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LICENZIAMENTO DISCIPLINARE: RIFORMA DELLA P.A., NORME INTEGRATIVE.

Reati tributari

Evasione fiscale

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n.116, recante modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei ministri, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge di riforma della pubblica amministrazione (articoli 16, comma 7, e 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124), prevede disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, in materia di “licenziamento disciplinare”.

In particolare, le innovazioni apportate riguardano l’accoglimento dei pareri parlamentari in merito all’introduzione di un obbligo di carattere generale per le pubbliche amministrazioni concernente la comunicazione all’Ispettorato per la funzione pubblica dell’avvio e della conclusione dei procedimenti disciplinari e del relativo esito. Al fine di consentire un efficace e tempestivo monitoraggio, gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l’eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente saranno comunicati dall’ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all’Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione.

Il nuovo testo prevede, infine, sul testo originario e sulle modifiche apportate in sede di correttivo, l’acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e ha ottenuto, dopo l’esame preliminare del Consiglio dei ministri, l’intesa della medesima Conferenza nonché di quella Unificata.

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