Bandiera italiana
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L’ordinamento giuridico italiano e le norme di diritto internazionale generale. Una breve riflessione – Di Lucio Janniello. 

L’art. 10 della Costituzione italiana recita che “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute”. Riporto questo primo comma perché ritengo importante sottolineare l’aspetto consuetudinario delle norme che regolano i rapporti tra gli Stati e in che misura esse vadano applicate. E’ pur vero che esistono anche norme che traggono origine dai Trattati e che entrano a far parte del diritto interno grazie all’ordine di esecuzione. Questo, però, è un altro aspetto. Le norme internazionali generalmente riconosciute sono norme che si sono formate nell’ambito della comunità internazionale attraverso l’uso. Ciò per dire che solo attraverso una prassi costantemente seguita dagli Stati è possibile affermare che tali norme esistono. Ci si trova di fronte, quindi, ad una consuetudine che può essere considerata fonte primaria o di I grado nell’ambito dell’ordinamento internazionale *.

Ma in quale misura le norme internazionali generali vanno applicate? Ritengo giusto fare riferimento ad un principio che ben riassume il concetto: pacta sunt servanda. Ne discende che uno Stato non possa in alcun modo non considerare la conformità del proprio ordinamento alle norme internazionali consuetudinarie. Pertanto, anche lo Stato italiano non può farlo, come, d’altronde, prevede la nostra Costituzione. Al contempo penso che le norme internazionali generali, che siano in contrasto con i valori contenuti in contesto costituzionale, possano non essere applicate all’interno dello Stato. Questo perché i valori di una comunità caratterizzano e rappresentano l’identità della comunità stessa. E’ implicito che questo valga anche per l’Italia. E’ giusto e doveroso che l’art. 10 trovi applicazione, ma è altrettanto giusto e doveroso che, laddove dovessero manifestarsi dei contrasti tra diritto internazionale generale e valori costituzionalmente garantiti, debbano prevalere i secondi.

*B. Conforti, Diritto internazionale, 2002 Editoriale Scientifica, Napoli

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