MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 30 gennaio 2020
Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV). (20A00738)
(GU n.26 del 1-2-2020)
IL MINISTRO DELLA SALUTE Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione; Visto l'art. 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale, e, in particolare, l'art. 32; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con il regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045; Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla 58ª Assemblea mondiale della sanita' in data 23 maggio 2005 e in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanita' pubblica in ambito transfrontaliero; Vista le circolari della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, prot. n. 1997 del 22 gennaio 2020 e prot. n. 2302 del 27 gennaio 2020; Dato atto che, come previsto dal menzionato regolamento sanitario internazionale (2005), e' stata attivata una procedura sanitaria, gestita dagli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera - Servizi assistenza sanitaria personale navigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute, per verificare l'eventuale presenza a bordo degli aeromobili di casi sospetti sintomatici e disporre il loro eventuale trasferimento in bio-contenimento, e che e' stata rafforzata la sorveglianza dei passeggeri di voli diretti dalla Cina (e di ogni altro volo con segnalati casi sospetti di 2019 - nCoV); Dato atto, altresi', che e' stato distribuito e affisso materiale informativo negli aeroporti per informare i viaggiatori internazionali, che, agli aggiornamenti inerenti l'evento, e' dedicato un apposito spazio del portale del Ministero della salute e che e' stato potenziato il servizio di informazione al cittadino fornita dal numero di pubblica utilita' 1500; Tenuto conto che, allo stato, tutti i passeggeri sbarcanti in Italia e provenienti con volo diretto da Paesi comprendenti aree in cui si e' verificata una trasmissione autoctona sostenuta del nuovo Coronavirus (2019 - nCoV) sono sottoposti a controlli sanitari, su disposizioni del Ministero della salute; Considerato, altresi', che, al fine di assicurare la celerita' delle procedure e la sicurezza delle stesse, puo' essere necessario effettuare i predetti controlli sanitari sia a bordo degli aeromobili sia nelle zone dedicate, all'uopo individuate dal competente USMAF-SASN, all'interno degli spazi aeroportuali; Vista l'ordinanza ministeriale del 25 gennaio 2020, recante Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV); Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi e decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanita' (di seguito, OMS); Considerato che le conoscenze sinora acquisite su tale forma morbosa indicano la trasmissione interumana sostenuta dell'infezione in Cina; Richiamato l'art. 43 del menzionato regolamento sanitario internazionale (2005), che non impedisce agli Stati Parti l'implementazione di misure sanitarie, in accordo con la propria legislazione nazionale e con gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, in risposta a rischi specifici per la sanita' pubblica o emergenze sanitarie di interesse internazionale che raggiungano lo stesso livello di protezione sanitaria o un livello superiore rispetto alle raccomandazioni dell'OMS; Preso atto che tali misure non devono essere piu' restrittive del traffico internazionale e piu' invasive o intrusive per le persone di ragionevoli alternative in grado di raggiungere un adeguato livello di protezione sanitaria e che, nel determinare se attuare le misure sanitarie in questione, gli Stati Parti devono basare le proprie decisioni: (a) su principi scientifici; (b) su prove scientifiche disponibili di un rischio per la salute o, in caso tali prove non siano sufficienti, su informazioni disponibili incluse quelle fornite dall'OMS e da altre organizzazioni intergovernative e altri enti internazionali; e (c) su qualsiasi consulenza o parere specifici dell'OMS; Considerato che uno Stato Parte che attui misure sanitarie aggiuntive che interferiscano sostanzialmente con il traffico internazionale deve fornire all'OMS il razionale di sanita' pubblica e le relative informazioni scientifiche; Ritenuto di dover mettere in atto ogni ulteriore utile misura per prevenire, ridurre e contenere il rischio di diffusione dell'infezione da nuovo Coronavirus (2019 - nCoV), tra la popolazione, anche in considerazione delle indicazioni dell'OMS e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie; Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria necessaria, con il minor disagio e costo per tutti i soggetti interessati; Considerato che la Cina comprende diverse aree in cui si e' verificata una trasmissione autoctona sostenuta del nuovo Coronavirus (2019 - nCoV); Ritenuto necessario e urgente disporre misure idonee ad evitare l'ingresso di viaggiatori internazionali provenienti dalla Cina, per il periodo di tempo necessario e sufficiente a garantire un adeguato livello di protezione sanitaria; Emana la seguente ordinanza: Art. 1 1. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria e' interdetto il traffico aereo dalla Cina, quale Paese comprendente aree in cui si e' verificata una trasmissione autoctona sostenuta del nuovo Coronavirus (2019 - nCoV). 2. Le compagnie aeree, le societa' e gli enti, pubblici e privati, che gestiscono gli scali aeroportuali, sono tenuti al rispetto della presente ordinanza e di ogni misura attuativa adottata dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e dalle altre autorita' competenti.
Art. 2 1. La presente ordinanza ha validita' di novanta giorni, a decorrere dalla data odierna. La presente ordinanza viene inviata agli organi di controllo per la registrazione ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 gennaio 2020 Il Ministro: Speranza Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2020 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 203