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Linee guida per la valutazione di impatto sanitario (VIS).

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 marzo 2019

Linee guida per la valutazione di impatto sanitario (VIS). (19A03537) 

(GU n.126 del 31-5-2019)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni e integrazioni, recante "Norme in materia  ambientale",
e in particolare l'articolo 5, comma 1, lettera b-bis), a tenore  del
quale  la  Valutazione  di  impatto  sanitario,   di   seguilo   VIS,
rappresenta un elaborato predisposto dal proponente sulla base  delle
linee guida adottate con decreto del Ministro della  salute,  che  si
avvale dell'Istituto superiore di sanita', al  fine  di  stimare  gli
impatti complessivi, diretti e  indiretti,  che  la  realizzazione  e
l'esercizio  del  progetto  puo'   procurare   sulla   salute   della
popolazione"; 
  Visto l'articolo 23, comma 2, del predetto  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, a tenore del quale per  i  progetti  di  cui  al
punto 1) dell'allegato II alla parte II e per i progetti  riguardanti
le centrali termiche e altri  impianti  di  combustione  con  potenza
termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo  allegalo
II, il proponente trasmette, oltre alla documentazione  di  cui  alle
lettere da a) a e), la valutazione di impatto  sanitario  predisposta
in conformita' alle linee guida adottale  con  decreto  del  Ministro
della salute; 
  Vista  la  direttiva  2014/52/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la  direttiva  2011/92/UE,
concernente la valutazione  dell'impatto  ambientale  di  determinati
progetti pubblici e privati; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante  "Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti  dell'Unione  europea  -  Legge  di  delegazione  2014",  e   in
particolare l'articolo 14, rubricato "Principi  e  criteri  direttivi
per l'attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo  e
del  Consiglio,  del  16  aprile  2014,  che  modifica  la  direttiva
2011/92/UE concernente  la  valutazione  dell'impatto  ambientale  di
determinati progetti pubblici e privati"; 
  Visto il decreto  legislativo  16  giugno  2017,  n.  104,  recante
"Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva  2011/92/UE,
concernente la valutazione  dell'impatto  ambientale  di  determinati
progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli  1  e  14  della
legge 9 luglio 2015, n. 114"; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante  "Disposizioni  in
materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il
contenimento  dell'uso  eccessivo  di   risorse   naturali",   e   in
particolare, l'articolo 9, rubricato "Valutazione di impano sanitario
per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri  impianti  di
combustione con potenza termica superiore a 300 MW. nonche'  impianti
di raffinazione, gassificazione e liquefazione"; 
  Viste le "Linee guida  per  la  valutazione  di  impatto  sanitario
(VIS)", di cui al  Rapporto  Istisan  17/4,  elaborate  dall'Istituto
superiore di sanita' ai sensi dell'articolo 9 della citata  legge  n.
221 del 2015; 
  Considerato  che  la  redazione  delle  linee   guida   concernenti
"Valutazione di impatto sulla salute - VIS"  nasce  dall'esigenza  di
rispondere  alle  prescrizioni  dell'articolo  5,  comma  1,  lettera
b-bis), del richiamato decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,
cosi come modificato dall'articolo 2, comma 1,  lettera  b-bis),  del
decreto legislativo 16  giugno  2017,  n.  104,  e  in  quanto  tale,
consente  di  valutare  l'impatto  sulla  salute  umana  di  progetti
sottoposti  a  "Valutazione  dell'impatto  ambientale   -   VIA"   di
determinati progetti pubblici e privati; 
  Tenuto conto che la "Valutazione di impatto  sulla  salute  -  VIS"
puo' essere definita come procedura standardizzata sotto  il  profilo
metodologico, che consente di valutare  i  potenziali  effetti  sulla
salute di una popolazione,  consequenziali  alla  attuazione  di  una
politica, piano,  programma  o  progetto  sottoposti  a  "Valutazione
dell'impatto ambientale - VIA" e la diffusione di tali effetti  sulla
popolazione esposta, individuando  azioni  appropriate  per  la  loro
gestione; 
  Considerato che  per  i  progetti  sottoposti  alla  valutazione  e
autorizzazione dell'autorita' statale,  il  proponente  trasmette  la
"Valutazione  di  impatto  sulla  salute  -   VIS"   predisposta   in
conformita' alle linee guida adottate con decreto del Ministro  della
salute; 
  Tenuto conto che per quanto riguarda  i  progetti  sottoposti  alla
valutazione delle autorita' regionali,  le  linee  guida  concernenti
"Valutazione di impatto sulla salute - VIS" possono rappresentare  un
modello di riferimento, al fine di avere una metodologia  uniforme  a
livello nazionale per poter valutare congiuntamente gli  impatti  che
il progetto puo' avere sulla salute; 
  Dato atto che dette linee guida rappresentano un  aggiornamento  di
quanto pubblicato nel sopra citato Rapporto Istisan  17/4  e  trovano
elementi di suggerimento anche dai risultati conseguiti nel  progetto
CCM "Valutazione di impatto sulla salute linee Guida e strumenti  per
valutatori e proponenti t4HIA"; 
  Ravvisata, pertanto, la  necessita'  di  adottare  le  linee  guida
concernenti "Valutazione di impatto sulla salute -  VIS"  di  cui  al
predetto  articolo  5,  comma  1,  lettera  b-bis),  del  piu'  volte
richiamato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 Adozione Linee guida per la valutazione di impatto sanitario - VIS 
 
  1. Sono adottate le linee guida concernenti "Valutazione di impatto
sanitario (VIS)", di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
e  integrazioni,  di  cui  all'allegato  1,  che  costituisce   parte
integrante del presente decreto. 
  2. Le Linee guida di cui al comma 1 sono un  aggiornamento  sia  di
quanto pubblicato nel "Rapporto Istisan 17/4" dell'Istituto superiore
di sanita', sia di quanto prodotto nel progetto "CCM - Valutazione di
Impatto sulla  Salute  Linee  Guida  e  strumenti  per  valutatori  e
proponenti - t4HIA" del Centro nazionale  per  la  prevenzione  e  il
controllo delle malattie del Ministero della salute. 
                               Art. 2 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione delle indicazioni contenute  nelle  Linee  guida
allegate al presente decreto non devono  derivare  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
                               Art. 3 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le disposizioni di cui  al  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti relativi ai progetti di cui all'articolo  23,  comma  2,
del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.  152,  le  cui  istanze
sono presentate dopo la  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
                               Art. 4 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Il presente decreto  entra  in  vigore  il  sessantesimo  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta  ufficiale
della Repubblica italiana. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 27 marzo 2019 
 
                                                  Il Ministro: Grillo 
 

                               ------- 
 
  Avvertenza: Per la consultazione delle Linee guida, 
  si rimanda al seguente link: 
  http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua
=italiano&id=2850
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