La Corte Europea dichiara invalido il quantitativo massimo annuo di quote gratuite di emissioni di gas a effetto serra stabilito dalla Commissione per il periodo dal 2013 al 2020.
Sentenza nelle cause riunite C-191/14 eC-192/14 Borealis Polyolefine GmbH eOMV Refining & Marketing GmbH/Bundesminister für Land-und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft,C-295/14 DOW Benelux BV e altri/Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieue altri nonché C-389/14, da C-391/14aC-393/14 Esso Italiana S.r.l. ealtri, Api Raffineria di Ancona SpA, Lucchini in Amministrazione Straordinaria SpA eDalmine SpA/Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto e altri.
La Commissione dispone di dieci mesi per stabilire un nuovo quantitativo, fermo restando che le precedenti assegnazioni di quote non possono essere rimesse in discussione. Nell’ambito del protocollo di Kyoto, una direttiva dell’Unione mira a ridurre in modo considerevole le emissioni di gas a effetto serra al fine di proteggere l’ambiente. Ai sensi della direttiva, gli Stati membri possono assegnare alle imprese che rilasciano gas a effetto serra diritti di emissione, denominati quote.
Una parte dellequote disponibili è assegnata a titolo gratuito. Quando il quantitativo di quote gratuite assegnate a titolo provvisoriodagli Stati membri è superiore al quantitativo massimo di quote gratuite determinato dalla Commissione, è applicato un fattore di correzione transettoriale uniforme («fattore di correzione») per livellaretali valori e ridurre le quote assegnate provvisoriamente.
Varie imprese che producono emissioni di gas a effetto serra hanno proposto ricorsi in Italia, nei Paesi Bassi e in Austria contro le autorità nazionali competenti ad assegnare le quote di emissioni di gas a effetto serra. Esse contestano la validità delle decisioni nazionali di assegnazione per il periodo dal 2013al 2020 e, indirettamente, il quantitativo massimo annuo di quote (nonché il fattore di correzione) determinato dalla Commissione in due decisioni nel 2011 e nel 20136.I giudici nazionali,dinanzi ai quali pendono i ricorsi, chiedono alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla validità delle decisioni della Commissione.
Con sentenza, la Corte dichiara, anzitutto, valida la decisione della Commissione del 2011, la quale ha escluso che, aifini della determinazione del quantitativo massimo annuo di quote, siano prese in considerazione le emissioni degli impianti di produzione di Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica ladirettiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32), come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (GU L 140, pag. 63).
Il principale gas responsabile dell’effetto serra della Terra è il diossido di carbonio (CO2). Una quota rappresenta l’emissione nell’atmosfera dell’equivalente di una tonnellata di diossido di carbonio. Il quantitativo totale di quote disponibili è calcolato sulla base di una valutazione globale delle emissioni anteriori e, a decorrere dal 2010, di una riduzione annua dell’1,74% («fattore lineare»). È possibile che la domanda sia inferiore al quantitativo massimo. In tale ipotesi, la differenza è venduta all’asta e il fattore di correzione non è applicato. La direttiva prevede, altresì, la riduzione graduale delle quote gratuite in vista della loro cessazione nel 2027. A decorrere da tale data ci saranno, quindi, solo quote messe all’asta. Decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130, pag. 1) e decisione2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240, pag. 27).
Infatti, dalla direttiva risulta che, contrariamente alle emissioni prodotte dagli impianti industriali, le emissioni degliimpianti di produzione di elettricità non sono mai prese in considerazione al fine di determinare il quantitativo massimo annuo di quote. In proposito, la Commissione non ha alcun potere discrezionale. Siffatto trattamento asimmetrico delle emissioni, che limita il quantitativo dellequote disponibili, è conforme agli obiettivi della direttiva.Per quanto riguarda la decisione della Commissionedel 2013, vale a dire quella che stabilisceil fattore di correzione, la Corte rileva, anzitutto, che l’ambito di applicazione della direttiva è stato esteso,a decorrere dal 1° gennaio 2013, ad includere, in particolare, le emissioni derivanti dalla produzione di alluminio e da determinati settori dell’industria chimica. Inoltre, la Corte osservache, secondo il tenore letterale della direttiva e nonostante l’esistenza di differenze tra le varie versioni linguistiche –che hanno pregiudicato l’uniformità di interpretazione e diattuazione della direttiva stessa da parte deivari Stati membri –la Commissione, allorché calcola il quantitativo massimo annuo di quote, è tenuta a fare riferimentosolo alle emissioni degli impianti inclusi nel sistema comunitario a partire dal 2013, e non all’insieme delle emissioni incluse da tale data. Pertanto, la Commissione avrebbe dovuto verificare che gli Stati membri le trasmettessero i dati rilevanti. Nei limiti in cui tali dati non le avessero consentitodi determinare il quantitativo massimo annuo di quote e, di conseguenza, il fattore di correzione, essa avrebbe almeno dovuto chiedere agli Stati membri di effettuare le necessarie correzioni. Orbene, la Commissione ha tenuto conto dei dati di taluni Stati membri che, contrariamente ad altri, le avevano comunicato le emissioni prodotte da nuove attività svolte in impianti già sottoposti al sistema di scambio di quote prima del 2013. Sotto tale profilo, la decisione della Commissione è invalida. Ne consegue che, in funzione dei dati che saranno forniti dagli Stati membri sulla base dei criteri indicati dalla Corte, il quantitativo massimo annuo di quote potrebbe essere superiore o inferiore a quello determinato dalla Commissione prima d’oggi. Per quanto concerne il periodo anteriore alla data odierna, la Corte dichiara, al fine di evitare gravi ripercussioni su un numero elevato di rapporti giuridici costituiti in buona fede, che l’annullamento del fattore di correzione non produrrà alcun effetto sulle assegnazioni finali che hanno già avuto luogo negli Stati membri sulla base di una normativa ritenuta valida. Per quanto attiene al periodo posteriore alla data di pronuncia della sentenza, la dichiarazione di invalidità crea un vuoto giuridico temporaneo che rischia di interrompere l’attuazione del sistema di scambio di quote e, dunque, la realizzazione degli obiettivi della direttiva. La Corte decide, pertanto, che la sua sentenza produrrà effetti solo al termine di un periodo di dieci mesi a decorrere dalla data della pronuncia, al fine di consentire alla Commissione di adottare le misure necessarie.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.