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Anche se alla intimazione di pagamento non è stata allegata la cartella esattoriale, l’estratto di ruolo ha valore probatorio.
Decisione: Sentenza n. 11794/2016 Cassazione Civile – Sezione III

 

Il caso.
Un soggetto proponeva ricorso in opposizione a diverse intimazioni di pagamento, e agli atti presupposti (cartelle di pagamento di Equitalia) già notificate precedentemente e che derivavano dall’omesso pagamento di tributi e contributi.

L’uomo contestava l’inesistenza della notifica delle cartelle, l’inesistenza e/o nullità delle cartelle e delle intimazioni prive della relata di notifica, e l’applicazione di interessi in misura sproporzionata.

Il giudice di primo grado accoglieva l’opposizione dichiarando l’inesistenza della cartella esattoriale.

Proponeva appello Equitalia, che veniva però rifiutato: la Corte di Appello rilevava in atti il solo estratto del ruolo, e non anche la cartella esattoriale in originale, e riteneva che l’estratto non fosse sufficiente a provare in giudizio il credito di Equitalia, e neppure a fornire una chiara indicazione circa la inerenza a un credito tributario, e di conseguenza riteneva ammissibile l’azione proposta dinanzi al giudice ordinario anziché avanti al giudice tributario come eccepito dall’agente della riscossione.

Equitalia ricorre in Cassazione affidandosi a quattro motivi, che accoglie il primo e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario per la parte relativa ai crediti tributari.

 

 

La decisione.
Nell’affrontare i vari motivi di ricorso, il Collegio esamina la questione concernente la valenza probatoria del credito fatto valere dall’agente di riscossione degli estratti del ruolo.

La questione è rilevante anche per stabilire se l’agente per la riscossione agisse per il recupero coattivo di pretese tributarie o meno, e sul punto il giudice di appello ha motivato esclusivamente sulla affermazione, alquanto apodittica, che nega valore probatorio all’estratto di ruolo: «Partendo da questo assunto, il giudice di appello si è limitato ad affermare che, non essendo stato provato che l’Agente per la riscossione agisse in relazione a mancate entrate tributarie ( non avendo l’estratto del ruolo alcun valore probatorio del contenuto delle cartelle), l’eccezione di difetto di giurisdizione fosse infondata, in quanto in caso di incertezza sulla natura della pretesa sussiste la giurisdizione del giudice ordinario».

Per la Cassazione, «L’affermazione della corte d’appello si pone in contrasto con le norme che disciplinano la funzione e il contenuto dell’estratto di ruolo : il ruolo costituisce il titolo esecutivo, ex art. art. 49 del d.p.r. n. 602 del 1973 ai sensi del quale “Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo”. La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, e, al contrario di quanto affermato dalla corte territoriale, l’estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale : esso deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell’amministrazione esso si riferisca ( e per consentire al contribuente di apprestare le sue difese e al giudice ove adito di verificare la fondatezza della pretesa creditoria o gli altri punti sollevati dall’opponente) perché contiene tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco la contribuente, ovvero nominativo, codice fiscale, data di nascita e domicilio fiscale; tutti i dati indispensabili necessari per individuare la natura e l’entità delle pretese iscritte a ruolo, ovvero il numero della cartella, l’importo dovuto, l’importo già riscosso e l’importo residuo, l’aggio, la descrizione del tributo, il codice e l’anno di riferimento del tributo, l’anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di pagamento, l’ente creditore (indicazioni obbligatoriamente previste dall’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, oltre che dagli artt. 1 e 6 del d.m. n. 321 del 1999). Gli estratti di ruolo sono di conseguenza validi ai fini probatori e in particolare, per quanto qui interessa, per individuare a tutela di quale tipo di credito agisca l’amministrazione.».

E poi precisa che «L’estratto del ruolo non è quindi una sintesi del ruolo, operata a sua discrezione dallo stesso soggetto che l’ha formato, come sembrerebbe affermare nella sua scarna motivazione la corte d’appello, ma è la riproduzione fedele di quella parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente con la cartella notificatagli (nel senso che l’estratto di ruolo non sia altro che una riproduzione parziale del ruolo v. già Cass. n. 724 del 2010)»

In relazione alla giurisdizione, la Corte ricorda che «Le Sezioni Unite hanno più volte affrontato e risolto la questione relativa al riparto di giurisdizione in materia di opposizione ad esecuzione esattoriale affermando che in caso di opposizione a più cartelle esattoriali o ad unica cartella che si fondi su una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura tributaria ed altre di natura diversa, ove l’impugnazione sia stata proposta congiuntamente, senza distinguere la natura dei crediti, innanzi al giudice ordinario, questi deve trattenere la causa innanzi a sé in relazione ai crediti d’imposta non tributari, e rimettere la causa innanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di competenza di quest’ultimo (da ultimo Cass. S.U. n. 15425 del 2014, in precedenza Cass. n. 14831 del 2008; v. anche Cass. n. 11141 e 11142 del 2015). Essendo la questione già stata decisa dalle Sezioni Unite di questa Corte, con arresto che non ha dato adito ad incertezze nelle successive pronunce sul tema delle sezioni semplici, non si rende necessario investirle nuovamente della questione, ai sensi dell’ultima parte del primo comma dell’art. 374 cod.proc.civ.».

Il Collegio, quindi, accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulle opposizioni dispiegate per la parte relativa ai crediti tributari, rimettendo la relativa opposizione alla competente Commissione Tributaria Provinciale, rinviando la causa, per la parte che non riguarda i crediti tributari, alla Corte di Appello in diversa composizione.
Osservazioni.
Per la Suprema Corte, la cartella esattoriale rappresenta l’iscrizione a ruolo notificata al debitore, e il ruolo è una riproduzione fedele e integrale degli elementi principali contenuti nella cartella esattoriale.

Di conseguenza, l’estratto di ruolo è la riproduzione di una parte del ruolo, quella che si riferisce alla pretesa impositiva specifica nei confronti del contribuente.

Per la parte di cartella esattoriale costituita da crediti tributari, sussiste la giurisdizione del giudice tributario.
Disposizioni rilevanti.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

 

Art. 25 – Cartella di pagamento

1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede , a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

c) del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.

c-bis) del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all’articolo 15-ter.

1-bis. In deroga alle disposizioni del comma 1, il concessionario notifica la cartella di pagamento, a pena di decadenza:

a) per i crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo nel registro delle imprese, non ancora iscritti a ruolo, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:

1) alla pubblicazione del decreto che revoca l’ammissione al concordato preventivo ovvero ne dichiara la mancata approvazione ai sensi degli articoli 173 e 179 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

2) alla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione o l’annullamento del concordato preventivo ai sensi del combinato disposto degli articoli 186, 137 e 138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) per i crediti rientranti nell’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non ancora iscritti a ruolo alla data di presentazione della proposta di transazione fiscale di cui all’articolo 182-ter, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza del termine di cui al settimo comma dell’articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero alla pubblicazione della sentenza che dichiara l’annullamento dell’accordo;

c) per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla data di pubblicazione della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:

1) alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o l’annullamento dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’articolo 14 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ovvero la cessazione degli effetti dell’accordo, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, o dell’articolo 12, comma 4, della medesima legge n. 3 del 2012;

2) alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara la cessazione degli effetti del piano del consumatore, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, e dell’articolo 12-ter, comma 4, della legge n. 3 del 2012.

1-ter. Se successivamente alla chiusura delle procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 1-bis viene dichiarato il fallimento del debitore, il concessionario procede all’insinuazione al passivo ai sensi dell’articolo 87, comma 2, senza necessità di notificare la cartella di pagamento.

2. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l’indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo.

3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato è considerato giorno festivo.

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