Il reato di cui all’art. 44 lettera b) DPR 380/01, era stato contestato per avere in assenza di permesso di costruire ed in violazione dell’ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi disposto dal comune e dal giudice monocratico del tribunale, realizzato lavori di completamento del manufatto abusivo della superficie di metri quadrati 118 e platea in cemento di cm 20 di altezza attraverso l’esecuzione di intonacatura.
Tuttavia, secondo la disciplina urbanistica, (conf. CORTE DI CASSAZIONE con sentenza emessa il 31 Agosto 2012) l’intervento eseguito su un’opera abusiva non può comunque qualificarsi come di manutenzione o di ristrutturazione perché questi ultimi interventi, come si desume chiaramente dalle definizioni offerte dall’articolo 3 del d.p.r. n.380/2001, presuppongono la preesistenza di un organismo edilizio non solo dal punto di vista meramente fattuale ma, ancor prima, da quello giuridico e correttamente si fa rilevare che siccome l’immobile totalmente abusivo, come il manufatto preesistente nel caso di specie, deve essere ritenuto giuridicamente inesistente gli interventi di completamento del medesimo manufatto non possono mai considerarsi di manutenzione o di ristrutturazione, assumendo invece rilevanza autonoma ai fini dell’integrazione di un nuovo reato edilizio.