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LO SVILUPPO SOSTENIBILE NELLA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI NELL’ERA DIGITALE.

Gianluca Trenta*

ABSTRACT: Il presente lavoro analizza come le nuove tecnologie impattano sulla valorizzazione del patrimonio culturale attraverso l’applicazione dello sviluppo sostenibile.

ABSTRACT: This work analyzes how new technologies impact on the enhancement of cultural heritage through the application of sustainable development.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Sostenibilità per i beni culturali mediate le tecnologie digitali. – 3. PNRR e opportunità di valorizzazione del patrimonio culturale. – 4. Le tecnologie digitali quale strumento per lo sviluppo sostenibile. – 5. Note conclusive.

1. Premessa.

Oggi, il tema dello sviluppo sostenibile è un argomento molto dibattuto soprattutto dai governi, dalle organizzazioni ambientali e dai media, che lo definiscono questione di vitale importanza per il bene del nostro Pianeta.

L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) definisce lo sviluppo economico e sociale sostenibile come quella forma di sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità di soddisfare quelli delle generazioni future1.

Pur essendo una forma di sviluppo economico senza guardare al profitto, lo sviluppo sostenibile valuta la qualità della vita dei cittadini, in termini di sanità e cultura.

Le sfide più importanti sono la povertà, la disuguaglianza, il cambiamento climatico, il degrado ambientale, la pace e la giustizia. Pertanto l’argomento coinvolge trasversalmente l’ambientale, l’economia, la politica e negli ultimi tempi la cultura, quest’ultima intesa anche come l’insieme delle istituzioni che operano nel contesto della sostenibilità e la loro rispettiva governance.

Gli obiettivi per uno sviluppo sostenibile2 sono riassumibili nei 17 punti fissati dall’Assemblea Generale dall’Organizzazione delle Nazioni Unite nel programma d’azione Agenda 20303 ed entrati in vigore a livello internazionale il 1° gennaio 20164.

In tale contesto anche l’Unione europea (UE) sta prendendo provvedimenti d’avanguardia, cercando di diventare il primo continente a impatto climatico zero e ciò è da intendersi anche per quel che riguarda il patrimonio culturale. La cultura e il patrimonio culturale, quindi, possono contribuire al conseguimento di uno sviluppo inclusivo e sostenibile.

In ambito comunicatorio, tale condotta, comprende tre gruppi di azioni per rigenerare città e regioni attraverso il patrimonio culturale; promuovere il riutilizzo adattativo di edifici appartenenti al patrimonio culturale e bilanciare l’accesso al patrimonio culturale con un turismo culturale sostenibile e il patrimonio naturale5.

In particolare lo sviluppo sostenibile, in ambito europeo, è codificato come principio all’art. 3, par. 3, TUE2, all’art. 3-quater del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 1523 ed in ambito nazionale richiamato nell’art. 9, co. 3 della Costituzione6.

Considerando che le risorse non sono inesauribili è necessario non soltanto soddisfare i reali bisogni dell’attuale generazione ma anche agire senza pregiudicare quelle future. Ciò significa guidare un processo di cambiamento coerente con i bisogni attuali e futuri, secondo il principio solidaristico. Inoltre, occorre che tale obiettivo sia realizzato coerentemente con ogni Paese. Ed è in tale visione intergenerazionale che la governance di ogni singola nazione si deve adoperare nelle scelte razionali e comuni, proiettandosi verso una dimensione di attuazione dell’interesse generale7.

In riferimento al nostro Paese, si può affermare che l’azione amministrativa è volta a porgere lo sguardo verso le generazioni future soprattutto quando le scelte sono di tipo discrezionale e coinvolgono interessi di tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale.

In tal senso, alcuni esempi di strumenti usati dalla nostra Pubblica Amministrazione sono: la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)8; la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)9; l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)10; l’Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)11.

A tali strumenti si aggiungono particolari norme che rappresentano le massime espressioni concrete dello sviluppo sostenibile e in particolar modo riguardano il governo del territorio12, tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale13 e contratti pubblici14.

Definire i concetti quali ambiente, paesaggio e territorio, è sempre molto difficile per i molteplici punti di sovrapposizione tra loro e, comunque, tutti oggetto di regolamentazione giuridica, «così come lo è differenziare gli interessi coinvolti in materie che da ben definite risultano oggi dai contorni sfumati e difficilmente delimitabili». Tra l’altro, in ragione della interdisciplinarietà delle questioni sottese, si preferisce usare il termine più generale di ambiente come contenitore vastissimo nel quale inserire l’attuazione del principio in argomento15.

Quindi, per conseguire lo scopo pocanzi menzionato è necessario ed inevitabile che le pubbliche amministrazioni agiscano facendosi carico della questione ambientale come problema di interesse generale, posto che qualunque azione o omissione può costituire per esso una minaccia, un pericolo, un danno16.

Nella cornice appena delineata, le innovazioni tecnologiche possono ricoprire un ruolo importante nella valutazione e tutela dei beni culturali tanto da determinarsi in ordine alle potenzialità offerte dall’ordinamento per la realizzazione di un patrimonio culturale dove la sostenibilità possa rappresentare il presupposto dell’applicazione degli strumenti digitali.

Pertanto, considerato il carattere trasversale e interdisciplinare delle materie prese in esame, le tecnologie digitali possono essere il mezzo più idoneo al raccordo della tutela e valorizzazione dei beni culturali con il paesaggio.

2. Sostenibilità per i beni culturali mediate le tecnologie digitali.

Premesso che il principio dello sviluppo sostenibile si identifica con tutto ciò che attinente con l’ambiente, gli ecosistemi, la biosfera e il paesaggio, il rapporto tra natura e beni culturali è inscindibile.

Quest’ultima relazione è insita all’intero del Codice dei beni culturali e del paesaggio17, è rievocata nel Codice dell’ambiente ed è uno dei criteri dell’Unesco per la scelta dei siti da tutelare18.

Ciò è desumibile da talune disposizioni in materia di conservazione, come le norme in tema di prevenzione intesa come limitazione delle «situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto»19, tra cui la facoltà di cui dispone il Ministero di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro20; l’individuazione, da parte del Ministero, delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione, quale compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali21.

Il Codice assicura, nell’ambito degli accordi di valorizzazione dei beni culturali tra lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, il rispetto dei principi fondamentali fissati dal legislatore22.

Nel rispetto dei principi richiamati, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all’articolo 101 è assicurata compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.

Inoltre, lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. In assenza di accordi, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità. Con decreto del Ministro sono definiti modalità e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici23.

Nell’ambito dei possibili accordi è fondamentale che si osservino le finalità di sviluppo territoriale sostenibile. In particolare il Ministero e le regioni definiscono d’intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall’Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità. Inoltre, il Ministero e le regioni cooperano per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l’attività di pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio. Nel rispetto delle esigenze della tutela, i detti indirizzi e criteri considerano anche finalità di sviluppo territoriale sostenibile24.

Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici. L’elaborazione del piano paesaggistico comprende anche l’individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate25.

L’individuazione, da parte del Ministero, delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali. I piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico26.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, regola l’organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance. Al riguardo la Direzione generale e della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio precisa che il merito all’organizzazione «si evince un approccio al patrimonio storico, artistico, architettonico, etnoantropologico, paesaggistico e archeologico italiano, globale, integrato sul piano disciplinare, “territorialista” (nel senso di teso a cogliere nello studio come nella tutela la complessità del territorio)»27.

Per ciò che attiene il criterio di scelta per l’inserimento nella lista dei siti da proteggere, il rapporto tra beni culturali e natura è indicata nella Convenzione Unesco del 1972. Per ciò che, invece, attiene l’interdipendenza tra beni culturali e sviluppo sostenibile è evidenziata sia nella dichiarazione di Hangzhou del 201328 che nelle Conclusioni del Consiglio d’Europa del 21 maggio 2014.

Inoltre, l’intreccio tra patrimonio culturale e ambiente è rappresentato dalla relazione di reciprocità ovvero la tutela dell’uno è funzionale a quella dell’altro29. Bisogna però sottolineare come tale approccio integrato al patrimonio, anche se previsto, appare ancora nella fase embrionale30.

L’innovazione tecnologica, in tale contesto, ricopre una notevole importanza sia per fruizioni delle immagini ricostruite del patrimonio culturale e sia per la ricostruzione virtuale dei beni non più esistenti31.

L’Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), nel 2015, ha approvato la Risoluzione Trasformare il nostro mondo c.d. Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Tale risoluzione è un programma di azione per le persone, il pianeta e la prosperità ed individua nella lotta alla povertà attraverso la sostenibilità e la resilienza lo scopo del documento32.

Nel paragrafo inerente il Pianeta è inquadrato il principio dello sviluppo sostenibile, il quale deve «protetto dalla degradazione, attraverso un consumo ed una produzione consapevoli delle risorse naturali ed una loro gestione sostenibile, mediante l’adozione di misure urgenti riguardo il cambiamento climatico, così che possa soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere quelli delle generazioni future»33.

Il documento risulta essere di particolare interesse in quanto i principi e gli obiettivi richiamati afferiscono tutti ai beni culturali, al paesaggio e alla cultura. Tra l’altro, il paragrafo riguardante la Prosperità, si concentra sul tema del raggiungimento del godimento di vite prosperose e soddisfacenti per tutti gli esseri umani e ad un progresso economico, sociale e tecnologico in armonia con la natura34.

In accordo con il Quadro d’azione europeo sul patrimonio culturale e con la Convenzione di Faro35, l’UE ha avviato un propulsivo insieme di riforme e investimenti comunitario in grado di aumentare il potenziale di crescita degli Stati membri36.

Nel documento finale viene definito il patrimonio culturale quale «insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione», dove vengono intesi «tutti gli aspetti dell’ambiente che sono il risultato dell’interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi». Tra l’altro viene definito il senso di comunità di patrimonio come «un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici dell’eredità culturale, e che desidera, nel quadro di un’azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future».

Per tali ragioni si può ritenere che l’uso delle nuove tecnologie per lo sviluppo sostenibile e la tutela dei beni culturali e del paesaggio diventa una priorità nell’ambito dei progetti finanziati dal PNRR.

3. PNRR e opportunità di valorizzazione del patrimonio culturale.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dedica diversi investimenti alla tutela e alla valorizzazione dell’immenso patrimonio artistico, architettonico e culturale del nostro Paese, che, oltre a rappresentare un’importante fonte di arricchimento umano, contribuisce in maniera significativa alla crescita economica italiana37.

Il rilancio del settore culturale, uno dei più colpiti dalla pandemia, è strategico ed è uno dei principali protagonisti degli interventi finanziati dal Piano.

Nello specifico, le risorse destinate alla cultura finanziano investimenti presenti nella Missione 138, nell’ambito della Componente 339 del Piano e vengono stanziate, a seconda dei casi, allo Stato e, più specificamente, al Ministero della cultura (che si articola in amministrazione centrale e periferica), agli enti locali e alle imprese.

A favore degli interventi appena menzionati sono inoltre stanziate somme con un ulteriore fondo complementare al PNRR, destinate a un Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali40.

In tale contesto, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo “Invitalia” supporta il Governo nella realizzazione degli obiettivi del PNRR, collaborando con le principali Amministrazioni centrali e locali nel pianificare e attuare gli interventi strategici e mettendo a disposizione le competenze necessarie all’accelerazione degli investimenti pubblici.

Invitalia, quindi, supporta anche il Ministero della Cultura nelle procedure di gara per la digitalizzazione del patrimonio culturale41 e l’attuazione del “Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali”42.

Per il MIC l’Agenzia gestisce l’incentivo “Transizione digitale organismi culturali e creativi” (TOCC), che favorisce l’innovazione e la digitalizzazione delle micro e piccole imprese, enti del terzo settore e organizzazioni profit e no profit.

Le misure della M1C3 in cui si articola il programma predisposto dal Ministero della Cultura sono tre: Patrimonio culturale per la prossima generazione; Rigenerazione di piccoli siti culturali43, patrimonio culturale religioso44 e rurale e Industria culturale e creativa 4.045.

Tuttavia, è evidente che i processi riscontrano notevoli difficoltà del Ministero della cultura con le strutture periferiche in termini di relazioni e di coordinamento e la non fluida esperienza della cooperazione con regioni e sistemi locali.

4. Le tecnologie digitali quale strumento per lo sviluppo sostenibile.

I progressi tecnologici hanno aperto nuove prospettive nella conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale. La digitalizzazione consente di documentare, analizzare e monitorare in modo non invasivo i beni culturali, contribuendo alla loro conoscenza e conservazione. Metodi di analisi scientifica innovativi, combinati con lo sviluppo delle tecnologie digitali, consentono di preservare e restaurare opere d’arte, manufatti archeologici e documenti storici con una precisione e sensibilità senza precedenti. Inoltre, la digitalizzazione offre la possibilità di ricostruire virtualmente oggetti frammentari o invisibili, aprendo nuove prospettive per la divulgazione al grande pubblico e la creazione di nuovi patrimoni46.

Già Neelie Kroes, nel 2011, parlava di messa in rete di contenuti culturali di elevata qualità per le diverse generazioni47. Qualche anno più tardi, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBACT) ha istituito il laboratorio per il turismo digitale (TDLab) finalizzato a definire e favorire una strategia digitale per il turismo. Nel 2016, Il detto Ministero in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), hanno sottoscritto un protocollo di intesa per la creazione di nuovi servizi digitali per il turismo capaci di agevolare a cittadini e visitatori l’accesso al patrimonio artistico, culturale e naturale.

Il Piano strategico sottoscritto, però, pur ancora attuale, non ha portato i risultati sperati, benché abbia evidenziato come «l’innovazione tecnologica […] permeare anche settori fondamentali per il turismo italiano come quello dei beni culturali che purtroppo sconta un forte ritardo sui modelli di offerta e che si trova alle prese con diffusi ed urgenti problemi di conservazione e tutela del patrimonio» e sottolineato l’importanza di uno sviluppo che ponga al centro il paesaggio come elemento fondamentale e di un contenimento di fenomeni distorcenti quali il «consumo di suolo e l’abbandono progressivo dei territori rurali e montani che minano la sostenibilità futura del turismo».

In tal senso, al fine di curare il coordinamento e promuovere i programmi di digitalizzazione del patrimonio culturale di competenza ministeriale, valorizzando le potenzialità della trasformazione digitale anche per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e della sua memoria, nel 2019 è stato istituito l’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale-Digital library48.

Malgrado, però, i buoni propositi del legislatore di tenere il passo con la velocità della tecnologia bisogna evidenziare che l’impianto normativo attuale non risulta essere all’altezza di tale compito49.

Tra l’altro, bisogna ulteriormente sottolineare che la materia del paesaggio, pur normata dal d.lgs. 42/2004 è fortemente condizionata dalle fonti comunitarie50. Occorre, altresì, ricordare che l’Assemblea Costituente, nel momento di stesura della nostra Carta Costituzionale, ritenne necessario inserire la tutela e la conservazione dei beni culturali, nella prima parte della Carta Costituzionale dove sono enunciati i principi fondamentali, in quanto il valore identitario del patrimonio storico e artistico e la possibilità per le persone di fruirne permettesse alla comunità di identificarsi nella storia e nei valori di quello stesso patrimonio culturale51.

Tali valori identitari risiedono come dimensione di testimonianza avente valore di civiltà e rappresentano un ponte intergenerazionale da tutelare e valorizzare. In tale contesto è utile ricordare che i beni culturali compongono il patrimonio culturale nazionale, nei suoi svariati aspetti: storico, artistico, archeologico, architettonico, ambientale, scientifici52, etno-antropologico53, archivistico, librario54, storico-culturale55. In tale ambito si includono anche le attività culturali, ossia quelle attività rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell’arte56.

Tutto ciò può essere possibile anche attraverso la nuova tecnologia ma non bisogna sottovalutare i rischi collegati al loro utilizzo, come quelli in materia di impatto ambientale o la compromissione di alcuni diritti57.

Le azioni sopradescritte, siano esse di valorizzazione o di tutela, rappresentano nel contempo sia le tecnologie digitali che lo sviluppo sostenibile. Ciò significa che mentre da un lato potenziano lo scambio interculturale e favoriscono la diffusione di conoscenze di rapida divulgazione, dall’altro consentono di accrescere le attività di pianificazione58.

Infine, attraverso la valorizzazione delle tecnologie digitali è possibile perseguire maggiormente i principi di pubblicità e partecipazione in un’ottica di facilitazione e di attuazione dello sviluppo sostenibile59.

5. Note conclusive.

Come abbiamo avuto modo di analizzare, il principio dello «sviluppo sostenibile», motivo concettuale intimamente legato alle politiche mondiali nella ricerca della soluzione alla «questione ambientale», è stato inizialmente elaborato in ambito internazionale e lentamente recepito anche dalle varie legislazioni nazionali: esso è intrinseco al concetto che comprende l’insieme d’idee scaturite dalla presa di coscienza dell’uomo a livello planetario, connessa alla propria sopravvivenza, di un uso razionale delle risorse della natura60.

Il concetto di sviluppo sostenibile è stato introdotto nel rapporto Brundtland del 1987 della commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo, intitolato «Il nostro futuro comune», come «uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri». Esso è volto a conciliare lo sviluppo economico e la salvaguardia degli equilibri sociali e ambientali.

Nell’era odierna, è indispensabile più che mai, avere un approccio integrato del patrimonio culturale con lo sviluppo sostenibile in maniera che diventi imprescindibile principio da seguire soprattutto ora con l’evolversi delle tecnologie digitali.

Quindi, in tale contesto, occorre pensare ad un impianto normativo nuovo che possa coniugare uno sviluppo sostenibile con una valorizzazione delle tecnologie digitali, in quanto il patrimonio culturale è unico e appartiene a tutti e tutti devono poterne godere secondo l’attuazione della funzione culturale di cui al rinnovato art. 9 Cost.

Note:

1* Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche e Politiche.

Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo dell’ONU, 1987. Inoltre tale azione e rinvenibile in ulteriori accordi internazionali quali ad esempio Accordo di Parigi, sui cambiamenti climatici, Rapporto ILO 2018, Strategia Europa 2020, Piano d’azione per l’economia circolare (2015).

2 Sustainable Development Goals (SDG).

3 Sul tema Agendo 2030 cfr M. COCCONI, La traiettoria della Circular Economy nel quadro del Green New Deal europeo, in Orizzonti del diritto pubblico, 2021.

4 I 17 punti sono così definiti: Zero povertà: porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo; Zero fame: porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione, promuovere un’agricoltura sostenibile; Salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; Istruzione di qualità: fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti; Parità di genere: raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze; Acqua pulita e igiene: garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico sanitarie; Energia pulita e accessibile: assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni; Lavoro dignitoso e crescita economica: incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti; Imprese, innovazione e infrastrutture: costruire un’infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile; Ridurre le disuguaglianze: ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni; Città e comunità sostenibili: rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili; Consumo e produzione responsabili: garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo; Lotta contro il cambiamento climatico: promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico; Vita sott’acqua: conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile; Vita sulla terra: proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica; Pace e giustizia: promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire l’accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficienti, responsabili e inclusivi a tutti i livelli; Partnership per gli obiettivi: rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare le partnership mondiali per lo sviluppo sostenibile.

5 Per un maggiore approfondimento cfr il sito istituzionale dell’UE, Culture and Creativity, reperibile online https://culture.ec.europa.eu/it/cultural-heritage/cultural-heritage-in-eu-policies/sustainability-and-cultural-heritage.

6 M. RENNA, I principi in materia di tutela dell’ambiente, in Riv. quadri. di diritto dell’ambiente, 1-2/2012, pp. 73 ss. B. TONOLETTI, I cambiamenti climatici come problema di diritto pubblico universale, in Riv. giuridica dell’ambiente, 1/2021, pp. 37-51.

7 M. COCCONI, La traiettoria della Circular Economy nel quadro del Green New Deal europeo, op.cit..

8 Procedura introdotta, per i Paesi europei, dalla direttiva 1985/337/CEE, successivamente modificata dalla direttiva 1997/11/CE, che si applica ai progetti pubblici e privati suscettibili di avere rilevanti impatti sull’ambiente. Sul tema cfr D. D’ALESSANDRO, La procedura di V.I.A.: alla ricerca della qualificazione delle prerogative partecipative, in Il diritto dell’economia, 2/2021, pp. 149-201.

9 E’ uno strumento, previsto per legge, volto a proteggere e tutelare l’ambiente dai possibili impatti dovuti a piani e programmi. Per un maggior approfondimento cfr. F. FRACCHIA, F. MATTASSOGLIO, Lo sviluppo sostenibile alla prova: la disciplina di Via e Vas alla luce del d.lgs. 152/2006, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1/2008, pp. 121-158.

10 E’ richiesta ad alcune tipologie di aziende per autorizzare, a determinate condizioni, l’esercizio di un impianto o di parte di esso. V. DI CAPUA, Ambiente, complessità sistemica e semplificazione, in Diritto amministrativo, 4/2020, pp. 965-981.

11 E’ la strategia europea di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento che mira alla diminuzione del livello delle emissioni per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente e per migliorare le prestazioni ambientali dei complessi industriali soggetti ad autorizzazione ambientale. L’IPPC è stato previsto dalla Direttiva 96/61/CE ed è stato recepito nel nostro ordinamento con il D. Lgs. 372/1999. In particolare si segnalano gli artt. 4 e seguenti del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

12 A tal proposito Sentenza del TAR Toscana, I, n. 567/2015 e, sulla scia, TAR Emilia-Romagna, II, Bologna, n. 790/2017 e n. 233/2018. Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001; Consiglio d’Europa, Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultura Heritage for Society (Convenzione di Faro), 2005.

13 In particolare cfr gli artt. 115 (gestione dei beni culturali) e 131, 133 e 143 (su tutela e valorizzazione del paesaggio) d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. G. TRENTA, Riflessioni sulla valorizzazione e tutela dei beni culturali nel riparto delle competenza, in Quotidiano Legale, 2/2023, pp. 5-17.

14 Codice dei contratti istituito dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. In particolar modo il gli artt. 3, 30, 34, 68, 95 e 96.

15 G.M. PALAMONI, Lo sviluppo sostenibile del patrimonio culturale tra emergenze e tecnologie digitali, in Rivista Italiana di Informatica e diritto, 1/2022, pp. 261-272.

16 M. RENNA, I principi in materia di tutela dell’ambiente, op. cit., pp. 73 ss.

17 D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

18 Per un maggior approfondimento riguardante la protezione di taluni siti come il riconoscimento dell’interesse culturale delle acque e vietare alle grandi navi da crociera la laguna di Venezia cfr L. CASINI, La salvaguardia di Venezia “città acquatica”: dall’utopia alla realtà, in Aedon, 2/2021, pp. 145-148.

19 Quanto sancisce l’art. 29, co. 2. del Codice dei beni culturali e del paesaggio. L’articolo in questione è uno dei temi più importanti del Codice quello relativo alla conservazione del patrimonio culturale dove sono indicati i contenuti essenziali e tracciate le relative attività costituite dallo studio, prevenzione, manutenzione e restauro dei beni vincolati. Questo articolo è composto da 11 commi: sono i commi 2, 3 e 4 a spiegare con chiarezza cosa si intende per “prevenzione”, “manutenzione” e “restauro”: Per prevenzione si intende il complesso di attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto; per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell’integrità, dell’efficienza funzionale e dell’identità del bene e delle sue parti; per restauro si intende l’intervento diretto sul bene culturale attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale e al recupero del bene medesimo, alla protezione e alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l’intervento di miglioramento strutturale.

20 Art. 45, co. 1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

21 Art. 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

22 S. GARDINI, La valorizzazione integrata dei beni culturali, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2/2016, pp. 403-425.

23 Art. 112 Codice dei beni culturali e del paesaggio.

24 Art. 133 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

25 Art. 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

26 Art. 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio

27 Sul tema cfr G. SCIULLO, Il completamento della riforma organizzativa del Mibact. Direzione generale “unica” e soprintendenze “uniche”, in Aedon, 1/2016.

28 Il 17 maggio a Hangzhou, nella provincia dello Zhejiang, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura(UNESCO) ha pubblicato la “Dichiarazione di Hangzhou”, facendo appello ai vari paesi del mondo affinché pongano la “cultura” nella posizione principale della politica sullo sviluppo sostenibile. Tra il 15 e il 17 maggio a Hangzhou l’UNESCO ha tenuto il forum intitolato “Cultura: la chiave dello sviluppo sostenibile“. Lo stesso giorno si è tenuta la cerimonia di chiusura del forum, durante la quale oltre 400 ospiti provenienti da più di 80 paesi e regioni del mondo hanno approvato, dopo la votazione, la “Dichiarazione di Hangzhou“. Tale dichiarazione sottolinea il valore strategico del recupero del patrimonio culturale e della ripresa delle attività culturali nelle aree colpite da violenti conflitti o da catastrofi naturali per consentire alle popolazioni di rinnovare la propria identità e di ritrovare una normalità.

29 P. CAPRIOTTI, Per un approccio integrato al patrimonio culturale, in Aedon, 1/2017.

30 Il diretto richiamo all’ambiente, come si è avuto modo di analizzare, è previsto dal d.lgs. n. 42/2004 che definisce il patrimonio culturale come l’insieme dei valori culturali e paesaggistici anche se era già prevista dalla l. Galasso del 1985.

31 A tal proposito cfr il sito online del Ministero per i beni e le attività culturali, Piano triennale per la digitalizzazione e l’innovazione dei musei 2019-2021.

32 Il Documento rappresenta i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile e 169 sub-obiettivi.

33 G.M. PALAMONI, Lo sviluppo sostenibile del patrimonio culturale tra emergenze e tecnologie digitali, op.cit., pp. 262 ss.

34 Ibidem, p. 263.

35 Sul tema cfr. A. PAPA, Le prospettive di un cambio di paradigma nella definizione del patrimonio culturale “europeo”, 2022. G. SEVERINI, P. CARPENTIERI, La ratifica della Convenzione di Faro sul “valore del patrimonio culturale per la società: politically correct vs tutela dei beni culturali, in federalismi.it, 2021.

36 G. GALLI, F.NERI, Il PNRR e le riforme, in Osservatorio dei conti pubblici italiani, 2023.

37 Per un ulteriore indagine sul tema in ambito comunitario cfr A. PAPA, Le prospettive di un cambio di paradigma nella definizione del patrimonio culturale “europeo”, in federalismi.it, 4/2022, pp. 732-745.

38 La missione prevede digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo.

39 La componente prevede Turismo e cultura.

40 Istituito dal D.L. 59/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 101 del 2021.

41 Si tratta del progetto di digitalizzazione del fondo dei microfilm di manoscritti più grande d’Italia, del valore complessivo di 9,2 milioni di euro e che costituisce uno degli interventi più significativi mai condotti prima nel settore dei manoscritti, per rendere accessibile e fruibile a tutti il patrimonio delle biblioteche italiane per mezzo di riproduzioni digitali.

42 Sono previste 6 procedure di gara per accordi quadro del valore di 865 milioni di euro.

43 Il programma prevede l’accrescimento degli investimenti per la digitalizzazione del patrimonio culturale e favorirne la fruizione e i servizi legati al settore culturale e creativo. Inoltre prevede misura per interventi dedicati migliorativi all’accessibilità dei luoghi della cultura e la loro efficienza energetica.

44 Il programma punta ad agire sulla forte polarizzazione dei flussi turistici che confluiscono principalmente solo su alcuni luoghi culturali, con il conseguente rischio di usura e impoverimento nel lungo periodo.

45 Tali misure intervengono nel settore cinematografico e audiovisivo per accrescerne la competitività e si articola ulteriormente in: Piattaforme e strategie digitali per l’accesso al patrimonio culturale; Rimozione delle barriere cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura; Migliorare l’efficienza energetica in cinema, teatri e musei.

46 V. Abergel, E. Demetrescu, E. Siotto, L. De Luca, Patrimonio culturale e transizione digitale. Sfide ed opportunità per la scienza, la tecnologia e la società, in Atti del Convegno tenutosi nel Palazzo Farnese di Roma, 14 giugno 2023.

47 Già membro della Commissione europea e responsabile dell’Agenda digitale nel 2011.

48 Art. 35 del DPCM. 2 dicembre 2019, n. 169.

49 G.M. PALAMONI, Lo sviluppo sostenibile del patrimonio culturale tra emergenze e tecnologie digitali, op.cit., pp. 262 ss. Un esempio è il ritardo nel recepimento dei decreti previsti nel d.lgs. 18 maggio 2015, n. 102 e della direttiva UE in materia di diritto d’autore. C. BARBATI, M. CAMMELLI, L. CASINI, Diritto del patrimonio culturale, Bologna, Il Mulino, 2020, pp. 221 ss.

50 Un esempio è la Convenzione europea del paesaggio (Firenze, 2000) ratificata con la l. 9 gennaio 2006, n. 14.

51 P. BILANCIA, Diritto alla cultura. Un osservatorio sulla sostenibilità culturale, Diritti culturali e nuovi modelli di sviluppo. La nascita dell’Osservatorio sulla sostenibilità culturale, ESI, Napoli, 2016

52 Si tratta di beni pertinenti alla natura (flora, fauna, minerali) e creati dall’uomo per dimostrazioni scientifiche che, spesso raccolti in collezioni e musei, hanno assolto funzione didattica e dimostrativa e conservano valore intrinseco assoluto e storico.

53 Beni di pertinenza delle arti e tradizioni popolari e della cultura materiale, in stretta connessione con il contesto di provenienza.

54 Raccolte di biblioteche, archivi, singoli documenti pubblici e quelli privati se di notevole interesse storico.

55 Vi sono poi delle altre categorie considerate residuali a prescindere dalla loro specifica inclusione in quelle sopramenzionate, come affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli e altri ornamenti di edifici, esposti o meno alla pubblica via; studi d’artista individuati con decreto ministeriale; aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale; fotografie ed esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o sequenze di immagini in movimento o comunque registrate, nonché documentazioni di manifestazioni sonore o verbali, comunque registrate, la cui produzione risalga a oltre 25 anni; mezzi di trasporto aventi più di 75 anni; beni e strumenti aventi interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di 50 anni. La legge può individuare in ogni caso altri beni da assoggettare alla disciplina dei beni culturali in quanto rappresentano testimonianza avente valore di civiltà. Sul tema cfr L. CASINI, Todo es peregrino Y Raro: Massimo Severo Giannini e i beni culturali, in Rivista trimestrale i diritto pubblico, 3/2015, PP. 987-1005.

56 Beni culturali e ambientali, in Enciclopedia online Treccani, pp. 1-2.

57 A. SIMONCINI, Il diritto alla tecnologia e le nuove diseguaglianze, in F.S. MARINI, G. SCACCIA (a cura di), Emergenza Covid-19 e ordinamento costituzionale, Torino, Giappichelli, 2020, pp. 191 ss.

58 Come previsto dall’art. 135 Codice dei Beni culturali e del paesaggio.

59 Sul tema cfr art. 144 Codice dei Beni culturali e del paesaggio.

60 M. MANCARELLA, Il principio dello sviluppo sostenibile: tra politiche mondiali, diritto internazionale e Costituzioni nazionali, in Giuristi ambientali. Il contributo costituisce una voce dell’Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica, Università Cattolica di Roma – Università di Lecce, ESI Napoli.