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La duplicazione di file dal sistema informatico dell’azienda al quale il dipendente ha accesso in virtù della sua qualifica, finalizzata a sottoporre dati e informazioni, giustifica il licenziamento anche se le informazioni non sono divulgate a terzi.

 

Decisione: Sentenza n. 25147/2017 – Corte di Cassazione – Sezione Lavoro

 

Classificazione: Amministrativo, Civile, Commerciale, Penale, Societario, Tributario

 

Massima:

La duplicazione di file dal sistema informatico dell’azienda al quale il dipendente ha accesso in virtù della sua qualifica, finalizzata a sottoporre dati e informazioni, giustifica il licenziamento anche se le informazioni non sono divulgate a terzi e anche se i dati non sono protetti da password.

 

 

Osservazioni.

 

Nel caso deciso dalla Suprema Corte, il dipendente aveva copiato su una chiavetta un numero rilevante di files aziendali: la chiavetta era stata smarrita e casualmente ritrovata nei locali dell’azienda, che ha scoperto l’illecito.

 

Per le sanzioni disciplinari occorre, in virtù del richiamo operato dall’art. 2106 del codice civile, fare riferimento a quanto prevede il CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) applicato al rapporto.

 

 

Disposizioni rilevanti.

 

Codice Civile

 

 

Art. 2104 – Diligenza del prestatore di lavoro

 

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale.

 

Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

 

Art. 2105 – Obbligo di fedeltà

 

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, nè divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

 

Art. 2106 – Sanzioni disciplinari

 

L’inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell’infrazione e in conformità delle norme corporative.

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