CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza 25 marzo 2021, n. 8443
Avv. Lorenzo Mosca
Licenziamento disciplinare – Interruzione del vincolo fiduciario – Svolgimento di attività di allenatore di calcio durante il congedo per malattia – Intervento all’anca e Rallentamento della definitiva guarigione clinica – svolgimento di attività ben più faticosa di quella prevista dalle mansioni impiegatizie assegnate.
Con la sentenza in commento la Suprema Corte decide sulla impugnazione della sentenza della Corte di appello di Roma che aveva ritenuto legittimo il recesso, per interruzione del vincolo fiduciario, di un lavoratore che durante il periodo di godimento del congedo per malattia, aveva svolto un’attività faticosa ed impegnativa al di fuori dell’azienda, ovverosia quella di allenatore di una squadra di calcio, esponendo se stesso al rischio di un aggravamento delle proprie condizioni di salute e comunque di un rallentamento della effettiva e definitiva guarigione clinica.
Trattavasi di dipendente che, in esito ad un infortunio e ad un intervento all’anca, nonché affetto da morbo di Parkinson, si era intrattenuto «per ore sul campo di calcio, partecipando personalmente ad incontri calcistici, correndo e dribblando gli avversari, insegnando ai ragazzi, anche con il proprio esempio, tattiche di gioco».
L’attività posta in essere dal dipendente era «ben più faticosa e impegnativa dell’attività lavorativa ordinariamente richiesta» di natura impiegatizia e il lavoratore ben «avrebbe potuto riprendere a lavorare già alcuni mesi prima della contestazione disciplinare».
Il lavoratore ricorreva in Cassazione sostenendo che la sua attività di allenatore di squadra dilettantistica di calcio e la sua presenza presso il campo di gioco, era dettata dalla necessità di effettuare attività riabilitativa dopo l’intervento di protesi all’anca sinistra cui era stato sottoposto.
Gli Ermellini, ritenendo che i motivi di impugnazione, pur invocando la violazione di una norma processuale, schermavano, invece, la impugnazione di un preteso vizio di motivazione, ha dichiarato il ricorso inammissibile, così confermando e cristallizzando i principi espressi dalla Corte di secondo grado, essendo come noto un terzo sindacato di merito precluso dalle norme processuali.
La violazione dell’art. 116 cpc, invero, ricorre solo quando il giudice abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova elementi di prova soggetti invece a valutazione, restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti.
Il Lavoratore, invece, tentava di introdurre un inammissibile nuovo sindacato di merito su fatti già esaminati ed oggetto di compiuta valutazione.