In tema di licenziamento disciplinare, la gravità del fatto non è riferita alla tenuità o meno del danno patrimoniale, ma alla lesione del rapporto fiduciario che l’azienda può nutrire rispetto a futuri comportamenti del lavoratore.
Decisione: Sentenza n. 24014/2017 – Corte di Cassazione – Sezione V
Classificazione: Lavoro
Massima:
In tema di licenziamento disciplinare, la modesta entità del fatto può essere ritenuta non tanto con riferimento alla tenuità del danno patrimoniale, quanto in relazione all’eventuale tenuità del fatto oggettivo, sotto il profilo del valore sintomatico che lo stesso può assumere rispetto ai futuri comportamenti del lavoratore e, quindi, alla fiducia che nello stesso può nutrire l’azienda.
Osservazioni.
Nel caso considerato dalla Suprema Corte, un dipendente aveva sottratto delle caramelle dagli scaffali, del valore di 9,80 euro.
Il carattere fraudolento della condotta del lavoratore è stato ritenuto sintomatico della sua inaffidabilità anche prospettica, e come tale idoneo ad incidere in maniera grave e irreversibile sull’elemento fiduciario.
Disposizioni rilevanti.
Art. 2119 – Recesso per giusta causa
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’indennità indicata nel secondo comma dell’articolo precedente.
Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell’imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell’azienda.