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Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus. Ord. 30/01/2020

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 30 gennaio 2020

Misure profilattiche contro  il  nuovo  Coronavirus  (2019  -  nCoV).
(20A00738) 

(GU n.26 del 1-2-2020)

 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Visto  l'art.  168  del  Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione
europea; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute umana; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833,  recante  Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale, e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; 
  Visto   il   regolamento   per   la   polizia    sanitaria    della
aeronavigazione, approvato con il regio decreto  2  maggio  1940,  n.
1045; 
  Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato  dalla
58ª Assemblea mondiale della sanita' in data  23  maggio  2005  e  in
vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di  sanita'
pubblica in ambito transfrontaliero; 
  Vista le  circolari  della  Direzione  generale  della  prevenzione
sanitaria del Ministero della salute, prot. n. 1997  del  22  gennaio
2020 e prot. n. 2302 del 27 gennaio 2020; 
  Dato atto che, come previsto dal menzionato  regolamento  sanitario
internazionale (2005), e' stata  attivata  una  procedura  sanitaria,
gestita dagli Uffici di sanita' marittima, aerea  e  di  frontiera  -
Servizi assistenza sanitaria  personale  navigante  (USMAF-SASN)  del
Ministero della salute, per verificare l'eventuale presenza  a  bordo
degli aeromobili di casi sospetti  sintomatici  e  disporre  il  loro
eventuale  trasferimento  in  bio-contenimento,  e   che   e'   stata
rafforzata la sorveglianza dei passeggeri di voli diretti dalla  Cina
(e di ogni altro volo con segnalati casi sospetti di 2019 - nCoV); 
  Dato atto, altresi', che e' stato distribuito e  affisso  materiale
informativo   negli   aeroporti   per   informare    i    viaggiatori
internazionali,  che,  agli  aggiornamenti  inerenti   l'evento,   e'
dedicato un apposito spazio del portale del Ministero della salute  e
che e' stato potenziato il  servizio  di  informazione  al  cittadino
fornita dal numero di pubblica utilita' 1500; 
  Tenuto conto che, allo  stato,  tutti  i  passeggeri  sbarcanti  in
Italia e provenienti con volo diretto da Paesi comprendenti  aree  in
cui si e' verificata una trasmissione autoctona sostenuta  del  nuovo
Coronavirus (2019 - nCoV) sono sottoposti a  controlli  sanitari,  su
disposizioni del Ministero della salute; 
  Considerato, altresi', che, al  fine  di  assicurare  la  celerita'
delle procedure e la sicurezza delle stesse, puo'  essere  necessario
effettuare i predetti controlli sanitari sia a bordo degli aeromobili
sia  nelle  zone  dedicate,  all'uopo  individuate   dal   competente
USMAF-SASN, all'interno degli spazi aeroportuali; 
  Vista l'ordinanza ministeriale del 25 gennaio 2020, recante  Misure
profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV); 
  Preso atto  dell'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  del
carattere particolarmente  diffusivo  dell'epidemia  e  del  notevole
incremento dei casi e decessi notificati all'Organizzazione  mondiale
della sanita' (di seguito, OMS); 
  Considerato che  le  conoscenze  sinora  acquisite  su  tale  forma
morbosa indicano la trasmissione interumana sostenuta  dell'infezione
in Cina; 
  Richiamato  l'art.  43   del   menzionato   regolamento   sanitario
internazionale  (2005),  che   non   impedisce   agli   Stati   Parti
l'implementazione di misure sanitarie,  in  accordo  con  la  propria
legislazione nazionale e  con  gli  obblighi  derivanti  dal  diritto
internazionale,  in  risposta  a  rischi  specifici  per  la  sanita'
pubblica  o  emergenze  sanitarie  di  interesse  internazionale  che
raggiungano lo stesso livello di protezione sanitaria  o  un  livello
superiore rispetto alle raccomandazioni dell'OMS; 
  Preso atto che tali misure non devono essere piu'  restrittive  del
traffico internazionale e piu' invasive o intrusive per le persone di
ragionevoli alternative in grado di raggiungere un  adeguato  livello
di protezione sanitaria e che, nel determinare se attuare  le  misure
sanitarie in questione, gli Stati  Parti  devono  basare  le  proprie
decisioni: 
    (a) su principi scientifici; 
    (b) su prove scientifiche disponibili di un rischio per la salute
o,  in  caso  tali  prove  non  siano  sufficienti,  su  informazioni
disponibili incluse quelle fornite dall'OMS e da altre organizzazioni
intergovernative e altri enti internazionali; e 
    (c) su qualsiasi consulenza o parere specifici dell'OMS; 
  Considerato  che  uno  Stato  Parte  che  attui  misure   sanitarie
aggiuntive  che  interferiscano  sostanzialmente  con   il   traffico
internazionale deve fornire all'OMS il razionale di sanita'  pubblica
e le relative informazioni scientifiche; 
  Ritenuto di dover mettere in atto ogni ulteriore utile  misura  per
prevenire,   ridurre   e   contenere   il   rischio   di   diffusione
dell'infezione  da  nuovo  Coronavirus  (2019   -   nCoV),   tra   la
popolazione, anche in considerazione delle indicazioni dell'OMS e del
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie; 
  Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della
sorveglianza sanitaria necessaria, con il minor disagio e  costo  per
tutti i soggetti interessati; 
  Considerato che la  Cina  comprende  diverse  aree  in  cui  si  e'
verificata una trasmissione autoctona sostenuta del nuovo Coronavirus
(2019 - nCoV); 
  Ritenuto necessario e urgente disporre  misure  idonee  ad  evitare
l'ingresso di viaggiatori internazionali provenienti dalla Cina,  per
il periodo di tempo necessario e sufficiente a garantire un  adeguato
livello di protezione sanitaria; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria
e' interdetto il traffico aereo dalla Cina, quale Paese  comprendente
aree in cui si e' verificata una trasmissione autoctona sostenuta del
nuovo Coronavirus (2019 - nCoV). 
  2. Le compagnie aeree, le societa' e gli enti, pubblici e  privati,
che gestiscono gli scali aeroportuali, sono tenuti al rispetto  della
presente ordinanza e di  ogni  misura  attuativa  adottata  dall'Ente
nazionale per l'aviazione  civile  (ENAC)  e  dalle  altre  autorita'
competenti. 
                               Art. 2 
 
  1.  La  presente  ordinanza  ha  validita'  di  novanta  giorni,  a
decorrere dalla data odierna. 
  La presente ordinanza viene inviata agli organi di controllo per la
registrazione  ed  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 30 gennaio 2020 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2020 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 203 
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