono
nominati dal Ministro  tra  soggetti  anche  estranei  alla  pubblica
amministrazione, sulla base di un rapporto di natura fiduciaria. 
                               Art. 5 
 
                         Ufficio legislativo 
 
  1. L'ufficio legislativo provvede allo studio  e  alla  definizione
della attivita' normativa nelle materie di competenza del  Ministero,
con la collaborazione, anche ai fini della  progettazione  normativa,
dei  competenti  Dipartimenti   e   Uffici   dirigenziali   generali,
garantendo la qualita'  del  linguaggio  normativo,  l'applicabilita'
delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della  fattibilita'
della  regolamentazione,  lo   snellimento   e   la   semplificazione
normativa;  esamina  i  provvedimenti  sottoposti  al  Consiglio  dei
ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura,  in  particolare,
il raccordo permanente con l'attivita' normativa  del  Parlamento,  i
conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei  ministri  e
le altre  amministrazioni  interessate,  anche  per  quanto  riguarda
l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea e la  legislazione
regionale;  cura  i  rapporti  di  natura  tecnico-giuridica  con  le
autorita' amministrative indipendenti, con la  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
la Conferenza unificata,  con  l'Avvocatura  dello  Stato  e  con  il
Consiglio  di  Stato;  sovrintende  al  contenzioso   internazionale,
comunitario  e  costituzionale;  cura  gli  adempimenti  relativi  al
contenzioso  sugli  atti  del  Ministro  per  i  profili  di  propria
competenza; cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di
indirizzo riguardanti il Ministero ed il seguito  dato  agli  stessi;
svolge  attivita'  di  consulenza  giuridica  per  il  Ministro  e  i
sottosegretari di Stato. 
  2.  All'ufficio  legislativo  e'  preposto  il  Capo   dell'ufficio
legislativo, il quale e' nominato dal Ministro  tra  dirigenti  delle
pubbliche  amministrazioni,  magistrati  ordinari,  amministrativi  o
contabili, avvocati dello Stato e consiglieri  parlamentari,  nonche'
tra professori universitari in  materie  giuridiche  e  avvocati  del
libero  foro  iscritti  al  relativo  albo  professionale  da  almeno
quindici anni, in possesso di adeguata capacita'  ed  esperienza  nel
campo della consulenza giuridica e  legislativa  e  della  produzione
normativa. 
  3. Il Capo dell'ufficio legislativo puo' avvalersi di due vice Capo
dell'ufficio legislativo, nominati dal Capo di Gabinetto, su proposta
del  Capo  dell'ufficio  legislativo.  I   vice   Capo   dell'ufficio
legislativo sono scelti tra dirigenti di seconda fascia  appartenenti
ai ruoli di cui all'articolo 23  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165,  e  in  servizio  presso  gli   Uffici   di   diretta
collaborazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, nonche', nel numero
di non piu' di uno, tra i soggetti di cui all'articolo 9, comma 3. 
  4. Presso l'ufficio legislativo  e'  istituito,  nell'ambito  delle
risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, un nucleo di monitoraggio degli ambiti
della normativa di  competenza  del  Ministero,  rispetto  ai  quali,
attesa la rilevanza  e  problematicita',  e'  opportuna  una  analisi
continuativa. 
  5. Il nucleo di monitoraggio di cui al comma 4 e' composto dal Capo
dell'ufficio legislativo e da personale dell'ufficio stesso,  nonche'
dai referenti di ciascuna Direzione generale. 
                               Art. 6 
 
                           Ufficio stampa 
 
  1. L'Ufficio stampa, costituito  ai  sensi  dell'articolo  9  della
legge 7 giugno 2000, n. 150, cura i rapporti con  il  sistema  e  gli
organi  di  informazione  nazionali  e  internazionali;  effettua  il
monitoraggio dell'informazione  italiana  ed  estera  e  ne  cura  la
rassegna, con particolare riferimento ai  profili  che  attengono  ai
compiti istituzionali del Ministro. 
  2. All'Ufficio stampa e' preposto il capo dell'Ufficio  stampa,  il
quale e' nominato dal Ministro tra giornalisti, operatori del settore
dell'informazione o comunque tra soggetti,  anche  appartenenti  alle
pubbliche  amministrazioni,  in  possesso  di  comprovata  esperienza
maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria,
nel rispetto delle disposizioni  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 21 settembre 2001, n. 422. 
  3. Il Ministro, inoltre, ai sensi dell'articolo 7  della  legge  n.
150 del 2000, puo' nominare un portavoce, che, in collaborazione  con
l'Ufficio stampa, cura i rapporti di carattere politico-istituzionale
con gli organi di informazione. 
                               Art. 7 
 
                   Segreteria tecnica del Ministro 
 
  1.  La  Segreteria  tecnica  assicura  al  Ministro   il   supporto
conoscitivo specialistico per la elaborazione e il monitoraggio delle
linee di indirizzo  delle  politiche  riguardanti  le  attivita'  del
Ministero. Tali attivita' di supporto sono svolte sia nella  fase  di
rilevazione  delle  problematiche  da  affrontare   sia   in   quella
dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del
Ministro,  nonche'  mediante  la  promozione  di  nuove  attivita'  e
iniziative, anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini  e
rapporti. 
  2. Il capo della Segreteria tecnica e' scelto tra  soggetti,  anche
estranei alla pubblica amministrazione,  in  possesso  di  comprovati
titoli professionali e culturali attinenti ai settori  di  competenza
del Ministero. 
                               Art. 8 
 
               Segreterie dei sottosegretari di Stato 
 
  1. Le segreterie dei sottosegretari di Stato operano  alle  dirette
dipendenze dei rispettivi sottosegretari. 
  2. I capi segreteria e i segretari particolari  dei  sottosegretari
di Stato sono nominati  dai  sottosegretari  interessati,  anche  tra
soggetti estranei alla pubblica amministrazione,  sulla  base  di  un
rapporto di natura fiduciaria. 
  3. Alla segreteria di ciascuno dei sottosegretari di  Stato,  oltre
al capo della segreteria e al segretario  particolare,  e'  assegnato
personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione  di
aspettativa, fuori ruolo  o  comando,  nel  numero  massimo  di  otto
unita'; in sostituzione di non piu'  di  due  delle  predette  unita'
possono essere nominati estranei all'amministrazione, nell'ambito dei
contingenti fissati all'articolo 9, comma 3, assunti con contratto  a
tempo determinato, comunque di  durata  non  superiore  a  quella  di
permanenza in carica del sottosegretario di Stato. 
                               Art. 9 
 
          Personale degli Uffici di diretta collaborazione 
 
  1.  Il  contingente  di   personale   degli   Uffici   di   diretta
collaborazione e' stabilito complessivamente in centonovanta  unita'.
Nei limiti del contingente complessivo  di  centonovanta  unita',  il
Ministro,  con  proprio  provvedimento,  individua  i  dipendenti  da
inserire  nel  decreto  degli  Uffici   di   diretta   collaborazione
scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del  Ministero  ovvero
di altre amministrazioni pubbliche. 
  2. Nell'ambito del contingente complessivo di cui al comma 1,  sono
compresi, per lo svolgimento di  funzioni  attinenti  ai  compiti  di
diretta collaborazione,  un  numero  di  nove  incarichi  di  livello
dirigenziale non generale. Tali incarichi sono  attribuiti  anche  ai
sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165; in tal caso  essi  concorrono  a  determinare  il
limite degli incarichi conferibili  a  tale  titolo  nell'ambito  del
Ministero. Il contingente di personale con qualifica dirigenziale  fa
parte  del  contingente  complessivo  del  personale  con   qualifica
dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca. 
  3. Il Ministro puo'  individuare  altresi'  collaboratori  estranei
all'amministrazione assunti con  contratto  a  tempo  determinato  in
numero non superiore a venti, nonche' esperti o  consulenti  di  alta
professionalita' o specializzazione nelle materie di  competenza  del
Ministero e in quelle giuridico-amministrative, di  management  e  di
analisi  e  definizione  delle  politiche  pubbliche,  desumibili  da
specifici  attestati  culturali  e  professionali,  in   numero   non
superiore a quindici, nel rispetto del criterio dell'invarianza della
spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001. La durata massima di tutti gli incarichi e'  limitata  alla
permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, ferma
restando la possibilita' di revoca anticipata, da parte del  Ministro
stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario. 
  4.  Le  posizioni  di  Capo   di   Gabinetto,   capo   dell'ufficio
legislativo, capo dell'ufficio  stampa,  capo  della  segreteria  del
Ministro, segretario particolare del Ministro, capo della  segreteria
tecnica del Ministro, capi delle segreterie del vice Ministro  e  dei
sottosegretari  di  Stato,  nonche'  le  posizioni   dei   componenti
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e  della
struttura  tecnica  permanente  di  cui  all'articolo  12,  sono   da
intendersi aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. 
  5. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti
e organismi  pubblici  e  istituzionali,  assegnato  agli  Uffici  di
diretta collaborazione, e' posto in posizione di comando, fuori ruolo
o aspettativa retribuita, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge
12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge  3
agosto 2001, n. 317. Nei limiti del contingente di personale  di  cui
al comma 1, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127. 
  6.  L'assegnazione  del  personale,  delle  risorse  finanziarie  e
strumentali tra gli Uffici di diretta collaborazione e' disposta  con
atti del Capo di Gabinetto. 
                               Art. 10 
 
                        Trattamento economico 
 
  1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione spetta un
trattamento economico omnicomprensivo, determinato con  la  modalita'
di cui all'articolo 14, comma 2, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e articolato: 
    a) per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva  di  importo
non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale
dei dirigenti preposti agli Uffici di livello  dirigenziale  generale
del Ministero incaricati ai sensi  dell'articolo  19,  comma  4,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da
fissare in un importo equivalente alla misura massima del trattamento
accessorio, ivi compresa l'indennita' di risultato, spettante ai capi
Dipartimento del Ministero; 
    b) per il capo  dell'ufficio  legislativo  e  per  il  Presidente
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance  di  cui
all'articolo 11, in una voce retributiva di importo non  superiore  a
quello massimo del trattamento economico fondamentale  dei  dirigenti
preposti ad Uffici di livello dirigenziale  generale  del  Ministero,
incaricati  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma   4,   del   decreto
legislativo n. 165 del  2001,  ed  in  un  emolumento  accessorio  da
fissare  in  un  importo  non  superiore  alla  misura  massima   del
trattamento  accessorio,  ivi  compresa  l'indennita'  di  risultato,
spettante ai dirigenti di Uffici dirigenziali generali  dello  stesso
Ministero; 
    c) per il segretario particolare del Ministro, per il capo  della
segreteria del Ministro, per il consigliere diplomatico, per il  capo
della  segreteria  tecnica  e  per  i  capi  delle   segreterie   dei
sottosegretari di Stato, in  una  voce  retributiva  di  importo  non
superiore alla misura massima del trattamento economico  fondamentale
dei  dirigenti  preposti  ad  ufficio  dirigenziale  di  livello  non
generale ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo  non
superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai
dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero; 
    d) per il Capo dell'ufficio stampa del Ministro e, ove  nominato,
per il portavoce del Ministro, un trattamento  economico  conforme  a
quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i  giornalisti
con la qualifica di redattore capo. 
  2. Ai dirigenti di seconda fascia assegnati agli Uffici di  diretta
collaborazione e' corrisposta una retribuzione di posizione variabile
in misura equivalente  ai  valori  economici  massimi  attribuiti  ai
dirigenti della stessa fascia del Ministero  nonche',  in  attesa  di
specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva  della
retribuzione di risultato,  determinata  con  decreto  del  Ministro,
sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, su  proposta  del
Capo di Gabinetto, di importo pari a due terzi della retribuzione  di
posizione complessiva. Il medesimo decreto puo'  attribuire  ai  vice
Capo di Gabinetto e vice capo ufficio legislativo, in relazione  alle
responsabilita' connesse all'incarico, una indennita'  avente  natura
di retribuzione accessoria nel limite complessivo di spesa, per tutte
le posizioni attivabili, di 86.000 euro al lordo degli oneri riflessi
a  carico  dello  Stato  e  dell'Imposta  regionale  sulla  attivita'
produttiva. Nel caso dei vice Capo di Gabinetto e vice  Capo  ufficio
legislativo appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la predetta indennita' si somma  a
quella sostitutiva della retribuzione di risultato. 
  3. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici  di  diretta
collaborazione, a fronte delle  responsabilita',  degli  obblighi  di
reperibilita' e  di  disponibilita'  ad  orari  disagevoli  eccedenti
quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche'
dalle conseguenti ulteriori prestazioni  richieste  dai  responsabili
degli   uffici,   spetta   un'indennita'   accessoria   di    diretta
collaborazione, sostitutiva degli  istituti  retributivi  finalizzati
all'incentivazione  della  produttivita'  e  al   miglioramento   dei
servizi. Il  personale  beneficiario  della  predetta  indennita'  e'
determinato dal Capo  di  Gabinetto,  sentiti  i  responsabili  degli
Uffici stessi. La misura  dell'indennita'  e'  determinata  ai  sensi
dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165  del  2001,
con  decreto  del  Ministro,  nell'ambito  delle  disponibilita'   di
bilancio. 
  4. Il trattamento economico del personale  con  contratto  a  tempo
determinato e di quello con rapporto di collaborazione  coordinata  e
continuativa e' determinato dal Ministro  all'atto  del  conferimento
dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non puo' essere  superiore
a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che
svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava  sugli  appositi
stanziamenti dello stato di previsione  della  spesa  del  Ministero,
missione «Servizi  istituzionali  e  generali  delle  amministrazioni
pubbliche», programma «Indirizzo politico». 

Capo II
Organismo indipendente di valutazione della performance

                               Art. 11 
 
       Organismo indipendente di valutazione della performance 
 
  1. L'organismo indipendente di valutazione  della  performance,  di
seguito  «Oiv»,  svolge  in  piena  autonomia  le  attivita'  di  cui
all'articolo 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
  2. L'Oiv e' costituito con decreto  del  Ministro  ai  sensi  degli
articoli 14 e 14-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2009. 
  3. Al  Presidente  dell'Oiv  e'  corrisposto  l'emolumento  di  cui
all'articolo 10,  comma  1,  lettera  b),  determinato  dal  Ministro
all'atto della nomina. 
                               Art. 12 
 
                    Struttura tecnica permanente 
                per la misurazione della performance 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 14, commi 9 e 10, del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, presso  l'Oiv  opera  la  Struttura  tecnica
permanente  per  la  misurazione  della   performance,   di   seguito
«Struttura tecnica», dotata delle  risorse  necessarie  all'esercizio
delle relative funzioni. 
  2.  Il  responsabile  della  Struttura  tecnica  e'  nominato   dal
Ministro, con proprio decreto, su proposta  dell'Oiv,  e  individuato
nel dirigente di seconda fascia di cui al comma  3,  in  possesso  di
specifica professionalita' ed esperienza nel campo della  misurazione
della performance nelle amministrazioni pubbliche. 
  3. Alla Struttura tecnica e' assegnato un apposito  contingente  di
personale costituito complessivamente fino ad un massimo di  quindici
unita',  di  cui  una  di  qualifica   dirigenziale   non   generale,
all'interno del contingente complessivo di cui all'articolo 9,  comma
1. 

Capo III
Disposizioni comuni e finali

                               Art. 13 
 
                        Modalita' di gestione 
 
  1. Gli uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  l'Oiv
costituiscono ai fini di cui all'articolo 21 della legge 31  dicembre
2009, n. 196, un unico centro di responsabilita' amministrativa. 
  2. La gestione degli stanziamenti di  bilancio  per  i  trattamenti
economici  individuali  e  le  indennita'  spettanti   al   personale
assegnato agli Uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di
viaggio e di rappresentanza del  Ministro  e  dei  sottosegretari  di
Stato, per l'acquisto di beni  e  servizi  e  per  ogni  altra  spesa
occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonche'  la  gestione
delle  risorse  umane  e  strumentali,  e'   attribuita,   ai   sensi
dell'articolo 14, comma 1, lettera  b)  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, alla responsabilita' del Capo di  Gabinetto,  che
puo' delegare i relativi adempimenti ai vice Capo di Gabinetto  o  ai
dirigenti  in   servizio   presso   l'Ufficio   di   Gabinetto.   Con
provvedimento  del  Ministro,  i  relativi  adempimenti,   ai   sensi
dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279,
possono essere delegati agli uffici del Ministero per la liquidazione
e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti. 
                               Art. 14 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, e' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri 4 aprile 2019, n. 48. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 21 ottobre 2019 
 
                            Il Presidente 
                     del Consiglio dei ministri 
                                Conte 
 
                    Il Ministro dell'istruzione, 
                  dell'universita' e della ricerca 
                             Fioramonti 
 
                             Il Ministro 
                   per la pubblica amministrazione 
                               Dadone 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Gualtieri 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2019 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 3340 

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