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L’OBBLIGO VACCINALE E LO «SBILANCIAMENTO» DEI DIRITTI NEL DECRETO-LEGGE 01 APRILE 2021, N. 44.

L’OBBLIGO VACCINALE E LO «SBILANCIAMENTO» DEI DIRITTI NEL DECRETO-LEGGE 01 APRILE 2021, N. 44 A PRIMA LETTURA…

Daniele Trabucco

Professore Associato di Diritto Costituzionale italiano e comparato e Dottrina dello Stato presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera) Centro Studi Superiore INDEF (Istituto di Neuroscienze Dinamiche «Erich Fromm»). Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico.

Il decreto-legge 01 aprile 2021, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 79 del 01 aprile 2021, prevede, nella disposizione normativa di cui all’art. 4, l’obbligo vaccinale per chi esercita una professione sanitaria e per gli operatori di interesse sanitario. Si tratta, puntualizza il comma 1, di un «requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati».

Ora, a riguardo, tre brevi considerazioni non certamente esaustive della complessa questione.

In primo luogo, l’art. 32, comma 2, della Costituzione repubblicana vigente non preclude al legislatore di introdurre come obbligatorio un trattamento sanitario, ma questo incontra un preciso limite costituito dal «rispetto della persona umana». In ragione della velocità di sperimentazione del vaccino contro l’agente virale Sars-Cov2 con una fase di sviluppo preclinico, di autorizzazione finale e revisione del dossier di registrazioni accelerate, difficilmente un provvedimento provvisorio avente forza di legge ex art. 77, comma 2, del Testo fondamentale è in grado di assicurare che l’obbligatorietà dell’inoculazione non oltrepassi il vincolo posto dalla Costituzione. All’obiezione secondo la quale l’art. 32, comma 2, Cost. contiene una riserva di legge relativa (sentenza n. 258/1994 Corte cost.), si può replicare come proprio il particolare iter seguito richiederebbe, in via prudenziale, l’uso della sola legge ordinaria dello Stato, unica fonte, in una dialettica tra maggioranza ed opposizione, a verificare la tenuta del limite posto dalla Costituzione.

In secondo luogo, la Corte costituzionale, con la «storica» sentenza n. 307/1990 (sull’obbligo della vaccinazione antipoliomelitica), pur rigettando la questione di costituzionalità, da un lato ha ammesso che «la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri» (punto 2 del cons. in dir.), dall’altro, però, ha precisato che esso non possa «incidere negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili. Con riferimento, invece, all’ipotesi di ulteriore danno alla salute del soggetto, il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività non è da solo sufficiente a giustificare la misura sanitaria» (sempre punto 2 del cons. in dir.). Ora, al di là delle rassicurazioni sulla mancanza di un nesso funzionale tra vaccino anti Covid-19 e reazioni gravi, incluso il decesso, lo stato delle conoscenze scientifiche non è in grado oggi di prevedere potenziali effetti infausti nel medio-lungo periodo. Ne consegue, dunque, una sproporzione tra dimensione collettiva della salute e dimensione individuale, entrambe tutelate dal comma 1 dell’art. 32 Cost.

In terzo ed ultimo luogo, anche ammesso che sofferenza e benessere, in una logica di bilanciamento, non siano equamente ripartiti tra tutti con la possibilità del verificarsi di quelle che la stessa Corte chiama «scelte tragiche» (punto 4 del cons. in dir. della sent. n. 118/1996 Corte cost.), non si può non rilevare come la riserva di legge, benché relativa, resti comunque «qualificata dal necessario rispetto della persona umana e ulteriormente specificata… dall’esigenza che si prevedano ad opera del legislatore tutte le cautele preventive possibili, atte a evitare il rischio di complicanze» (ancora sentenza n. 118/1996). É questo un aspetto che, nel decreto-legge 01 aprile 2021, n. 44 non viene in rilievo, lasciando invece al soggetto obbligato l’onere di dimostrare le condizioni cliniche pericolose per la sua salute. Recita, infatti, il comma 2 dell’art. 4 del decreto-legge n. 44/2021: «solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita». Si tratta di una formulazione che, ad avviso di chi scrive, non pare soddisfare quella «minima operatività» (sentenza n. 67/1990) del diritto alla salute nella sua dimensione individuale. Il giudice delle leggi, nella sentenza n. 258/1994, è chiaro sul punto: spetta al legislatore (e solo a quello statale e non regionale cfr. sentenza n. 5/2018 Corte cost.) porre in essere una complessa e articolata normativa di carattere tecnico, a livello primario attesa la riserva relativa di legge, ed eventualmente a livello secondario integrativo, che, alla luce delle conoscenze scientifiche acquisite, individui con la maggiore precisione possibile le complicanze potenzialmente derivabili dalla vaccinazione e determini se e quali strumenti diagnostici idonei a prevederne la concreta verificabilità fossero praticabili su un piano di effettiva fattibilità (così il punto 5 bis della sent. n. 258/1994 Corte cost.).

DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44

Misure urgenti per il  contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19,  in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e  di  concorsi 
pubblici. (21G00056)  (GU n.79 del 1-4-2021)  

 Vigente al: 1-4-2021  

Capo I
Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e in
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visti  gli  articoli  32  e  117,  secondo  e  terzo  comma,  della
Costituzione; 
  Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.  176,   recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno
ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza,  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e  interventi  di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"»; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con  le
quali e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato  l'evolversi  della  situazione  epidemiologica  e   il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  integrare  il
quadro delle vigenti  misure  di  contenimento  alla  diffusione  del
predetto virus, adottando adeguate e immediate misure di  prevenzione
e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  per  garantire  in  maniera  omogenea  sul   territorio
nazionale le attivita' dirette al contenimento dell'epidemia  e  alla
riduzione  dei  rischi  per  la  salute  pubblica,  con   riferimento
soprattutto alle categorie piu' fragili, anche alla luce dei  dati  e
delle  conoscenze  medico-scientifiche  acquisite  per   fronteggiare
l'epidemia da  COVID-19  e  degli  impegni  assunti,  anche  in  sede
internazionale, in termini di profilassi e di copertura vaccinale; 
  Ritenuto necessario disporre misure inderogabili per assicurare  su
tutto  il  territorio  nazionale  lo  svolgimento   delle   attivita'
scolastiche e didattiche dei primi gradi dell'istruzione; 
  Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di  accrescere  e
migliorare  la  capacita'  di  risposta  del  settore  pubblico  alle
esigenze del Paese anche attraverso la semplificazione e la  maggiore
celerita' delle procedure concorsuali; 
  Considerata  la  necessita'  di  provvedere  alla  proroga  e  alla
definizione di termini di prossima scadenza al fine di  garantire  la
continuita' delle funzioni amministrativa e giurisdizionale; 
  Considerato l'avviso espresso dal Comitato  tecnico-scientifico  di
cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3
febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, nelle riunioni del
26 e 29 marzo 2021; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 31 marzo 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri   della   salute,   della    giustizia,    della    pubblica
amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Ulteriori   misure   per   contenere   e   contrastare    l'emergenza
                     epidemiologica da COVID-19 
 
  1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al
provvedimento  adottato  in  data  2  marzo   2021,   in   attuazione
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25  marzo  2020,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35,
salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto. 
  2. Dal 7 aprile  al  30  aprile  2021,  nelle  regioni  e  province
autonome di Trento e Bolzano i cui territori  si  collocano  in  zona
gialla, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-septies, lettera  d),  del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si applicano le  misure  stabilite
per la zona  arancione  di  cui  all'articolo  1,  comma  16-septies,
lettera b), del medesimo decreto-legge n. 33  del  2020.  In  ragione
dell'andamento dell'epidemia, nonche' dello stato di  attuazione  del
piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo  1,  comma
457,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,   con   particolare
riferimento  alle  persone  anziane  e  alle  persone  fragili,   con
deliberazione   del   Consiglio   dei   ministri    sono    possibili
determinazioni in deroga al primo periodo e possono essere modificate
le misure stabilite dal provvedimento di cui al comma 1 nel  rispetto
di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n.  19
del 2020. 
  3. Resta fermo  quanto  disposto  dall'articolo  2,  comma  2,  del
decreto-legge  n.  19  del  2020,  e,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo  2,  comma  1,   dall'articolo   1,   comma   16,   del
decreto-legge n. 33 del 2020. 
  4. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, le misure stabilite per la  zona
rossa di cui  all'articolo  1,  comma  16-septies,  lettera  c),  del
decreto-legge n. 33 del 2020, si  applicano  anche  nelle  regioni  e
province autonome di Trento e Bolzano individuate con  ordinanza  del
Ministro della salute ai sensi dell'articolo  1,  comma  16-bis,  del
medesimo decreto-legge  n.  33  del  2020,  nelle  quali  l'incidenza
cumulativa settimanale dei contagi  e'  superiore  a  250  casi  ogni
100.000  abitanti,  sulla  base   dei   dati   validati   dell'ultimo
monitoraggio disponibile. 
  5. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, i  Presidenti  delle  regioni  e
delle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  possono   disporre
l'applicazione delle misure stabilite  per  la  zona  rossa,  nonche'
ulteriori, motivate, misure  piu'  restrittive  tra  quelle  previste
dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n.  19  del  2020,  fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1: 
    a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa  settimanale  dei
contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; 
    b) nelle aree in cui la circolazione di  varianti  di  SARS-CoV-2
determina alto rischio di diffusivita' o induce malattia grave. 
  6. Dal 7 aprile  al  30  aprile  2021,  nelle  regioni  e  province
autonome di Trento e Bolzano  nelle  quali  si  applicano  le  misure
stabilite per la zona arancione, e' consentito, in  ambito  comunale,
lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata,  una  volta
al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore  5,00  e  le  ore
22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto  a  quelle  ivi
gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui  quali  tali  persone
esercitino  la  responsabilita'  genitoriale  e  alle   persone   con
disabilita' o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento  di  cui
al presente comma non  e'  consentito  nei  territori  nei  quali  si
applicano le misure stabilite per la zona rossa. 
  7. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo  e'
sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020. 
                               Art. 2 
 
Disposizioni urgenti per le attivita' scolastiche e didattiche  delle
                    scuole di ogni ordine e grado 
 
  1. Dal 7 aprile al  30  aprile  2021,  e'  assicurato  in  presenza
sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi
per l'infanzia di cui  all'articolo  2  del  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 65, e dell'attivita'  scolastica  e  didattica  della
scuola dell'infanzia, della scuola  primaria  e  del  primo  anno  di
frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione  di
cui al primo periodo non puo' essere derogata  da  provvedimenti  dei
Presidenti delle regioni  e  delle  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga e' consentita solo in  casi
di eccezionale e straordinaria necessita'  dovuta  alla  presenza  di
focolai o al rischio estremamente elevato  di  diffusione  del  virus
SARS-CoV-2  o  di  sue  varianti  nella  popolazione  scolastica.   I
provvedimenti  di  deroga  sono  motivatamente  adottati  sentite  le
competenti  autorita'  sanitarie  e  nel  rispetto  dei  principi  di
adeguatezza  e   proporzionalita',   anche   con   riferimento   alla
possibilita'  di  limitarne  l'applicazione  a  specifiche  aree  del
territorio. 
  2. Nel medesimo periodo di cui al comma  1,  nella  zona  rossa  le
attivita' didattiche del secondo e  terzo  anno  di  frequenza  della
scuola secondaria di primo grado,  nonche'  le  attivita'  didattiche
della scuola secondaria di secondo grado si  svolgono  esclusivamente
in modalita' a distanza. Nelle zone gialla e arancione  le  attivita'
scolastiche e didattiche per il secondo e  terzo  anno  di  frequenza
della scuola secondaria di primo grado si svolgono  integralmente  in
presenza. Nelle medesime  zone  gialla  e  arancione  le  istituzioni
scolastiche secondarie di secondo  grado  adottano  forme  flessibili
nell'organizzazione dell'attivita' didattica, ai sensi degli articoli
4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8  marzo  1999,  n.
275, affinche' sia garantita l'attivita'  didattica  in  presenza  ad
almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per  cento,  della
popolazione studentesca mentre la restante  parte  della  popolazione
studentesca delle predette istituzioni scolastiche  si  avvale  della
didattica a distanza. 
  3. Sull'intero territorio  nazionale,  resta  sempre  garantita  la
possibilita' di svolgere attivita' in presenza qualora sia necessario
l'uso di laboratori o  per  mantenere  una  relazione  educativa  che
realizzi  l'effettiva  inclusione   scolastica   degli   alunni   con
disabilita' e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto
dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7  agosto  2020  e
dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione  n.  134  del  9  ottobre
2020, garantendo comunque il collegamento telematico con  gli  alunni
della classe che sono in didattica digitale integrata. 
                               Art. 3 
 
             Responsabilita' penale da somministrazione 
                     del vaccino anti SARS-CoV-2 
 
  1. Per i fatti di cui agli articoli 589 e  590  del  codice  penale
verificatisi a causa della somministrazione  di  un  vaccino  per  la
prevenzione delle infezioni da  SARS-CoV  -2,  effettuata  nel  corso
della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui
all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  la
punibilita' e' esclusa quando l'uso  del  vaccino  e'  conforme  alle
indicazioni   contenute   nel   provvedimento    di    autorizzazione
all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorita' e  alle
circolari pubblicate  sul  sito  istituzionale  del  Ministero  della
salute relative alle attivita' di vaccinazione. 
                               Art. 4 
 
Disposizioni urgenti  in  materia  di  prevenzione  del  contagio  da
SARS-CoV-2  mediante  previsione  di  obblighi  vaccinali  per  gli 
esercenti le professioni sanitarie e  gli  operatori  di  interesse  
 sanitario 
 
  1. In considerazione della situazione di  emergenza  epidemiologica
da SARS-CoV-2,  fino  alla  completa  attuazione  del  piano  di  cui
all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute
pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione
delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le  professioni
sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro
attivita'    nelle    strutture    sanitarie,    sociosanitarie     e
socio-assistenziali,   pubbliche   e   private,    nelle    farmacie,
parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a  sottoporsi
a  vaccinazione  gratuita  per  la  prevenzione   dell'infezione   da
SARS-CoV-2. La  vaccinazione  costituisce  requisito  essenziale  per
l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle  prestazioni
lavorative  rese  dai  soggetti   obbligati.   La   vaccinazione   e'
somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite  dalle  regioni,
dalle province autonome e dalle altre autorita' sanitarie competenti,
in conformita' alle previsioni contenute nel piano. 
  2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a
specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal  medico  di
medicina  generale,  la  vaccinazione  di  cui  al  comma  1  non  e'
obbligatoria e puo' essere omessa o differita. 
  3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  ciascun  Ordine   professionale   territoriale   competente
trasmette l'elenco degli iscritti, con  l'indicazione  del  luogo  di
rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma  in  cui
ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori
di interesse sanitario che svolgono la loro attivita' nelle strutture
sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o  private,
nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali  trasmettono
l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con  l'indicazione
del luogo di rispettiva residenza,  alla  regione  o  alla  provincia
autonoma nel cui territorio operano. 
  4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di  cui
al comma 3, le regioni e le province autonome,  per  il  tramite  dei
servizi informativi  vaccinali,  verificano  lo  stato  vaccinale  di
ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi.  Quando  dai  sistemi
informativi vaccinali a disposizione della regione e della  provincia
autonoma  non  risulta  l'effettuazione   della   vaccinazione   anti
SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di  vaccinazione  nelle
modalita' stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto,  la
regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle  disposizioni  in
materia di protezione  dei  dati  personali,  segnala  immediatamente
all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi  dei  soggetti
che non risultano vaccinati. 
  5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda  sanitaria
locale di residenza invita l'interessato  a  produrre,  entro  cinque
giorni dalla ricezione  dell'invito,  la  documentazione  comprovante
l'effettuazione della vaccinazione,  l'omissione  o  il  differimento
della stessa ai sensi del comma  2,  ovvero  la  presentazione  della
richiesta di  vaccinazione  o  l'insussistenza  dei  presupposti  per
l'obbligo  vaccinale  di  cui  al  comma  1.  In  caso   di   mancata
presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda
sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto  termine
di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente  l'interessato  a
sottoporsi  alla  somministrazione  del  vaccino   anti   SARS-CoV-2,
indicando  le  modalita'  e  i  termini  entro  i   quali   adempiere
all'obbligo  di  cui  al  comma  1.  In  caso  di  presentazione   di
documentazione attestante la  richiesta  di  vaccinazione,  l'azienda
sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente  e
comunque  non   oltre   tre   giorni   dalla   somministrazione,   la
certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. 
  6. Decorsi i termini di cui al comma 5, l'azienda sanitaria  locale
competente accerta l'inosservanza dell'obbligo  vaccinale  e,  previa
acquisizione  delle  ulteriori  eventuali  informazioni   presso   le
autorita'  competenti,  ne  da'   immediata   comunicazione   scritta
all'interessato, al datore di lavoro e  all'Ordine  professionale  di
appartenenza.  L'adozione  dell'atto   di   accertamento   da   parte
dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di
svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali
o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione  del
contagio da SARS-CoV-2. 
  7. La sospensione di cui al comma 6, e'  comunicata  immediatamente
all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza. 
  8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro
adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni,  anche  inferiori,
diverse  da  quelle  indicate  al  comma  6,   con   il   trattamento
corrispondente  alle  mansioni  esercitate,  e  che,  comunque,   non
implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione  a
mansioni diverse non e' possibile, per il periodo di  sospensione  di
cui al comma 9, non e'  dovuta  la  retribuzione,  altro  compenso  o
emolumento, comunque denominato. 
  9. La sospensione  di  cui  al  comma  6  mantiene  efficacia  fino
all'assolvimento dell'obbligo  vaccinale  o,  in  mancanza,  fino  al
completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non  oltre  il
31 dicembre 2021. 
  10. Salvo in ogni caso il disposto  dell'articolo  26,  commi  2  e
2-bis, del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il  periodo  in
cui la vaccinazione di cui  al  comma  1  e'  omessa  o  differita  e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro  adibisce
i soggetti di  cui  al  comma  2  a  mansioni  anche  diverse,  senza
decurtazione della retribuzione, in modo da  evitare  il  rischio  di
diffusione del contagio da SARS-CoV-2. 
  11. Per il medesimo  periodo  di  cui  al  comma  10,  al  fine  di
contenere  il  rischio  di  contagio,  nell'esercizio  dell'attivita'
libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure
di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo
di sicurezza adottato con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di
concerto con  i  Ministri  della  giustizia  e  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. 
  12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                               Art. 5 
 
Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti
  SARS-CoV-2 per i soggetti che versino in condizioni di  incapacita'
  naturale 
 
  1. All'articolo 1-quinquies del decreto legge 18 dicembre 2020,  n.
172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio  2021,  n.
6, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  nella  rubrica,  le  parole  «ricoverati   presso   strutture
sanitarie assistenziali» sono soppresse; 
    b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:  «2-bis.  Quando  la
persona in stato di incapacita' naturale  non  e'  ricoverata  presso
strutture  sanitarie  assistenziali  o  presso  analoghe   strutture,
comunque denominate, le funzioni di amministratore  di  sostegno,  al
solo fine della prestazione del consenso di  cui  al  comma  1,  sono
svolte dal direttore sanitario della ASL di assistenza o  da  un  suo
delegato.»; 
    c) al comma 3, le parole «individuato ai sensi dei commi 1  e  2»
sono sostituite dalle seguenti: «individuato ai sensi dei commi 1,  2
e 2-bis» e, dopo la parola «ricoverata», sono inserite  le  seguenti:
«o della persona non ricoverata di cui al comma 2-bis»; 
    d) al comma 5, le parole «presupposti di cui ai commi 1, 2  e  3»
sono sostituite dalle seguenti: «presupposti di cui ai  commi  1,  2,
2-bis e 3» e, dopo le parole «dalla direzione della struttura in  cui
l'interessato e' ricoverato», sono  aggiunte  le  seguenti:  «o,  per
coloro che non siano ricoverati in strutture sanitarie  assistenziali
o altre strutture, dal direttore sanitario dell'ASL di assistenza»; 
    e) al comma 7, primo periodo, le parole «ai sensi del comma 2,  a
mezzo di posta elettronica certificata, presso la struttura  dove  la
persona e' ricoverata», sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei
commi 2 e 2-bis, a mezzo di posta elettronica certificata, presso  la
struttura dove la persona e' ricoverata ovvero, nel caso  di  persona
non ricoverata ai sensi del comma 2-bis, presso l'ASL di assistenza».

Capo II
Disposizioni urgenti concernenti termini in materia di giustizia, di
lavoro, di rendicontazione del Servizio sanitario regionale nonche’
per il rinnovo degli organi degli ordini professionali

                               Art. 6 
 
Misure   urgenti   per   l'esercizio    dell'attivita'    giudiziaria
                nell'emergenza pandemica da COVID-19 
 
  1. Al  decreto-legge  28  ottobre  2020  n.  137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 23, comma 1: 
      1) al primo periodo le parole «alla scadenza del termine di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite
dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»; 
      2) al secondo periodo dopo le  parole  «del  medesimo  termine»
sono aggiunte le seguenti: «del 31 luglio 2021»; 
    b) all'articolo 23-bis: 
      1) al comma 1, le parole «alla  scadenza  del  termine  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite
dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»; 
      2) al comma 7, primo periodo, le parole «all'articolo 310» sono
sostituite dalle seguenti: «agli articoli 310 e 322-bis»; 
    c) all'articolo 23-ter, comma 1, le  parole  «alla  scadenza  del
termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35»
sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»; 
    d) all'articolo 24: 
      1) al comma 1, le parole «alla  scadenza  del  termine  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite
dalle seguenti: «al 31  luglio  2021»  ed  e'  aggiunto,  infine,  il
seguente periodo: «Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito entro
le ore 24 del giorno di scadenza.»; 
      2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis. Il malfunzionamento del portale del  processo  penale
telematico  e'  attestato  dal  Direttore  generale  per  i   servizi
informativi automatizzati,  e'  segnalato  sul  Portale  dei  servizi
telematici del Ministero della giustizia e costituisce caso di  forza
maggiore ai sensi dell'articolo 175 del codice di procedura penale. 
        2-ter.  Nei  casi  previsti  dal  comma  2-bis,   fino   alla
riattivazione dei sistemi, l'autorita'  giudiziaria  procedente  puo'
autorizzare il deposito  di  singoli  atti  e  documenti  in  formato
analogico. L'autorita' giudiziaria  puo'  autorizzare,  altresi',  il
deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni
specifiche ed eccezionali.»; 
      3) al comma 4, le parole «alla  scadenza  del  termine  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite
dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»; 
    e) all'articolo 25, comma 1, le parole «al 30 aprile  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»; 
    f) all'articolo 26, comma 1, le parole  «fino  al  termine  dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 luglio 2021»; 
    g) all'articolo 27, comma  1,  primo  periodo,  le  parole  «alla
cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza
nazionale da COVID-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilita'
di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti
al predetto stato di emergenza ovvero altre  situazioni  di  pericolo
per l'incolumita' pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati»
sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021,». 
  2. All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e  8-bis,  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27,  le  parole  «fino  al  termine  dello  stato  di
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,  ovunque  ricorrano,   sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021». 
  3. All'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto  2016,  n.  174,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 178, comma 4, dopo le parole  «all'articolo  93,»
sono inserite le seguenti: «l'appello e» e  le  parole  «deve  essere
depositata» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere proposti»; 
    b) all'articolo 180, comma 1, le parole «Nei giudizi  di  appello
l'atto» sono sostituite dalle seguenti: «L'atto». 
                               Art. 7 
 
Misure urgenti  in  materia  di  elezioni  degli  organi  dell'ordine
  professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 
 
  1. Il consiglio nazionale dell'ordine  professionale  di  cui  alla
legge 3 febbraio  1963,  n.  69,  puo'  disporre,  al  solo  fine  di
consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con
modalita' telematica delle procedure, in relazione a quanto  previsto
all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,
un ulteriore differimento della data  delle  elezioni,  da  svolgersi
comunque entro un termine non superiore a  centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
                               Art. 8 
 
            Termini in materia di lavoro e terzo settore 
 
  1. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole «fino al 31 marzo 2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«fino al 31 maggio 2021». 
  2. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge  30  dicembre
2018, n. 145, le parole «31  marzo  2021»,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2021». 
  3. All'onere derivante  dall'attuazione  del  comma  2,  pari  a  5
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere  sulle  risorse
del Fondo sociale per occupazione e formazione  di  cui  all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  4. All'articolo 106, comma 8-bis, del decreto-legge 17 marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, le parole «diverse dagli enti di cui all'articolo 104,  comma  1,
del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»  sono
soppresse. 
                               Art. 9 
 
            Proroga termini in materia di rendicontazione 
                  del Servizio sanitario regionale 
 
  1. Per l'anno 2021, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' differito  al  15
giugno  e,  conseguentemente,  il  termine  del  31  maggio,  ovunque
ricorra, e' differito al 15 luglio.

Capo III
Semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

                               Art. 10 
 
              Misure per lo svolgimento delle procedure 
                       per i concorsi pubblici 
 
  1. Al fine di ridurre i tempi di  reclutamento  del  personale,  le
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche  in  deroga  alla
disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56,  le  seguenti  modalita'
semplificate di svolgimento delle prove,  assicurandone  comunque  il
profilo comparativo: 
    a)  nei  concorsi  per   il   reclutamento   di   personale   non
dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova
orale; 
    b)  l'utilizzo   di   strumenti   informatici   e   digitali   e,
facoltativamente,  lo  svolgimento  in  videoconferenza  della  prova
orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni  tecniche  che  ne
assicurino la pubblicita',  l'identificazione  dei  partecipanti,  la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel  rispetto
della normativa in materia di protezione dei  dati  personali  e  nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente; 
    c) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti  ai
fini dell'ammissione alle successive fasi  concorsuali.  I  titoli  e
l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli  di  servizio,
possono concorrere alla formazione del punteggio finale. 
  2.  Le  amministrazioni  di  cui  al  comma  1,  nel  limite  delle
pertinenti  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente,   possono
prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di  sedi
decentrate con le modalita' previste dall'articolo 247, comma 2,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  e,  ove  necessario,  la  non
contestualita', assicurando comunque la trasparenza  e  l'omogeneita'
delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo  grado  di
selettivita' tra tutti i partecipanti. 
  3. Fino al  permanere  dello  stato  di  emergenza  deliberato  dal
Consiglio  dei  ministri  il  31  gennaio  2020,  per  le   procedure
concorsuali i cui bandi sono  pubblicati  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto le amministrazioni  di  cui  al  comma  1
prevedono, qualora non sia stata svolta alcuna attivita',  l'utilizzo
degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b),
nonche' le eventuali misure di cui  al  comma  2,  nel  limite  delle
pertinenti risorse disponibili a legislazione  vigente.  Le  medesime
amministrazioni, qualora  non  sia  stata  svolta  alcuna  attivita',
possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui  al  comma
1, lettera c), dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle
medesime forme di pubblicita' adottate per il  bando  e  riaprendo  i
termini di partecipazione, nonche',  per  le  procedure  relative  al
reclutamento di personale non  dirigenziale,  l'espletamento  di  una
sola prova scritta e di una eventuale prova orale. Per  le  procedure
concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data  di
entrata in vigore del presente decreto  e  fino  al  permanere  dello
stato di emergenza, le amministrazioni di  cui  al  comma  1  possono
altresi' prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di  una
eventuale prova orale, in deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  1,
lettera a). 
  4. Al reclutamento  del  personale  a  tempo  determinato  previsto
dall'articolo 1, comma 179, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,
provvede  il  Dipartimento  della   funzione   pubblica,   ai   sensi
dell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,
n. 125, e dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165,  anche  avvalendosi  dell'Associazione  Formez  PA.  Il
reclutamento   e'   effettuato   mediante    procedura    concorsuale
semplificata  anche  in  deroga  alla  disciplina  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della  legge  19
giugno 2019, n. 56, assicurando comunque il profilo  comparativo.  La
procedura  prevede   una   fase   di   valutazione   dei   titoli   e
dell'esperienza professionale  anche  ai  fini  dell'ammissione  alle
successive fasi,  il  cui  punteggio  concorre  alla  formazione  del
punteggio finale,  e  una  sola  prova  scritta  mediante  quesiti  a
risposta multipla, con esclusione della prova orale. Il  Dipartimento
puo' avvalersi delle misure previste dal comma 2.  Non  si  applicano
gli articoli 34, comma 6, e 34-bis del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165. L'articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre  2020,
n. 178, e' abrogato. 
  5. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto,  per  le  procedure
concorsuali in corso di svolgimento o i  cui  bandi  sono  pubblicati
alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   volte
all'assunzione di  personale  con  qualifica  non  dirigenziale,  che
prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione, si  applicano
le disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga al bando,  dandone
tempestiva comunicazione ai  partecipanti  nelle  medesime  forme  di
pubblicita'  adottate  per  il  bando  stesso,  senza  necessita'  di
riaprire i termini di partecipazione e garantendo comunque il profilo
comparativo e la parita' tra i partecipanti. Resta ferma  l'attivita'
gia'  espletata,  i  cui  esiti  concorrono  alla  formazione   della
graduatoria finale di merito. 
  6.  Le  commissioni  esaminatrici  dei  concorsi   possono   essere
suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione  di  un  numero  di
componenti pari  a  quello  delle  commissioni  originarie  e  di  un
segretario aggiunto. Per ciascuna  sottocommissione  e'  nominato  un
presidente.  La  commissione  e  le   sottocommissioni   garantiscono
l'omogeneita' dei criteri di valutazione delle prove.  All'attuazione
del presente comma le amministrazioni  provvedono  nei  limiti  delle
risorse disponibili a legislazione vigente. 
  7. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  alle
procedure concorsuali indette dalla Commissione per l'attuazione  del
progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni  (RIPAM)
prevista dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165. 
  8. Le disposizioni dei  precedenti  commi  non  si  applicano  alle
procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  9. Dal 3 maggio 2021 e' consentito lo svolgimento  delle  procedure
selettive  in  presenza  dei   concorsi   banditi   dalle   pubbliche
amministrazioni nel rispetto di linee  guida  validate  dal  Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione  civile  3  febbraio  2020,  n.  630,  e  successive
modificazioni. 
  10. All'articolo 259 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla rubrica, le parole «e del Corpo nazionale dei vigili  del
fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «,  del  Corpo  nazionale  dei
vigili    del    fuoco,    dell'amministrazione    penitenziaria    e
dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunita'»; 
    b) al comma 1, le parole «e del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «,  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria  e
dell'esecuzione penale minorile ed esterna». 
  11. All'articolo 1, comma 925,  secondo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, le parole «graduatorie vigenti  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «graduatorie delle pubbliche amministrazioni  vigenti  alla
data del 30 aprile 2021». 
                               Art. 11 
 
Misure urgenti per lo svolgimento delle prove  scritte  del  concorso
  per magistrato ordinario indetto con  decreto  del  Ministro  della
  giustizia 29 ottobre 2019 
 
  1. E' consentito lo svolgimento della prova  scritta  del  concorso
per magistrato ordinario  indetto  con  decreto  del  Ministro  della
giustizia 29 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  91
del 19 novembre 2019, anche in deroga alle disposizioni  vigenti  che
regolano lo svolgimento di procedure concorsuali durante  l'emergenza
pandemica da COVID-19. Con decreto del Ministro della  giustizia,  da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente   decreto,   previo   parere   favorevole    del    Comitato
tecnico-scientifico previsto dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento  della  protezione  civile  n.  630  del  3
febbraio  2020,  e  successive  modificazioni,  sono   stabilite   le
modalita' operative per lo svolgimento della prova  scritta  e  della
prova orale del concorso, nonche'  le  condizioni  per  l'accesso  ai
locali destinati per l'esame, al fine di prevenire possibili fenomeni
di diffusione del contagio da COVID-19. 
  2. L'accesso dei candidati ai  locali  destinati  allo  svolgimento
della prova scritta e della prova orale del concorso di cui al  comma
1 e' comunque subordinato alla  presentazione  di  una  dichiarazione
sostitutiva, ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.   445,   sulle
condizioni previste dal decreto  di  cui  al  medesimo  comma  1.  La
mancata presentazione  della  dichiarazione  sostitutiva  costituisce
causa di esclusione dal concorso ai  sensi  dell'articolo  10,  primo
comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860. 
  3. Al fine di consentire che i  componenti  della  commissione  del
concorso di cui al comma 1 acquisiscano specifiche  competenze  sulle
questioni organizzative concernenti il rispetto della  normativa  per
il contrasto al COVID-19, il termine di cui all'articolo 5, comma  1,
del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e'  fissato  in  trenta
giorni. 
  4. La commissione esaminatrice individua e rende pubblici i criteri
per la valutazione dei testi di cui all'articolo 7, terzo comma,  del
regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, nei dieci giorni  antecedenti
lo svolgimento della prova scritta, escludendo quelli che  contengono
indici dal contenuto non meramente compilativo e descrittivo,  schemi
o tabelle, ovvero annotazioni diverse dai meri richiami  normativi  e
dalle pronunce della Corte costituzionale. 
  5. La prova scritta del concorso per magistrato ordinario di cui al
comma 1 consiste nello svolgimento di sintetici elaborati teorici  su
due delle materie  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del  decreto
legislativo 5 aprile 2006, n.  160,  individuate  mediante  sorteggio
effettuato dalla  commissione  di  concorso  il  mattino  del  giorno
fissato per lo svolgimento di ciascuna prova. Quando  la  commissione
definisce i criteri  per  la  valutazione  omogenea  degli  elaborati
scritti a norma  dell'articolo  5,  comma  3,  del  predetto  decreto
legislativo n. 160 del 2006, tiene conto della capacita'  di  sintesi
nello  svolgimento  degli  elaborati.  Gli  elaborati  devono  essere
presentati nel termine di quattro ore dalla dettatura. 
  6. Nel  concorso  per  magistrato  ordinario  di  cui  al  presente
articolo, l'idoneita' e' conseguita dai candidati che  ottengono  una
valutazione complessiva nelle due prove non  inferiore  a  novantasei
punti, fermi i restanti criteri di cui all'articolo 1, comma  5,  del
decreto legislativo n. 160 del 2006. 
  7. Salvo quanto previsto dalle disposizioni dei commi  da  1  a  6,
allo svolgimento del concorso per magistrato  ordinario  indetto  con
decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 si applicano  le
disposizioni vigenti alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
e' autorizzata la spesa di euro 4.130.281 per  l'anno  2021,  cui  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma  Fondi  di  riserva  e
speciali  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello   stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della  giustizia.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 12 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 1° aprile 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Speranza, Ministro della salute 
 
                                  Cartabia, Ministro della giustizia 
 
                                  Brunetta, Ministro  della  pubblica
                                  amministrazione 
 
                                  Orlando,  Ministro  del  lavoro   e
                                  delle politiche sociali 
 
                                  Franco,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
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