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LOTTIZZAZIONE ABUSIVA: effetti giuridici sull’acquirente ed il sub-acquirente. Casi di sequestro e confisca.

di Fulvio Conti Guglia. L’acquirente ed il sub-acquirente di un immobile o terreno abusivamente lottizzato sono tenuti ad assolvere in modo rigoroso all’onere di conoscenza ed informazione loro richiesto e non possono dimostrare di aver agito in buona fede semplicemente richiamando l’affidamento riposto in altri soggetti o nella apparente legittimità di atti amministrativi, specie nel caso in cui la illiceità dell’operazione lottizzatoria sia resa evidente dalla presenza di elementi obiettivi sintomatici di una irregolare trasformazione edilizia o urbanistica del territorio.

Pertanto, il reato di lottizzazione abusiva nella molteplicità di forme che esso può assumere in concreto, può essere posto in essere da una pluralità di soggetti, i quali, in base ai principi che regolano il concorso di persone nel reato, possono partecipare alla commissione del fatto con condotte anche eterogenee e diverse da quella strettamente costruttiva, purché ciascuno di essi apporti un contributo causale alla verificazione dell’illecito (sia pure svolgendo ruoli diversi ovvero intervenendo in fasi circoscritte della condotta illecita complessiva) e senza che vi sia alcuna necessità di un accordo preventivo.

Tra i soggetti attivi del reato di lottizzazione figurano anche l’acquirente ed il sub acquirente dei lotti. Sicché, la condotta dell’acquirente converge, con quella del venditore verso l’unico scopo di condizionare la riserva pubblica di programmazione territoriale e non deve necessariamente concretarsi in una attività edificatoria, ben potendosi configurare il concorso anche mediante il semplice acquisto quando l’acquirente sia consapevole dell’abusività dell’intervento o avrebbe potuto esserlo ponendo in essere un doveroso accertamento diligente (Cass. Sez. Unite, n. 4708 del 24.4.1992).

L’acquirente del lotto frazionato, dunque, non può considerarsi, in quanto tale, terzo estraneo, anche se non gli è ovviamente preclusa la possibilità di dimostrare la sua buona fede e l’estraneità all’attività illecita del venditore (vedi Cass., Sez. III, n. 17865 del 29.4.2009).

Peraltro, la condotta dell’acquirente non configura un evento imprevisto ed imprevedibile per il venditore, contribuendo alla concreta attuazione del suo disegno criminoso e non essendo possibile senza l’azione del venditore medesimo.

Ed è proprio attraverso l’acquisto consapevole di un lotto illecitamente frazionato, che si manifesta la volontà dell’acquirente di cooperare nel reato, essendo sufficiente una semplice adesione di volontà quale assenso al disegno criminoso da altri concepito e ben ravvisabile in concreto (vedi Cass., Sez. III: n. 48924 del 21.12.2009; n. 17865 del 29.4.2009).

Si ricorda che, incombe sul compratore l’onere di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell’acquisto e, in mancanza di tale doverosa attenzione, egli si pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che fornisce comunque un determinante contributo causale all’attività illecita del venditore (Cass., Sez. III: n. 3887 del 3.2.2011; n. 17865 del 29.4.2009; n. 37472 del 2.10.20013).

Infatti il c.d. “dovere di informazione e conoscenza” richiesto all’acquirente costituisce diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all’articolo 2 Cost., in quanto la Costituzione richiede dai singoli soggetti la massima costante tensione ai fini dei rispetto degli interessi dell’altrui persona umana (Corte Cost. sent. 24/3/1988, n. 364; Cass., Sez. III, n. 39078 de l’8.1.0.2009).

A conclusioni analoghe si è pervenuti con riferimento alla figura del sub-acquirente, di colui, cioè, che a sua volta acquista il terreno abusivamente lottizzato, dovendosi escludere che la sua condotta possa considerarsi di per sé legittima sulla base della sola qualità dell’agente e ciò in quanto l’utilizzazione delle modalità dell’acquisto successivo ben potrebbe costituire un sistema elusivo, surrettiziamente finalizzato a vanificare le disposizioni legislative in materia di lottizzazione negoziale ed essendo, inoltre, possibile l’adesione del correo in qualsiasi fase, a condizione che l’attività lottizzatoria stessa sia ancora in corso (Cass., Sez. III, n. 48924 del 21.12.2009; n. 39078 dell’8.10.2009; n. 17865 del 29.4.2009; n. 38908 del 24.11.2006; n. 12845 del 14.12.2000).
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Di seguito altri gli argomenti contenuti in sentenza per esteso e massime:

DIRITTO URBANISTICO – Lottizzazione abusiva di un immobile o terreno – Acquirente e sub-acquirente – Onere di conoscenza ed informazione – Lottizzazione abusiva di terreno agricolo – Elementi – Lottizzazione cartolare – Attività lottizzatoria – Configurabilità – Giurisprudenza – Reato di lottizzazione abusiva – Soggetti attivi del reato – Molteplicità di forme – Pluralità di soggetti – Condotte eterogenee – Contributo causale – Condotta dell’acquirente – Buona fede – Onere della prova – Acquirente e sub-acquirente – Dovere di informazione e conoscenza – Principio costituzionale di solidarietà sociale – Art. 2 Cost. – Artt. 30, 31 e 44, lett. c), d.P.R. n. 380/01 e 181, c.1-bis, d.Lgs. n. 42/2004 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Lottizzazione abusiva – Sequestro preventivo a persona estranea al reato – Presupposti e limiti – Confisca – Acquisizione gratuita al patrimonio del Comune – Sentenza definitiva – Effetti – Art. 321 c.p.p. – Confisca – Indipendentemente dalla condanna dei responsabili – CEDU – Atti di indagine – Utilizzabilità – Limiti – Artt. 326 e 407 cod. proc pen..

 

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