LOTTA ALLA CORRUZIONE
Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione (disegno di legge)
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che introduce nuove misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione.
La prima parte del testo, in particolare, apporta modifiche alle norme che disciplinano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ed è finalizzato a potenziare l’attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati contro la pubblica amministrazione.
In sintonia con alcune raccomandazioni provenienti dal Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) e dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), il disegno di legge prevede:
- l’innalzamento delle pene per i reati di corruzione per l’esercizio della funzione, con il minimo della pena che passa da uno a tre anni e il massimo da sei a otto anni di reclusione;
- l’introduzione del divieto, per i condannati per reati di corruzione di contrattare con la pubblica amministrazione (cosiddetto “Daspo per i corrotti”) da un minimo di 5 fino a una interdizione a vita, non revocabile per almeno 12 anni neppure in caso di riabilitazione;
- la possibilità di utilizzare anche per i reati di corruzione la figura dell’Agente sotto copertura;
- l’introduzione di sconti di pena e di una speciale clausola di non punibilità per chi denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato e individuare eventuali responsabili;
- la confisca dei beni anche nel caso di amnistia o prescrizione intervenuta in gradi successivi al primo.
Il testo prevede, inoltre, l’assorbimento nella fattispecie del “traffico di influenze illecite” anche della ipotesi di “millantato credito”.
Vi è poi una seconda parte del testo che reca nuove norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici, volte a rendere in ogni caso palese al pubblico e sempre tracciabile la provenienza di tutti i finanziamenti ai partiti politici e altresì alle associazioni e fondazioni politiche nonché ad analoghi comitati e organismi pluripersonali privati di qualsiasi natura e qualificazione.